Regolamento (UE) 2021/1722
Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione del 18 giugno 2021 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato detta regole tecniche operative per rendere effettiva la cooperazione tra autorità nazionali nella vigilanza transfrontaliera sugli istituti di pagamento e, in via mutatis mutandis, sugli istituti di moneta elettronica. Stabilisce punti di contatto unici, moduli standard, termini di risposta, procedure per ispezioni in loco, obblighi di notifica di violazioni e contenuto delle relazioni periodiche richieste dagli Stati membri ospitanti. L’obiettivo è assicurare uno scambio di informazioni rapido, uniforme e comparabile, a supporto dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366.
Norme tecniche sul quadro di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti di Stato membro d’origine e ospitante nella vigilanza transfrontaliera su istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, agli istituti di pagamento e, mutatis mutandis, agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento in un altro Stato membro in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Riguarda il coordinamento tra autorità d’origine e ospitante, le richieste e risposte di cooperazione, le ispezioni in loco, le notifiche di violazioni o sospette violazioni e le relazioni periodiche richieste dagli Stati membri ospitanti. Per gli istituti di moneta elettronica, alcune disposizioni si applicano solo nella misura in cui esercitano attività di servizi di pagamento e, per le informazioni di controllo di cui ai titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366, solo quando operano tramite succursali o agenti nello Stato membro ospitante; le informazioni di controllo non riguardano l’emissione di moneta elettronica in quanto tale.
Regolamento delegato (UE) 2021/1722: cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza transfrontaliera su istituti di pagamento e moneta elettronica
Il regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione previste dall’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, con l’obiettivo di rendere uniforme ed efficiente la cooperazione tra autorità competenti nello Stato membro d’origine e nello Stato membro ospitante. Il testo è costruito per favorire una vigilanza coerente sugli operatori che prestano servizi di pagamento oltre frontiera, anche alla luce del ruolo dell’ABE e dell’esigenza di comparabilità e tempestività delle informazioni.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il quadro di cooperazione mira a rafforzare la vigilanza sui prestatori che operano in altri Stati membri, precisando metodo, mezzi, modalità e contenuto delle informazioni da scambiare. Il regolamento valorizza l’uso di punti di contatto unici, moduli standardizzati e termini certi per evitare ritardi ingiustificati. Per gli istituti di moneta elettronica, le regole si applicano mutatis mutandis, con specifiche limitazioni: le informazioni di controllo sulla conformità ai titoli III e IV della direttiva rilevano solo per le attività svolte tramite succursali o agenti nello Stato membro ospitante.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il perimetro oggettivo del regolamento alla cooperazione fra autorità d’origine e ospitante ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2015/2366, nonché, quando l’attività di servizi di pagamento è svolta in regime di stabilimento, al controllo del rispetto delle disposizioni nazionali che recepiscono i titoli III e IV della medesima direttiva. Rientrano anche le relazioni periodiche richieste dagli Stati membri ospitanti agli istituti di pagamento con agenti o succursali. In via mutatis mutandis, il sistema si estende agli istituti di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 111 della direttiva, includendo agenti, succursali e distributori per le attività di pagamento e, ove pertinente, per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica.
Punti di contatto unici, lingua e canali di comunicazione
L’articolo 2 impone a ogni autorità competente di designare un punto di contatto unico per la ricezione e trasmissione delle richieste; tale punto è una casella di posta elettronica funzionale dedicata. Le autorità devono comunicare tali coordinate all’ABE e alle altre autorità competenti, mentre l’ABE tiene un elenco aggiornato. L’articolo 3 regola la forma delle richieste e delle risposte: scritte, in una lingua comunemente usata nel settore finanziario oppure in una lingua dell’Unione accettata dalle autorità interessate, e trasmesse in modo sicuro per via elettronica se possibile. In caso di urgenza è consentita anche la richiesta orale o con mezzi diversi, ma la conferma scritta resta la regola salvo diverso accordo.
