Cassazione Penale, Sentenza n. 2072/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 21/11/2022 che ha riformulato la qualificazione a omicidio volontario non premeditato e confermato la condanna per la morte della suocera Maria Di Martino (scomparsa il 22/02/2005). Il ricorrente deduce plurime censure: illegittima utilizzazione di sommarie informazioni rese senza garanzie difensive; indebita utilizzazione e valutazione dei tabulati telefonici; carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la ricostruzione del fatto, il movente (presunta appropriazione di 46.000 euro), la dinamica e il luogo dell'omicidio e dell'occultamento; violazione del divieto di reformatio in peius per la riqualificazione del reato; errata valutazione degli indizi e della prova indiziaria; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello nella valutazione complessiva delle prove e nella motivazione, ha confermato l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese nei giorni 23 e 25/02/2005 (perché all'epoca non sussistevano indizi non equivoci che imponevano le garanzie difensive), ha applicato la disciplina transitoria dettata dal D.L. 30/9/2021 n. 132 (convertito) sul regime dei tabulati telefonici: i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati gravi; la sentenza d'appello soddisfa tale requisito essendo basata anche su un coacervo di elementi indiziari; ha ritenuto legittima la riqualificazione (non costituente reformatio in peius illegittima nei limiti dell'appello dedotto) e motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguenza: condanna confermata, ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il canone probatorio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione verifica che la motivazione di merito rispetti tale canone senza sostituirsi nella valutazione dei fatti
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla prova indiziaria: la sentenza deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto sussistesse un compendio indiziario sufficientemente coeso
art. 132 d.lgs. 196/2003 (norma riscritta dall'art.1 D.L. 30/09/2021 n.132 e conversione)
"i dati relativi al traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova..."
La Corte ha applicato la disciplina transitoria: i tabulati acquisiti anteriormente possono essere utilizzati ma solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi probatori; nel caso erano presenti tali elementi di corroborazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica che la motivazione non sia manifestamente carente, contraddittoria o illogica, limitandosi a sindacare l'iter argomentativo e non a rivedere i fatti
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina del divieto di reformatio in peius: il giudice non può aggravare la pena se appellante è il solo imputato, ma può dare al fatto definizione giuridica più grave entro i limiti della devoluzione; la Corte ne ha tratto la legittimità della riqualificazione operata in sede di rinvio
artt. 25, 27, 111 Cost.
Principi costituzionali del giusto processo, contraddittorio e diritto di difesa: valutati in relazione alla contestata utilizzabilità di dichiarazioni rese senza garanzie; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti
art. 6 CEDU (richiamato)
Diritto a un processo equo; la Corte ha esaminato le doglianze CEDU-oriented e ritenuto compatibile l'istruttoria e l'impiego delle prove con il diritto a un equo processo, anche alla luce della disciplina transitoria sui tabulati
Massime di principio
- I tabulati telefonici acquisiti prima della modifica normativa del 30/09/2021 possono essere utilizzati in giudizio ma solo unitamente ad altri elementi di prova e per reati considerati gravi dalla nuova disciplina; il giudice deve motivare la loro valenza corroborante
- Le sommarie informazioni rese senza garanzie difensive sono inutilizzabili erga omnes solo se, al momento dell'acquisizione, sussistevano indizi non equivoci di reità: in assenza di tali indizi la loro utilizzabilità può essere mantenuta
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione (conformità logica, completezza delle risposte alle deduzioni) e non può, in via ordinaria, sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti
- In caso di processo per fatto con cadavere non ritrovato è necessario un compendio indiziario grave, preciso e concordante; il comportamento post factum (alibi mendace, depistaggi) può integrare un elemento sintomatico significativo
- La reformatio in peius non è automaticamente vietata quando impugna solo l'imputato: il giudice d'appello può attribuire al fatto una definizione giuridica più grave purché ciò rientri nei limiti della devoluzione stabilita dall'appello e non comporti aggravio della pena
- Un alibi manifestamente mendace può essere valutato come indice di colpevolezza, ma la mera inefficacia o fallimento dell'alibi non è, di per sé, prova di responsabilità
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello, se respinte con motivazione basata su elementi già acquisiti ritenuti sufficienti, difficilmente sono annullabili in cassazione salvo carenze motivazionali evidenti
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