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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs n. 159/2011; della comunicazione del detto provvedimento prot. n. -OMISSIS- di pari data; della nota di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; ove occorra, di tutto quanto richiamato a fondamento del gravato provvedimento in data -OMISSIS-, in particolare: dell’distanza Regione Puglia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011; della nota del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; della nota DIA n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; delle note della Questura di -OMISSIS- n. cat. -OMISSIS- del-OMISSIS-, n. cat. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del -OMISSIS-; del verbale e risultanze riunione Gruppo Interforze del -OMISSIS-; della nota della Questura di -OMISSIS-cat. Q.2.2/2023/Anticr./MPS n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; della nota della Prefettura di -OMISSIS-, Area I, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di reiezione istanza di accesso del -OMISSIS-; di ogni atto ad essi comunque presupposto, connesso e conseguenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202301452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'interdittiva antimafia prefettizia e gli atti del relativo procedimento, inclusi la comunicazione del provvedimento, la nota di avvio, gli atti istruttori delle forze di polizia e del Gruppo Interforze, nonché il diniego di accesso agli atti. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un ulteriore provvedimento, a seguito dell'istanza di riesame presentata dalla società ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, confermando l'interdittiva originaria. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso; la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alle altre parti costituite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a. Il giudice ha ritenuto decisiva la dichiarazione della ricorrente, dalla quale emergeva il venir meno dell'interesse a una decisione di merito. Ha precisato che il ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84, comma 4, 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

    deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando interviene prima che la causa sia trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Costituiscono la base normativa del provvedimento di interdittiva antimafia impugnato; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'interdittiva.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'istanza di riesame presentata dalla società, definita dalla Prefettura con la conferma dell'interdittiva; la sentenza non esamina nel merito tale conferma.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo chiaro il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d'ufficio al merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione sulla legittimità dell'atto impugnato; il giudizio si definisce con una pronuncia processuale di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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