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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1203

Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca previsto dal regolamento (UE) 2020/1706. L’obiettivo è garantire l’approvvigionamento dell’industria di trasformazione dell’Unione, tenendo conto sia delle mutazioni nei rapporti commerciali con il Regno Unito e i PTOM britannici, sia della scadenza dei protocolli aggiuntivi con Islanda e Norvegia. La modifica introduce nuove voci di contingente e aggiorna una definizione tecnica nell’articolo 4 del regolamento base. L’applicazione è retroattiva al 1° gennaio 2021.

Modifica il regolamento (UE) 2020/1706 ampliando e rimodulando i contingenti tariffari autonomi UE per taluni prodotti della pesca, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti della pesca destinati alla trasformazione, per i quali vengono aperti o modificati contingenti tariffari autonomi con dazio pari a 0% entro i volumi e i periodi indicati nell’allegato. Riguarda operatori importatori e industria di trasformazione dell’UE; interviene sui contingenti già previsti per il periodo 2021-2023 dal regolamento (UE) 2020/1706. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, che disciplina l’apertura e la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. La finalità dichiarata è assicurare un adeguato approvvigionamento dell’industria di trasformazione dell’Unione, evitando effetti negativi sulla produzione interna e tenendo conto della dipendenza dell’UE dalle importazioni di alcuni prodotti ittici.

Contesto e motivazioni dell’intervento

Il testo richiama tre elementi di contesto principali: la crescente dipendenza dell’Unione dalle importazioni di prodotti della pesca; la nuova situazione derivante dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, che riconosce l’accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti originari ma fa venir meno il regime preferenziale per i PTOM britannici; e la scadenza, il 30 aprile 2021, dei protocolli aggiuntivi con Islanda e Norvegia, senza che i nuovi negoziati siano stati conclusi in tempo utile. Per tali ragioni il Consiglio ritiene necessario modificare il regolamento base con urgenza.

Modifica dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/1706

La prima modifica riguarda l’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento base: la nozione tecnica è sostituita per precisare che il "taglio ad anelli e taglio a strisce" si riferisce ai prodotti classificati ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99. Si tratta di una modifica puntuale che incide sulla corretta individuazione dei prodotti beneficiari del regime tariffario.

Nuovi contingenti nell’allegato

L’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 viene integrato con nuove voci, tutte con dazio contingentale pari a 0%, per prodotti della pesca destinati alla trasformazione. Il regolamento include, tra gli altri:

  • calamari della specie Loligo gahi, congelati, per 75 000 t nel periodo 1.1.2021-31.12.2023;
  • aringhe aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, per 15 000 t dal 1.5.2021 al 30.4.2022 e 7 500 t dal 1.5.2022 al 31.10.2022;
  • aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, per 10 000 t dal 1.5.2021 al 30.4.2022 e 5 000 t dal 1.5.2022 al 31.10.2022;
  • filetti di aringhe congelati per 25 000 t nel primo periodo e lati di aringhe congelati per 12 500 t nel secondo;
  • filetti di scorfani freschi o refrigerati per 1 300 t nel primo periodo e 650 t nel secondo;
  • una categoria di pesci congelati destinati alla trasformazione, comprendente varie specie e codici NC indicati in tabella, tra cui sugarelli inca o del Pacifico, altri Trachurus spp., cobia, altri pesci, razze e orate.

Regola speciale di esclusione temporale

Per alcune merci di aringhe è prevista una limitazione stagionale: dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica. La nota si applica ai prodotti contrassegnati in allegato con il rinvio specifico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2021. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della definizione di lavorazione per i prodotti in contingente

All’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1706, la formulazione è sostituita per precisare che il "taglio ad anelli e taglio a strisce" si applica ai prodotti classificati ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99.

Nuovi contingenti tariffari nell’allegato del regolamento base

L’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 è integrato con nuove voci riguardanti calamari, aringhe in salamoia, aringhe congelate, filetti e lati di aringhe congelati, filetti di scorfani e vari pesci congelati destinati alla trasformazione, con dazio contingentale allo 0% entro quantitativi e periodi specifici.

Quantitativi e periodi contingentali

Sono previsti, tra gli altri: 75 000 t per calamari della specie Loligo gahi congelati (1.1.2021-31.12.2023); 15 000 t e poi 7 500 t per aringhe aromatizzate e/o sottaceto in salamoia (1.5.2021-30.4.2022 e 1.5.2022-31.10.2022); 10 000 t e poi 5 000 t per aringhe congelate (stessi periodi); 25 000 t e poi 12 500 t per filetti e lati di aringhe congelati; 1 300 t e poi 650 t per filetti di scorfani freschi o refrigerati; oltre a contingenti per altri pesci congelati elencati nella tabella dell’allegato.

Regola speciale per alcune merci di aringhe

Per alcune voci di aringhe è previsto che dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non sia concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalepescarelazioni esterne

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