Sentenza n. 1602/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento previa sospensiva del provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, datato 4 novembre 2024 – prot. n°M pi. AO0DGOSV.Registro, di diniego di riconoscimento del titolo “Curso Superior de especializacion en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, codice meccanografico ADSS, conseguito e rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – Ceu di Castellon il 7 giugno 2021 al ricorrente; ove occorra e per quanto di ragione: - del Report IMI n°406557.1 presentato sul sistema IMI il 7 giugno 2022 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Ministero de Universidades spagnolo, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto al ricorrente; - del riferito riscontro del Ministero de Universidades del 14 giugno 2022, citato nel provvedimento impugnato ma non reso noto al ricorrente; - del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota DGINTCO n°7286 del 13 maggio 2024, citato nel provvedimento ma non reso noto al ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del titolo conseguito all’estero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione per il sostegno, con impugnazione degli atti presupposti richiamati nel diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 4 novembre 2024 relativo al riconoscimento del titolo spagnolo “Curso Superior de especializacion en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, codice ADSS, conseguito presso un’università spagnola il 7 giugno 2021. Ha dedotto due censure incentrate sulla violazione e falsa applicazione della normativa dell’Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli stranieri e sull’eccesso di potere sotto vari profili. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, il Report IMI, il riscontro del Ministero spagnolo, il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca e gli ulteriori atti presupposti, lamentandone anche la mancata conoscenza. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo. La domanda cautelare era stata accolta in precedenza. Successivamente il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dall’iscrizione a percorsi di specializzazione sul sostegno, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, perché la dichiarazione non rispettava le formalità previste dall’art. 84 c.p.a.: pur essendo stata depositata, non era stata notificata all’Amministrazione almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Collegio ha tuttavia ritenuto applicabile l’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento delle parti possono fornire argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata è stata considerata manifestazione evidente della perdita sopravvenuta dell’interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
“la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”
La rinuncia al ricorso richiede il rispetto delle formalità previste dalla disposizione, tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza, non può fondare una pronuncia di estinzione per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Non è stata applicata, poiché nel caso concreto non ricorrevano i presupposti formali per una pronuncia di estinzione conseguente alla rinuncia.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71
È richiamato quale base normativa dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai quali il ricorrente si è iscritto; tale iscrizione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
d.i. 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato insieme all’art. 7 del d.l. n. 71/2024 in relazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno che hanno determinato la perdita dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce gli effetti estintivi propri della rinuncia solo se è resa nelle forme previste dall’art. 84 c.p.a., mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale e depositata, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, nonché notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- La mancata osservanza delle formalità della rinuncia non impedisce al giudice di valutare la dichiarazione e il comportamento processuale delle parti quali elementi univoci della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando la perdita dell’interesse alla decisione emerge in modo univoco da atti o comportamenti successivi alla proposizione del ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché estinto per rinuncia irrituale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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