Regolamento (UE) 2021/1188
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio del 19 luglio 2021 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti, e conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati. Viene quindi sostituito l’elenco precedente e abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità sottoposti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Riguarda le persone fisiche, i gruppi e le entità elencati nell’allegato, ai quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, sulla base delle decisioni delle autorità competenti richiamate dalla posizione comune 2001/931/PESC. Il regolamento non disciplina in via generale tutte le persone o entità, ma solo quelle incluse nell’elenco aggiornato; con l’adozione del nuovo elenco è abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/138.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio: elenco antiterrorismo aggiornato
Il regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. L’intervento si inserisce nel meccanismo periodico di riesame previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento del 2001 e si fonda sulle decisioni delle autorità competenti richiamate dalla posizione comune 2001/931/PESC.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha già adottato un precedente regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) 2021/138, che conteneva l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità interessati. Il nuovo atto recepisce l’esito del riesame dell’elenco, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate trasmesse dalle autorità nazionali competenti sullo status dei soggetti inseriti nell’elenco a livello nazionale.
Ambito soggettivo e presupposti dell’inserimento
Il regolamento riguarda esclusivamente i soggetti inseriti nell’allegato: persone fisiche, gruppi ed entità riconducibili al perimetro delle misure antiterrorismo dell’Unione. Il Consiglio afferma di aver verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC abbiano adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati, per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Ne deriva la permanenza dell’assoggettamento alle misure restrittive specifiche del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Contenuto normativo dell’atto
L’articolo 1 stabilisce che l’elenco rilevante ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è quello contenuto nell’allegato al nuovo regolamento. L’allegato riporta nominativamente i soggetti interessati, con indicazioni identificative per le persone fisiche e denominazioni/alias per gruppi ed entità.
Abrogazione del precedente atto di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138, che viene quindi sostituito integralmente dal presente atto quanto all’elenco aggiornato.
Entrata in vigore e forza giuridica
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’allegato include 14 persone fisiche e 21 gruppi o entità.
Riesame dell’elenco e basi del mantenimento
Nei considerando il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate fornite dalle autorità nazionali competenti. Il Consiglio afferma inoltre che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti dei soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune.
Conferma delle misure restrittive
Il regolamento conferma che le persone, i gruppi e le entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC restano soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1191
- Regolamento · 19 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1203
- Regolamento · 18 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1722
- Regolamento · 20 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1898
- Regolamento · 20 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1205
- Regolamento · 20 lug 2021Regolamento (UE) 2021/1199
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →