Cassazione Penale, Sentenza n. 8582/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia a motivi di gravame: - DELLE DONNE: lamenta insufficiente motivazione sulla responsabilità penale e sulla fissazione della pena base (7 anni) e mancata motivazione sull'aumento per recidiva; - CRISTIANO: censura la mancata motivazione degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra più reati, con richiamo ai principi delle Sezioni Unite (Pizzone); - MARSIGLIA: deduce errore di identificazione dell'imputato (refuso con altro cognome), contestazione della duplicazione degli aumenti per aggravanti (art. 416-bis comma 4 e comma 6), contestando inoltre l'applicabilità della circostanza aggravante di cui al comma 6 e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel quadro del concordato in appello con rinuncia ad altri motivi, siano ammissibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia o all'illegalità della sanzione. Le doglianze proposte attinenti alla motivazione della quantificazione della pena, alla recidiva e alla continuazione sono state considerate manifestamente infondate e non idonee a dimostrare illegalità della pena. Nel caso di Marsiglia il riferimento ad altro cognome è stato ritenuto un evidente errore materiale (refuso) e non una contraddittorietà tale da rendere ammissibile il ricorso; le restanti censure risultano inammissibili per effetto della rinuncia tipica del concordato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata confermata non liquidabile, poiché l'impugnazione riguardava solo il quantum della pena e non la responsabilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello; dal suo impiego con rinuncia a motivi deriva che in cassazione sono ammesse solo censure limitate (formazione della volontà di concordare, consenso del procuratore generale, contenuto difforme della pronuncia, illegittimità della pena)
art. 610 c.p.p.
comma 5-bis art. 610 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano per talune impugnazioni; richiamato per enunciare limiti procedurali all'ammissibilità dei ricorsi dopo concordato
art. 416-bis c.p.
art. 416-bis cod. pen. (commi 4 e 6)
Riguarda le aggravanti per associazione di tipo mafioso; la Corte valuta con attenzione l'applicazione delle diverse aggravanti e se i loro aumenti siano stati correttamente individuati, pur rilevando che contestazioni di merito su tali aumenti sono spesso inammissibili dopo rinuncia in sede di concordato
art. 62-bis c.p.
Regola le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento può essere censurato, ma in presenza di concordato con rinuncia la censura è spesso inammissibile
art. 129 c.p.p.
Menziionato come limite alle doglianze che possono essere proposte (condizioni di proscioglimento), per le quali non sono ammissibili censure in cassazione dopo rinuncia nel concordato
art. 616 c.p.p.
Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre ai ricorrenti l'ammontare di euro 3.000
Massime di principio
- In presenza di concordato in appello con rinuncia ai motivi di gravame, il ricorso per cassazione è fortemente circoscritto: ammessi solo i motivi relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia e all'illegalità della pena (es. pena fuori dai limiti edittali).
- Censure che riguardano la mera motivazione del giudice circa la quantificazione della pena, il calcolo degli aumenti per recidiva o continuazione e simili profili di merito sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondate se non incidono sull'illegalità della sanzione imposta.
- Errori materiali o refusi nella motivazione (es. indicazione errata di un cognome) possono essere qualificati come refuso e non determinare contraddittorietà tale da rendere ammissibile il ricorso, salvo che dall'insieme della motivazione emerga confusione sostanziale sulla vicenda processuale.
- Le contestazioni sull'applicazione di aggravanti o sul mancato riconoscimento di attenuanti, quando siano state rinunciate nel concordato, difficilmente sono valorizzabili in cassazione; occorre dimostrare che la sanzione sia illegale per superare il limite di ammissibilità.
- La parte civile non può ottenere la liquidazione delle spese nel grado di impugnazione quando la controversia verte esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (quantum) e non sulla responsabilità penale.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rischio di impugnare dopo un concordato con rinuncia.
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