Sentenza n. 344/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1965/2023 pubblicata il 22/03/2023 RG n. 11932/2022, notificata ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 27/04/2023, non impugnata e costituente giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1965/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1965/2023, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.423,20, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza non è stata impugnata, è stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione forzata e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha pertanto chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale è tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il giudicato era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta l'esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Il giudice ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per incentivare l'adempimento dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dal termine assegnato per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione per obbligazioni pecuniarie può essere intrapresa dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 475 c.p.c.
notificata ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c.
La notificazione della sentenza civile ai fini dell'esecuzione concorre a rendere attivabile la tutela esecutiva del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile anche per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma o il conseguimento di altra utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve dare concreta attuazione al decisum mediante il giudizio di ottemperanza.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato ai fini dell'esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'effettivo adempimento, anche se eseguito tardivamente dall'Amministrazione o dal commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, sicché la penalità di mora può cessare con l'adempimento dell'Amministrazione anche successivo alla nomina.
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