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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15013/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno per occupazione appropriativa di alcuni terreni di proprietà privata destinati dal Comune alla realizzazione di un edificio scolastico. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo risarcitorio, ritenendo che il valore dell'area dovesse essere determinato tenendo conto della trasformazione edilizia intervenuta e bilanciando il valore agricolo originario con quello edificatorio. Il Comune ha proposto ricorso principale con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., della L. n. 2359/1865, art. 39, e del D.P.R. n. 327/2001, art. 55, per avere considerato edificabile il suolo pur essendo agricolo al momento dell'apposizione del vincolo; 2) violazione dell'art. 338 r.d. n. 1265/1934, dell'art. 2043 c.c., della L. n. 2359/1865, art. 39, e del D.P.R. n. 327/2001, art. 55, per avere ritenuto edificabile un'area soggetta a vincolo cimiteriale assoluto; 3) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo di appello relativo alla proroga dei termini e alla legittimità della procedura espropriativa; 4) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla mancata contestazione della quantificazione del Tribunale con riferimento alla natura edificatoria del suolo. I privati hanno proposto ricorso incidentale, deducendo: a) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissibilità in appello della questione del vincolo cimiteriale; b) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1 l. n. 1/1978; c) omesso esame e violazione dell'art. 2909 c.c. per il mancato rilievo di giudicati esterni; d) violazione dell'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 345 c.p.c. per il rigetto della domanda di danni morali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo errata la liquidazione del danno operata dalla Corte d'appello perché fondata sulla presunta natura edificatoria dei fondi desunta dalla realizzazione dell'opera pubblica, senza considerare la destinazione impressa dagli strumenti urbanistici. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi, mentre ha ritenuto assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà rideterminare il valore dei beni al momento della domanda risarcitoria, procedendo alla ricognizione giuridica del terreno senza valorizzare, ai fini della edificabilità, la realizzazione dell'opera pubblica.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento per occupazione appropriativa va commisurato al valore di mercato del bene secondo i criteri legali, senza fare ricorso all'edificabilità di fatto dell'area.

  • L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39

    Richiamata come norma di riferimento del sistema indennitario/riserarcitorio, da coordinare con il criterio dell'edificabilità legale.

  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 55

    Richiamato quale disciplina applicabile alla fattispecie espropriativa/risarcitoria, da leggere nel sistema del valore venale e dell'edificabilità legale.

  • art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

    Il vincolo cimiteriale è invocato come limite legale assoluto alla edificabilità, ma la Corte non ne fonda la decisione nel merito perché il motivo corrispondente viene assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è accolta solo in via negativa: il terzo motivo è inammissibile perché la questione della proroga risulta esaminata e ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso incidentale per contestare l'introduzione in appello della questione del vincolo cimiteriale; motivo assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per lamentare il mancato rilievo di giudicati esterni; motivo assorbito.

  • art. 42-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Richiamato dai ricorrenti incidentali con riferimento alla domanda di danni morali; motivo assorbito.

  • art. 1 L. 1978, n. 1

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla disciplina urbanistica/espropriativa; motivo assorbito.

Massime di principio

  • In caso di occupazione appropriativa o usurpativa, il risarcimento deve essere liquidato secondo il valore di mercato del suolo, ma la qualificazione dell'area va compiuta sulla base dell'edificabilità legale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, non sull'edificabilità di fatto.
  • La realizzazione di un'opera pubblica sul terreno occupato non trasforma il suolo in edificabile ai fini risarcitori, perché l'attività di trasformazione rimessa all'iniziativa pubblica non è assimilabile allo ius aedificandi privato rilevante per la stima.
  • Nella categoria dei suoli inedificabili possono comunque assumere rilievo, ai fini estimativi, le utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria solo se assentite dalla normativa urbanistica vigente e dalle necessarie autorizzazioni amministrative.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato la questione, sia pure per ritenerla irrilevante, e il ricorrente non attacchi la reale ratio decidendi.
  • Le questioni ulteriori che dipendono dal criterio di qualificazione urbanistica e dalla stima del bene restano assorbite quando venga cassata la decisione per errata applicazione del criterio dell'edificabilità legale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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