Cassazione Civile, Sentenza n. 11820/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006, con recupero di maggiori imposte dirette pari a Euro 130.626,00 e relative sanzioni, in seguito alla rettifica delle perdite riportate e originate nel 2002 dall’agevolazione Tremonti bis prevista dall’art. 4 della L. n. 383 del 2001. La società aveva definito automaticamente (condono tombale) l’annualità 2002 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’accertamento, ritenendo che la definizione dell’anno 2002 precludesse la verifica dell’agevolazione e delle perdite, benché riportate nell’anno 2006. L’Amministrazione finanziaria ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 289 del 2002 e dell’art. 4 della L. n. 383 del 2001. Ha sostenuto che il condono relativo al 2002 non impediva di contestare, in un’annualità successiva non condonata, i crediti e le deduzioni di perdita riportati dal contribuente; che la disciplina del condono attribuiva particolare rilievo alle perdite derivanti dalla Tremonti bis; e che la definizione automatica produceva effetti soltanto per le annualità condonate.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che il condono tombale renda definitivo l’imponibile dell’annualità definita e precluda l’accertamento dell’agevolazione Tremonti bis, poiché questa riduce la base imponibile mediante l’esclusione di componenti di reddito, anziché incidere direttamente sull’imposta come un credito compensabile. Il fatto che le perdite fossero state riportate nell’annualità 2006 non consentiva di rimettere in discussione i presupposti e gli effetti dell’agevolazione definitivamente consolidata per il 2002. La Corte ha richiamato il proprio precedente sulla medesima fattispecie e i principi delle Sezioni Unite secondo cui il condono non preclude, in generale, la contestazione di crediti vantati dal contribuente, precisando però che le agevolazioni che incidono sull’imponibile restano comprese nell’effetto preclusivo. Le spese sono state compensate, in ragione dell’emersione dell’indirizzo interpretativo richiamato soltanto nel corso del giudizio. Non sussistevano i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 383/2001
In tema di “condono tombale”, il perfezionamento della procedura di definizione automatica di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, preclude ogni accertamento tributario che riguardi l’agevolazione disciplinata dalla L. n. 383 del 2001, art. 4 (“Tremonti bis”), perchè quest’ultima, consentendo di escludere dall’imposizione alcune voci di reddito, incide sulla determinazione della base imponibile, alla stregua delle deduzioni, e rientra nell’ambito di applicazione del menzionato condono, che, come pure si evince dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, ha l’effetto di rendere definitivo l’imponibile, sulla cui base viene poi calcolata l’imposta lorda
L’agevolazione Tremonti bis, in quanto incide sulla base imponibile escludendo componenti di reddito, ricade nella definizione automatica dell’annualità e non può essere successivamente accertata.
art. 9, commi 9 e 10, L. n. 289/2002
ciò che è reso definitivo dall’adesione al condono è l’imponibile sul quale viene calcolata l’imposta lorda dovuta, con la conseguenza che tale adesione precluderà appunto l’ulteriore accertamento di quelle agevolazioni (comportanti deduzione) che incidono sulla determinazione dell’imponibile, non anche di quelle altre agevolazioni che incidono invece sull’imposta (ad esempio, crediti di imposta compensabili)
La definizione automatica rende definitivo l’imponibile dell’annualità condonata e impedisce di contestare in seguito le agevolazioni che lo hanno determinato; non comporta invece, secondo il principio generale richiamato dalla Corte, l’intangibilità dei crediti che incidono direttamente sull’imposta.
art. 5-bis, comma 1, D.L. n. 282/2002, convertito in L. n. 27/2003
Risulta dunque dalla disciplina tratteggiata che, ai fini della determinazione della somma dovuta per il cd. condono tombale, la regola generale è quella dell’irrilevanza delle perdite, ad eccezione di quelle di cui proprio alla L. n. 383 del 2001, art. 4, le quali, invece, assumono rilevanza nel senso che, per stabilire il quantum dovuto per la definizione automatica, rendono necessario riferirsi non al reddito lordo, ma a quello netto.
La disciplina derogatoria attribuisce rilievo, nel calcolo della somma dovuta per la definizione automatica, alle perdite derivanti dall’agevolazione Tremonti bis, considerando il reddito netto; tale particolarità non esclude però l’effetto preclusivo del condono sull’agevolazione.
art. 84 TUIR
La norma è menzionata nel motivo di ricorso in relazione alle deduzioni delle perdite, ma la Corte non formula una distinta interpretazione di essa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Posto che la soccombente è amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 (Cass. ord. 1778/16 ed altre).
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La definizione automatica prevista dall’art. 9 della L. n. 289 del 2002 rende definitivo l’imponibile dell’annualità condonata e preclude ulteriori accertamenti sulle agevolazioni che incidono sulla sua determinazione mediante deduzioni o esclusioni di componenti reddituali.
- L’effetto preclusivo del condono non si estende, in via generale, ai crediti d’imposta che incidono direttamente sull’imposta e che il contribuente espone in compensazione; la distinzione dipende dall’incidenza dell’agevolazione sulla base imponibile o sull’imposta.
- Quando un’agevolazione che riduce l’imponibile è stata definita con il condono per una determinata annualità, il successivo riporto delle perdite generate da tale agevolazione non consente di rimetterne in discussione i presupposti e gli effetti nelle annualità successive.
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