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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7540/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errata applicazione dell'art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005 e vizio di motivazione; il ricorrente ha sostenuto che la sua condotta consisteva nel semplice 'nuncius' tra le parti senza contributo alla formazione della volontà delle stesse e quindi non integrativa dell'attività di intermediazione assicurativa soggetta a iscrizione al R.U.I.; ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una mera richiesta di riconsiderazione delle risultanze di fatto, non proponibile in sede di legittimità, e ha confermato che la corte territoriale aveva fornito motivazione logica in ordine alla qualificazione della condotta come attività di intermediazione esercitata senza iscrizione al registro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Si ricorda che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13/04/2023, aveva già affermato la responsabilità di Salvoni per il reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005, applicando le attenuanti generiche e riducendo la pena a 5 mesi di reclusione e a euro 13.334 di multa; la Cassazione non ha annullato tale decisione sostanziale

Norme richiamate

  • art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005

    punisce chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109

    La norma è stata interpretata nel senso che è sufficiente lo svolgimento anche di una sola delle condotte di intermediazione previste dalla legge per integrare il reato se il soggetto non è iscritto al registro

  • art. 109, d.lgs. 209/2005

    prevede l'apposito registro degli intermediari assicurativi e, alla comma 2 lett. b), l'iscrizione dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione (broker)

    Il requisito dell'iscrizione è necessario per svolgere legalmente l'attività di intermediazione; la sua assenza integra il presupposto di punibilità previsto dall'art. 305

  • art. 106, d.lgs. 209/2005

    L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati

    La Corte ha richiamato questa definizione per individuare gli elementi rilevanti dell'attività di intermediazione e ha ritenuto che anche la tenuta esclusiva dei contatti con i clienti e la proposta di polizze siano atti idonei a qualificare l'attività come intermediazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    disciplina le codificazioni degli specifici motivi di ricorso in Cassazione (richiamata per delimitare la tipologia di censure consentite)

    Usata per sottolineare il divieto di dedurre in Cassazione il 'travisamento del fatto' che implicherebbe una rivalutazione del compendio probatorio non consentita

  • art. 616, c.p.p.

    disciplina la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso (richiamata nel dispositivo)

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ritenuta equa, essendo il ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione del merito dei fatti: i motivi che si riducono a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità
  • Ai fini dell'art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005, è sufficiente che l'agente svolga anche una sola delle condotte tipiche di intermediazione (presentare/proporre prodotti, prestare assistenza o consulenza, concludere o collaborare alla gestione dei contratti) senza essere iscritto al R.U.I.
  • La qualifica di mera attività di 'nuncius' può essere confutata se emerge che il soggetto teneva i contatti con la clientela, proponeva polizze o gestiva i rapporti per la stipula: tali elementi possono integrare l'attività di intermediazione
  • In cassazione è essenziale contestare vizi specifici di motivazione (illogicità manifesta, contraddizioni insuperabili o contrasto con atti processuali dotati di forza probatoria) per ottenere l'accoglimento del ricorso
  • Chi propone ricorso privo di fondamento procedurale o meramente riconsiderativo rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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