Ordinanza n. 516/2026 - Roma, Sezione 1T
Istanza di correzione di errore materiale del decreto n. 18829/2025 di liquidazione della parcella in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione della parcella del difensore relativo al gratuito patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il difensore del ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel decreto di pagamento pubblicato il 29 ottobre 2025. L'errore sarebbe consistito nel riferimento alla tabella dei valori minimi per il calcolo del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio. Il giudice ha esaminato se tale indicazione costituisse un errore immediatamente percepibile e correggibile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza. Ha rilevato che la correzione dell'errore materiale è ammessa soltanto per rimuovere errori immediatamente percepibili dall'atto. Nel caso concreto, il riferimento all'art. 82 d.P.R. 115/2002 contenuto nel decreto di pagamento non implicava che il calcolo del compenso dovesse necessariamente prendere avvio dai valori medi della tabella. Pertanto, non sussisteva un errore materiale correggibile. Il giudice ha precisato che le contestazioni sostanziali relative al decreto di pagamento avrebbero dovuto essere proposte, ove ancora possibile, mediante opposizione davanti al giudice civile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002. Nessuna diversa statuizione sulle spese è indicata nel testo.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 115/2002
Il riferimento a tale disposizione nel decreto di pagamento non determina necessariamente l'applicazione dei valori medi della tabella come base di calcolo del compenso.
art. 84 d.P.R. 115/2002
Le contestazioni relative al decreto di pagamento possono essere veicolate, ove ancora possibile, mediante opposizione davanti al giudice civile.
art. 170 d.P.R. 115/2002
L'opposizione al decreto di pagamento deve essere proposta davanti al giudice civile secondo lo strumento previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è circoscritto alla rimozione di errori immediatamente percepibili dal contenuto dell'atto e non può essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione sostanziale del decreto di pagamento.
- Il mero riferimento all'art. 82 d.P.R. 115/2002 in un decreto di liquidazione non significa, di per sé, che il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba essere calcolato necessariamente assumendo come base i valori medi della relativa tabella.
- Le contestazioni sostanziali riguardanti la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato devono essere proposte mediante l'opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 davanti al giudice civile, ove il termine e gli altri presupposti processuali lo consentano.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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