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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1191

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione del 19 luglio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del clopiralid come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base dell’esito positivo della procedura di valutazione scientifica e tenendo conto delle condizioni e restrizioni ritenute necessarie. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la voce relativa al clopiralid nell’elenco delle sostanze approvate e fissando la nuova scadenza dell’approvazione al 30 settembre 2036. Prevede specifiche attenzioni per la tutela degli operatori, delle acque sotterranee e delle colture sensibili, oltre a un obbligo di conferma scientifica su taluni aspetti dei residui nell’acqua potabile.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clopiralid e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva clopiralid, utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli operatori economici del settore agrochimico, gli Stati membri chiamati alla valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari e la Commissione/EFSA nel quadro della procedura di rinnovo. L’applicazione decorre dal 1o ottobre 2021; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le prescrizioni specifiche riguardano in particolare gli usi rappresentativi valutati, le condizioni d’impiego e le misure di mitigazione dei rischi; è richiamata anche la protezione delle acque sotterranee, delle colture a rotazione e dei potenziali trasferimenti di residui tramite compost o letame. Non introduce esclusioni soggettive espresse, ma opera nell’alveo della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clopiralid

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 rinnova l’approvazione del clopiralid nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il rinnovo discende dalla procedura di riesame avviata su domanda del titolare, svolta con il supporto dello Stato membro relatore, dell’EFSA e della Commissione, e si fonda sulle conclusioni scientifiche secondo cui i criteri di approvazione risultano soddisfatti per almeno alcuni impieghi rappresentativi.

Contesto della valutazione e motivazione del rinnovo

Dai considerando emerge che il clopiralid era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerato sostanza approvata. La sua approvazione nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 era in scadenza il 30 aprile 2022, con proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 per consentire la conclusione della procedura. La Commissione richiama inoltre le conclusioni dell’EFSA del 6 luglio 2018 e la relazione di rinnovo presentata al comitato permanente il 24 marzo 2021.

Valutazione scientifica e profilo di interferenza endocrina

Un passaggio rilevante riguarda i criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. Secondo la Commissione, sulla base dei dati scientifici richiamati nelle conclusioni EFSA, è altamente improbabile che il clopiralid presenti proprietà di interferenza endocrina, poiché non sono stati osservati effetti tossici sugli organi endocrini. Di conseguenza, la sostanza non viene considerata un interferente endocrino ai fini del rinnovo.

Disposizioni sostanziali sul rinnovo e durata dell’approvazione

L’articolo 1 dispone il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clopiralid come specificato nell’allegato I. In tale allegato sono riportati i dati identificativi principali della sostanza, tra cui il numero CAS 1702-17-6, il numero CIPAC 455, la denominazione IUPAC e il requisito di purezza minima pari a 950 g/kg. La nuova approvazione decorre dal 1o ottobre 2021 e scade il 30 settembre 2036.

Condizioni, restrizioni e cautele per gli Stati membri

La valutazione globale nazionale, effettuata secondo i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, deve tenere conto della relazione sul rinnovo e delle sue appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
  • alla protezione degli operatori, garantendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • alla possibile presenza di residui nelle colture a rotazione;
  • al trasferimento di residui tramite compost o letame proveniente da animali alimentati con prodotti di aree trattate, per evitare danni alle colture sensibili;
  • alla protezione delle acque sotterranee in situazioni a rischio.

Le condizioni d’impiego devono inoltre includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di informazioni di conferma

Il regolamento impone al richiedente di presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Tali informazioni devono essere fornite entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, la voce 129 relativa al clopiralid è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B, con conseguente aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate alla luce del rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2021. Il testo ribadisce infine la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del clopiralid

L’approvazione della sostanza attiva clopiralid è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell’allegato I sono indicati i dati identificativi della sostanza (CAS 1702-17-6, CIPAC 455), la denominazione IUPAC, la purezza minima pari a ≥ 950 g/kg, la data di approvazione al 1o ottobre 2021 e la scadenza al 30 settembre 2036.

Condizioni e particolari cautele nella valutazione nazionale

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, alla protezione degli operatori mediante adeguati dispositivi di protezione personale, ai residui nelle colture a rotazione, al trasferimento di residui tramite compost o letame proveniente da animali alimentati con prodotti di aree trattate e alla protezione delle acque sotterranee in situazioni a rischio.

Misure di mitigazione e informazioni di conferma

Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile, entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico su tale valutazione.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 129 relativa al clopiralid è soppressa dalla parte A e una nuova voce 147 è inserita nella parte B con i medesimi dati sostanziali e la scadenza del 30 settembre 2036.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2021. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attivetutela ambientale

Testo integrale

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