Richieste di cooperazione e risposta dell’autorità adita
Le richieste vanno presentate tramite il modulo dell’allegato I al punto di contatto unico dell’autorità adita, ai sensi dell’articolo 4. L’autorità richiedente può allegare documentazione o materiale di supporto. L’articolo 5 prevede un termine ordinario di 20 giorni lavorativi per la risposta, che deve contenere sia le informazioni richieste sia quelle ritenute essenziali dall’autorità adita. La risposta va resa con il modulo dell’allegato II e l’autorità adita deve comunque fornire chiarimenti e, se non riesce a rispettare il termine per complessità o quantità delle informazioni, deve informare subito l’altra autorità indicando le ragioni del ritardo e una data stimata. Le informazioni mancanti devono essere trasmesse appena disponibili. Se è stata attivata la procedura di risoluzione delle controversie ex articolo 27 della direttiva e articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la disciplina ordinaria dei paragrafi 1-4 è sospesa fino alla decisione della controversia.
Ispezioni in loco transfrontaliere
Gli articoli 6 e 7 disciplinano la cooperazione sulle ispezioni in loco presso agenti o succursali situati in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità richiedente. La notifica preventiva dell’intenzione di ispezionare va fatta con il modulo dell’allegato III. Se l’autorità d’origine intende delegare l’ispezione all’autorità ospitante, deve indicarlo motivando la richiesta; può anche domandare un’ispezione congiunta. Le autorità devono coordinarsi in modo continuativo e concordare preventivamente oggetto, portata, programma di vigilanza, risorse, personale, tempi di completamento e responsabilità delle eventuali misure di esecuzione e di monitoraggio di piani di attenuazione dei rischi. L’autorità ospitante può anche chiedere all’autorità d’origine di effettuare un’ispezione presso la sede centrale dell’istituto di pagamento nello Stato membro d’origine. Anche qui, in presenza di una procedura di risoluzione delle controversie, i termini ordinari restano sospesi.
Notifica di violazioni o sospette violazioni
L’articolo 8 introduce un obbligo di scambio immediato di informazioni quando una violazione o sospetta violazione viene rilevata da un agente o una succursale, o si verifica nell’ambito della libera prestazione di servizi. La notifica, da effettuare con il modulo dell’allegato IV, deve indicare il tipo di violazione e le azioni intraprese, incluse misure cautelari, sanzioni o revoche dell’autorizzazione. L’autorità notificata può chiedere ulteriori informazioni utili per definire la linea d’azione. In caso di urgenza è ammessa una comunicazione orale iniziale, seguita da conferma scritta e trasmissione elettronica, salvo diverso accordo.
Relazioni periodiche: contenuto, periodicità e funzione
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano il regime delle relazioni periodiche richieste dagli Stati membri ospitanti. Se l’autorità ospitante decide di imporre relazioni agli istituti di pagamento con sede in un altro Stato membro e operanti tramite succursali o agenti, deve indicare i mezzi elettronici di invio e le lingue ammesse, e informare l’ABE della propria decisione. Le relazioni hanno finalità informative, statistiche e, nei casi di cui all’articolo 11, di controllo dell’osservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366.
Dati da comunicare a fini informativi e statistici
L’articolo 10, con il modulo dell’allegato V, richiede una base informativa molto dettagliata: dati identificativi dell’istituto, referente responsabile, servizi di pagamento e di moneta elettronica prestati, numero e distribuzione di succursali, agenti e distributori, principali agenti/distributori per volume di operazioni, volumi e valori delle operazioni per servizio, canale e flusso in entrata/uscita, conti di pagamento, strumenti di pagamento basati su carta, ATM, clienti e utenti, reclami, frodi e segnalazioni all’unità di informazione finanziaria. I valori devono essere espressi nella valuta dello Stato membro ospitante; se occorre convertire, si utilizza il tasso di cambio medio di riferimento della BCE per il periodo considerato. La trasmissione è annuale, per anno civile, entro due mesi dalla fine dell’anno.
Dati supplementari per il controllo dell’osservanza dei titoli III e IV
Quando la relazione serve anche a verificare la conformità alle norme nazionali che recepiscono i titoli III e IV della direttiva, l’articolo 11 e l’allegato VI prevedono ulteriori informazioni: responsabili dell’attività e della conformità nello Stato membro ospitante, eventuale punto di contatto centrale, procedura interna di trattamento dei reclami, descrizione del modello commerciale, numero e gestione dei reclami, modifiche ai contratti quadro, incidenti operativi e di sicurezza gravi, richieste di rimborso e importi rimborsati, nonché una descrizione sintetica del modello di business nello Stato ospitante. Anche questi dati vanno espressi nella valuta dello Stato membro ospitante, con la medesima regola sul tasso BCE, e trasmessi annualmente entro due mesi dalla fine dell’anno civile.
