Cassazione Penale, Ordinanza n. 20895/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati i rilievi sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, perché la motivazione della Corte territoriale era coerente con i principi consolidati di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. La difesa ha dedotto due soli profili: 1) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata sia quanto alla recidiva, perché fondata sulla specificità e pluralità dei precedenti penali e sull'accresciuta pericolosità sociale, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, perché sorretto dall'entità del fatto, dalla negativa personalità dell'imputato e dall'assenza di elementi positivi, senza che rilevasse la rinuncia in appello al motivo sulla responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Indica il reato-base per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi; la decisione di legittimità non entra nel merito della qualificazione, ma presuppone la corretta affermazione di responsabilità.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente evidenziare gli elementi ostativi di maggiore rilievo.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
È richiamato per affermare che, dopo la riforma, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma la motivazione valorizza elementi tipici della commisurazione della pena e della valutazione della personalità dell'imputato; tuttavia, in mancanza di richiamo esplicito, la norma non viene inserita tra le citate.
Massime di principio
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando la sentenza di merito valorizzi precedenti penali specifici e li colleghi, in modo logico, a una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi, l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non deve rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva, potendo limitarsi agli elementi ritenuti prevalenti e ostativi alla concessione.
- La sola rinuncia in appello a contestare la responsabilità penale non è di per sé indice di effettiva resipiscenza e non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva è insindacabile se non presenta manifeste illogicità o carenze argomentative, specie quando sia coerente con principi consolidati.
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