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Circolare

Circolare n. 3/E del 18/02/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo assetto delle commissioni censuarie locali e centrale previsto dal d.lgs. n. 198/2014, in vigore dal 28 gennaio 2015. Vengono riepilogate le funzioni delle commissioni rispetto al previgente sistema, con particolare attenzione alle nuove competenze in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il documento fornisce inoltre indicazioni operative su designazione, nomina e insediamento dei componenti, sui requisiti di eleggibilità, sulle incompatibilità, sulla durata degli incarichi e sul funzionamento degli organi.

Prime indicazioni sul riordino delle commissioni censuarie introdotto dal d.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198

Decreto legislativo n. 198/2014: prime indicazioni sulle commissioni censuarie

La circolare fornisce un inquadramento operativo del riordino delle commissioni censuarie disposto dal decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, in vigore dal 28 gennaio 2015. Il documento, dopo una sintesi del previgente assetto, illustra la nuova composizione degli organi, le attribuzioni, i requisiti di nomina, le incompatibilità, le modalità di designazione e i passaggi necessari per l’insediamento.

Premessa e finalità del provvedimento

Le commissioni censuarie, già previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, svolgevano funzioni di supporto all’amministrazione finanziaria nelle operazioni di determinazione delle tariffe d’estimo del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. In attuazione della delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23, il legislatore ha ridefinito competenze e funzionamento di tali organismi nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. La circolare ha lo scopo di evidenziare i tratti principali della nuova disciplina e di fornire le prime istruzioni per l’operatività delle commissioni.

Assetto previgente delle commissioni censuarie

Nel sistema precedente, le commissioni censuarie erano articolate in 103 commissioni provinciali e in una commissione censuaria centrale. Le commissioni provinciali concorrevano alle operazioni di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, esaminando e approvando i prospetti delle qualità e classi dei terreni, delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e i relativi prospetti tariffari.

La commissione censuaria centrale interveniva soprattutto in caso di revisione generale delle tariffe d’estimo, ratificando le tariffe dei terreni e delle unità immobiliari urbane, sostituendosi alle commissioni provinciali inadempienti e decidendo sui ricorsi dell’amministrazione del catasto. Svolgeva anche funzioni consultive su questioni catastali e sull’utilizzazione dei dati catastali a fini tributari e per altre finalità previste da norme di legge o di regolamento.

Nuovo assetto: commissioni locali e commissione centrale

Il decreto legislativo n. 198/2014 istituisce 106 commissioni censuarie locali e una commissione censuaria centrale con sede a Roma. Ogni commissione è articolata in tre sezioni: una per il catasto terreni, una per il catasto edilizio urbano e una terza, in fase di prima attuazione, dedicata alla riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni potrà essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma.

Funzioni delle commissioni locali

Le commissioni censuarie locali continuano a svolgere le funzioni già previste dalla disciplina previgente in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano. In particolare:

  • esaminano e approvano entro 30 giorni dalla ricezione i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
  • concorrono alle operazioni di revisione e conservazione del catasto terreni;
  • esaminano e approvano entro 30 giorni i prospetti integrativi dei quadri tariffari delle unità immobiliari urbane;
  • concorrono alle operazioni di revisione e conservazione del catasto edilizio urbano.

Nel solo caso di revisione generale degli estimi, l’approvazione resta condizionata alla ratifica della commissione censuaria centrale ai fini di perequazione.

Funzioni della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale decide, entro 90 giorni, sui ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate, dai Comuni direttamente interessati e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, contro le decisioni delle commissioni locali in materia di qualità e classi dei terreni, categorie e classi delle unità immobiliari urbane e relativi prospetti tariffari.

In caso di revisione generale delle tariffe d’estimo, provvede alla ratifica o alle variazioni delle tariffe dei terreni entro 90 giorni dalla ricezione dei prospetti, al fine di assicurare la perequazione degli estimi su tutto il territorio nazionale. Se le commissioni locali non deliberano nei termini, la commissione centrale può sostituirsi ad esse. Essa mantiene inoltre una funzione consultiva nei casi previsti dal decreto legislativo.