Allegati e standardizzazione operativa
Gli allegati I-IV contengono i modelli standard per richiesta di cooperazione, risposta, notifica di ispezione e notifica di violazioni. Gli allegati V e VI articolano in modo molto dettagliato il contenuto delle relazioni periodiche, con tabelle dedicate a struttura, volumi, canali, geografia delle operazioni, reclami, frodi, rimborsi, incidenti e modifiche contrattuali. La standardizzazione mira a garantire comparabilità dei dati e prevedibilità delle informazioni richieste dalle autorità ospitanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito del quadro di cooperazione
L’articolo 1 istituisce il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2015/2366. Il regolamento disciplina anche i mezzi, i dettagli e la frequenza delle relazioni periodiche richieste agli istituti di pagamento che operano tramite agenti o succursali, nonché l’applicazione mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.
Punti di contatto unici e lingue accettate
L’articolo 2 impone alle autorità competenti di designare un punto di contatto unico, costituito da una casella di posta elettronica funzionale dedicata, per il ricevimento e la trasmissione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni. Le autorità devono comunicare tali dati all’ABE, che tiene un elenco aggiornato. L’articolo 3 richiede che richieste e risposte siano in forma scritta, in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario o in una lingua dell’Unione accettata dalle autorità interessate, e trasmesse in modo sicuro per via elettronica se consentito; in urgenza è ammesso anche l’uso di altri mezzi o la comunicazione orale, da confermare per iscritto.
Moduli standard e termini per le richieste
Gli articoli 4 e 5 prevedono che le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni siano presentate mediante il modulo di cui all’allegato I al punto di contatto unico dell’autorità adita. L’autorità adita deve rispondere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, fornendo le informazioni pertinenti richieste e quelle essenziali di propria iniziativa, mediante il modulo dell’allegato II. Se la richiesta è complessa o particolarmente onerosa, l’autorità adita deve comunicare senza indugio i motivi del ritardo e indicare una data stimata di risposta; le informazioni mancanti vanno comunque trasmesse appena disponibili. Se è pendente una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, i termini ordinari non si applicano fino alla definizione della controversia.
Ispezioni in loco transfrontaliere
Gli articoli 6 e 7 disciplinano la notifica dell’intenzione di ispezione in loco presso agenti o succursali situati in un altro Stato membro, mediante il modulo dell’allegato III. Se l’autorità d’origine intende delegare l’ispezione all’autorità ospitante, o chiederne lo svolgimento congiunto, deve indicarne i motivi; se l’autorità ospitante non può soddisfare la richiesta per la complessità del caso, lo comunica immediatamente. Le autorità devono avviare un dialogo permanente e concordare in anticipo oggetto e portata dell’ispezione, programma di vigilanza, risorse e personale, termini di completamento e responsabilità delle eventuali misure correttive. L’autorità ospitante può a sua volta chiedere all’autorità d’origine un’ispezione presso la sede centrale dell’istituto di pagamento nello Stato membro d’origine.
Notifica di violazioni o sospette violazioni
L’articolo 8 impone alle autorità competenti di informarsi reciprocamente senza indugio, tramite il modulo dell’allegato IV, quando vengono a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte di agenti o succursali, o nel contesto della libera prestazione di servizi. La notifica deve includere il tipo di violazione e le azioni già intraprese, incluse misure cautelari, sanzioni o revoche dell’autorizzazione, nonché ogni altra informazione utile. In caso di urgenza, è ammessa una comunicazione orale iniziale, poi confermata per iscritto.
Relazioni periodiche a fini informativi, statistici e di controllo
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le relazioni periodiche che lo Stato membro ospitante può richiedere agli istituti di pagamento, e mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica, che operano tramite succursali o agenti, nonché ai distributori di moneta elettronica. Le autorità ospitanti devono indicare i mezzi elettronici e le lingue utilizzabili e informare l’ABE della decisione di imporre tali relazioni. Le relazioni annuali, da trasmettere entro due mesi dalla fine dell’anno civile, devono includere dati dettagliati su struttura, attività, canali di distribuzione, agenti, succursali, conti, strumenti di pagamento, reclami, frodi, segnalazioni UIF, e, per il controllo dell’osservanza dei titoli III e IV della direttiva, ulteriori dati su responsabili, punto di contatto centrale, trattamento dei reclami, modello di business, incidenti di sicurezza, rimborsi e modifiche contrattuali, secondo i moduli degli allegati V e VI.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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