Competenze nella riforma del sistema estimativo

Una delle principali novità è l’attribuzione di specifiche competenze connesse alla riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le commissioni locali validano le funzioni statistiche e i relativi ambiti di applicazione previsti dalla riforma. La commissione censuaria centrale interviene con validazione definitiva quando la commissione locale non abbia validato e l’Agenzia non si sia adeguata alle osservazioni formulate.

La commissione centrale, inoltre, valida a sezioni unite i saggi di redditività media determinati dall’Agenzia.

Composizione delle commissioni locali

Ogni sezione della commissione censuaria locale è composta da sei membri effettivi e sei supplenti, oltre al Presidente della commissione. I componenti sono scelti tra soggetti designati dall’Agenzia territorialmente competente, dall’ANCI e dal Prefetto; per Trento e Bolzano è previsto un ulteriore componente effettivo e uno supplente designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.

La composizione di ciascuna sezione è la seguente:

  • due effettivi e due supplenti designati dall’Agenzia;
  • un effettivo e un supplente designati dall’ANCI;
  • tre effettivi e tre supplenti designati dal Prefetto.

Il Presidente della commissione locale è nominato dal Presidente del tribunale competente tra magistrati ordinari o amministrativi, oppure tra i presidenti o presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente per territorio. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell’Agenzia.

Composizione della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale è articolata, come le commissioni locali, in tre sezioni. È composta dal Presidente e da 25 componenti effettivi, di cui quattro membri di diritto, oltre a 21 supplenti. La presidenza è affidata a un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

I membri di diritto, presenti in tutte le sezioni, sono:

  • il Direttore dell’Agenzia o, in caso di assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
  • il Direttore centrale Catasto e Cartografia;
  • il Direttore centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;
  • il Direttore centrale Pubblicità immobiliare e Affari legali.

Alle sezioni partecipano inoltre un ingegnere con funzioni dirigenziali dell’Agenzia, un magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, due componenti designati dall’ANCI, un docente universitario e un esperto qualificato, con relativi supplenti. Le designazioni dei docenti spettano al MIUR, mentre gli esperti sono designati dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. È prevista anche una segreteria tecnica presso l’Agenzia.

Requisiti di nomina, incompatibilità e decadenza

Per la nomina a componente effettivo o supplente delle commissioni è necessario:

  • essere cittadini italiani;
  • avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva, né per reati tributari, e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non aver compiuto 70 anni al momento della nomina.

Sono inoltre previsti numerosi motivi di incompatibilità, tra cui la titolarità di cariche parlamentari, di governo o negli enti territoriali, incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici, l’appartenenza alla prefettura, alla Guardia di finanza, alle Forze armate o ai corpi di polizia, nonché l’esercizio abituale di assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni in controversie tributarie o tecnico-estimative.

La circolare richiama anche due ulteriori regole: un componente non può far parte di altre commissioni censuarie e, nella stessa sezione, non possono essere contemporaneamente presenti coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

La decadenza dall’incarico si verifica in caso di perdita dei requisiti essenziali, insorgenza di incompatibilità, mancata assunzione dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o, per i presidenti, mancata convocazione ripetuta che ostacoli il funzionamento dell’organo, nonché perdita dell’idoneità fisica o psichica.

Durata dell’incarico e criteri di funzionamento

L’incarico di Presidente e di componente delle commissioni censuarie dura 5 anni dall’insediamento ed è non rinnovabile. L’attività deve essere improntata esclusivamente all’applicazione della legge, nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, con valutazione oggettiva degli elementi di giudizio e senza considerare interessi territoriali o di categoria.

Le commissioni si riuniscono ordinariamente a sezione semplice, salvo casi previsti dal decreto o situazioni che richiedano uniformità di criteri o maggiore importanza delle questioni, quando sono convocate a sezioni unite. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di numero insufficiente possono essere chiamati componenti di altre sezioni. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Poteri istruttori, scioglimento e rimborsi

Le commissioni hanno facoltà di richiedere, ai fini istruttori, dati, informazioni e chiarimenti agli uffici dell’Agenzia e ai Comuni. È prevista inoltre la possibilità di scioglimento delle commissioni censuarie locali e di rinnovo di tutti i componenti quando esse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti; lo scioglimento è disposto dal Presidente del tribunale su segnalazione del Direttore regionale dell’Agenzia.

Ai componenti spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, liquidato e pagato dall’Agenzia.

Designazione e nomina dei componenti delle commissioni locali

La procedura per le commissioni locali si avvia con la richiesta di designazione che il Direttore regionale dell’Agenzia invia agli Uffici Provinciali-Territorio, ai Prefetti e all’ANCI, dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo relativo ai criteri di designazione ANCI. La richiesta deve essere distinta per ciascuna commissione e inviata per conoscenza anche al Presidente del tribunale competente, preferibilmente via PEC; per Trento e Bolzano va inviata anche alle rispettive Province autonome.

I soggetti interpellati devono trasmettere entro 60 giorni un elenco di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei componenti da nominare. Il Presidente del tribunale sceglie entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In mancanza o insufficienza di designazioni può attingere all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio. Le scelte sono comunicate al Direttore regionale, che provvede alle nomine con decreto e nomina contestualmente il segretario della commissione. Le nomine sono comunicate agli interessati, al Presidente del tribunale, ai soggetti designanti e agli uffici centrali dell’Agenzia.

Designazione e nomina dei componenti della commissione centrale

Per la commissione centrale, l’Agenzia richiede le designazioni agli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all’ANCI, al MIUR e al MEF. Entro 90 giorni i soggetti designati comunicano i nominativi al MEF e al Direttore dell’Agenzia; quest’ultimo trasmette al Ministero i nominativi dei quattro membri di diritto e dei due componenti designati dall’Agenzia.

La nomina è effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, comunicato agli interessati e ai soggetti designanti dall’Agenzia. Se le designazioni mancano o sono incomplete, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti mancanti nel rispetto dei criteri del decreto. Il Direttore dell’Agenzia nomina inoltre il segretario e individua l’Ufficio di segreteria tecnica nell’ambito degli uffici centrali.

Insediamento delle nuove commissioni

Le nuove commissioni locali e centrale sono insediate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia in una data unica a livello nazionale, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, anche qualora manchino uno o più componenti supplenti. Fino a quel momento continuano ad operare le commissioni previste dal D.P.R. n. 650/1972.

La circolare conclude sollecitando le Direzioni regionali e gli Uffici Provinciali-Territorio a curare con la massima attenzione e tempestività gli adempimenti di rispettiva competenza, in vista dell’attivazione del nuovo assetto organizzativo.

Punti principali

Riordino del sistema delle commissioni censuarie

Il decreto legislativo n. 198/2014 riorganizza integralmente le commissioni censuarie, sostituendo il precedente assetto disciplinato dal D.P.R. n. 650/1972. Le nuove commissioni sono 106 locali, con sedi indicate in tabella allegata, e una commissione censuaria centrale con sede a Roma. Ogni commissione è articolata in tre sezioni: catasto terreni, catasto edilizio urbano e una terza sezione dedicata, in prima attuazione, alla riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Attribuzioni delle commissioni locali

Le commissioni censuarie locali continuano a esaminare e approvare, entro 30 giorni dalla ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti tariffari dei comuni della propria circoscrizione, nonché i prospetti integrativi dei quadri tariffari delle unità immobiliari urbane. Esse concorrono inoltre alle operazioni di revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. Per la revisione generale degli estimi, l’approvazione delle tariffe resta soggetta alla ratifica della commissione censuaria centrale ai fini di perequazione.

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

La commissione centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, contro le decisioni delle commissioni locali in materia catastale, entro 90 giorni dalla ricezione. In caso di revisione generale delle tariffe d’estimo, ratifica o varia le tariffe dei terreni per assicurare la perequazione nazionale. Ha inoltre potere sostitutivo nei confronti delle commissioni locali inadempienti e svolge funzioni consultive nelle ipotesi previste dal decreto.

Nuove competenze sulla riforma del sistema estimativo

La circolare evidenzia che una specifica sezione delle commissioni è dedicata alla riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le commissioni locali validano le funzioni statistiche e i relativi ambiti di applicazione; la commissione centrale effettua la validazione definitiva nei casi in cui la commissione locale non abbia validato e l’Agenzia non si sia conformata alle osservazioni. La commissione centrale valida anche, a sezioni unite, i saggi di redditività media determinati dall’Agenzia.

Composizione delle commissioni locali

Ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali è composta da sei membri effettivi e sei supplenti, più il Presidente della commissione. I componenti sono scelti tra designati dell’Agenzia, dell’ANCI e del Prefetto; per Trento e Bolzano è prevista anche la designazione delle rispettive Province autonome. Il segretario appartiene ai ruoli dell’Agenzia. Le designazioni prefettizie includono professionisti, docenti ed esperti nelle materie catastali, economiche, statistiche ed estimative.

Composizione della commissione centrale

La commissione censuaria centrale è composta dal Presidente, da 25 componenti effettivi, di cui 4 membri di diritto, e da 21 supplenti; è articolata in tre sezioni. Sono membri di diritto i vertici dell’Agenzia indicati dal decreto. Alle sezioni partecipano anche un ingegnere dell’Agenzia, un magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, due componenti designati dall’ANCI, un docente universitario e un esperto qualificato, secondo le materie della sezione. È prevista una segreteria tecnica presso l’Agenzia.

Requisiti, incompatibilità e decadenza

Per essere nominati, i componenti devono essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato determinate condanne o misure di prevenzione/sicurezza e non aver compiuto 70 anni. Sono previste incompatibilità per parlamentari, amministratori e soggetti con incarichi politici, prefetti, appartenenti a forze armate e polizia, nonché per chi assiste o rappresenta abitualmente contribuenti nelle controversie tributarie o estimative. Ulteriori limiti impediscono di appartenere a più commissioni e vietano la contemporanea presenza, nella stessa sezione, di coniugi, parenti e affini entro il secondo grado. La decadenza scatta per perdita dei requisiti, incompatibilità, mancata assunzione dell’incarico, assenze ingiustificate o perdita dell’idoneità psico-fisica.

Durata dell’incarico, funzionamento e compensi

L’incarico di Presidente e di componente dura 5 anni dall’insediamento e non è rinnovabile. L’attività deve essere improntata a legalità, terzietà, imparzialità ed equidistanza da interessi di parte. Le commissioni si riuniscono ordinariamente a sezione semplice o, nei casi previsti, a sezioni unite; le deliberazioni richiedono la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. È previsto lo scioglimento delle commissioni locali e il rinnovo dei membri se non si riuniscono o non deliberano nei termini. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, liquidato dall’Agenzia.

Procedure di designazione e nomina

Per le commissioni locali, i Direttori regionali dell’Agenzia richiedono le designazioni a Uffici Provinciali-Territorio, Prefetti e ANCI, e per Trento e Bolzano alle Province autonome. I soggetti interpellati devono trasmettere entro 60 giorni un elenco di nominativi almeno doppio rispetto ai posti da coprire; il Presidente del tribunale sceglie entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In mancanza o carenza di designazioni può avvalersi dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio. Le nomine sono poi disposte con decreto del Direttore regionale. Per la commissione centrale, l’Agenzia richiede le designazioni agli organi di autogoverno delle magistrature, ad ANCI, al MIUR e al MEF; le nomine sono effettuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di designazioni mancanti o incomplete, il Ministro nomina comunque i componenti mancanti nel rispetto dei criteri del decreto.

Insediamento delle nuove commissioni

Le nuove commissioni censuarie, locali e centrale, sono insediate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia in una data unica nazionale entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, anche se mancano uno o più componenti supplenti. Fino alla data di insediamento continuano a operare le commissioni previgenti disciplinate dal D.P.R. n. 650/1972. La circolare sollecita Direzioni regionali e Uffici provinciali-Territorio a curare con tempestività gli adempimenti di competenza.

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