Circolare n. 1/E del 9/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione dello split payment introdotto dalla legge di stabilità 2015, con particolare attenzione ai soggetti pubblici interessati ed esclusi. Spiega che il meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, con IVA esigibile dalla stessa data, e riguarda gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni elencate dalla norma, salvo i casi di inversione contabile o di certificazione con strumenti diversi dalla fattura. Vengono inoltre indicati i criteri per individuare le amministrazioni destinatarie, anche tramite l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e viene previsto il salvataggio dei comportamenti tenuti in buona fede prima dei chiarimenti, senza sanzioni.
IVA: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo dello split payment
IVA – Ambito soggettivo di applicazione dello split payment
La circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dalla legge di stabilità 2015. L’intervento è volto soprattutto a delimitare i soggetti pubblici destinatari della disciplina, a chiarire la decorrenza applicativa e a precisare gli effetti sui comportamenti già tenuti dai contribuenti.
Finalità e quadro normativo
La disposizione esaminata modifica il DPR n. 633/1972 introducendo l’art. 17-ter, in base al quale, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifiche pubbliche amministrazioni, l’IVA addebitata in fattura dal fornitore non è versata a quest’ultimo, ma direttamente all’erario dal committente pubblico. La circolare evidenzia che la disciplina mira a contrastare l’evasione da riscossione dell’IVA e a ridurre il VAT gap, trasferendo il rischio di inadempimento dal fornitore all’amministrazione acquirente.
Ambito oggettivo di applicazione
Lo split payment riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972, purché effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma. La disciplina opera sia per gli acquisti effettuati in ambito istituzionale sia per quelli compiuti nell’esercizio di attività d’impresa. Presupposto essenziale è che l’operazione sia documentata mediante fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972.
Sono espressamente escluse le operazioni certificate con strumenti diversi dalla fattura, come:
- ricevuta fiscale;
- scontrino fiscale;
- documenti non fiscali emessi dai soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi;
- altre modalità semplificate di certificazione previste da specifiche norme.
Decorrenza temporale
La circolare richiama la disciplina transitoria prevista dalla legge di stabilità 2015 e dal DM 23 gennaio 2015. Il meccanismo si applica alle operazioni per le quali l’IVA diviene esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Poiché, per effetto del DM, l’esigibilità coincide con il pagamento del corrispettivo, la scissione dei pagamenti opera quando il corrispettivo è pagato dopo il 1° gennaio 2015, sempre che la fattura non sia stata emessa anteriormente a tale data.
Restano quindi escluse le operazioni per le quali la fattura sia stata emessa entro il 31 dicembre 2014.
Soggetti inclusi
La circolare, richiamando il parallelo con l’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633/1972, individua i soggetti pubblici destinatari della disciplina in modo sostanziale, tenendo conto della ratio antievasiva della norma. Rientrano nell’ambito soggettivo, tra gli altri:
- lo Stato e gli organi dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica autonoma, incluse istituzioni scolastiche e istituzioni AFAM;
- gli enti pubblici territoriali, cioè Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, nonché i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 TUEL;
- anche Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni regionali;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- in alcune Regioni, gli enti pubblici subentrati alle ASL e agli enti ospedalieri per l’approvvigionamento di beni e servizi;
- gli enti ospedalieri, con esclusione degli enti ecclesiastici che operano in regime privatistico;
- gli enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, cioè IPAB e ASP;
- gli enti pubblici di previdenza, come INPS e fondi pubblici di previdenza.
Soggetti esclusi
La circolare esclude espressamente i soggetti che, pur potendo avere natura pubblica, non rientrano nelle categorie tipizzate dall’art. 17-ter o non presentano il necessario carattere pubblicistico. In particolare, non si applica a:
- enti previdenziali privati o privatizzati;
- aziende speciali, comprese quelle delle Camere di commercio;
- generalità degli enti pubblici economici;
- Ordini professionali;
- enti e istituti di ricerca;
- Agenzie fiscali;
- autorità amministrative indipendenti, come AGCOM;
- ARPA;
- Automobile club provinciali;
- ARAN;
- AgID;
- INAIL;
- ISPO.
La ragione dell’esclusione è che tali soggetti perseguono finalità proprie e non sono riconducibili alle categorie espressamente previste dalla norma.
Utilizzo dell’IPA e interpello
Per agevolare l’individuazione dei soggetti destinatari, la circolare suggerisce di fare riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), consultabile online, che riporta l’anagrafica e la categoria di appartenenza degli enti. Sono indicate diverse categorie IPA che, in via generale, rientrano nello split payment, tra cui aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, camere di commercio e loro unioni regionali, città metropolitane, comuni, comunità montane, forze di polizia, istituti scolastici statali, AFAM, organi costituzionali, Presidenza del Consiglio e ministeri, province, regioni, unioni di comuni e università pubbliche.
La circolare precisa però che l’elenco IPA non è esaustivo e che possono esistere enti privati classificati in categorie analoghe: in caso di dubbi, è possibile presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000.
Regime sanzionatorio e comportamenti pregressi
In considerazione dell’incertezza applicativa iniziale, la circolare tutela i comportamenti già adottati dai contribuenti, escludendo sanzioni per eventuali violazioni relative alle modalità di versamento dell’IVA commesse prima della sua emanazione. Se, dopo il 1° gennaio 2015, la pubblica amministrazione ha pagato l’IVA al fornitore e quest’ultimo l’ha regolarmente considerata nella propria liquidazione, non sono necessarie variazioni contabili.
Se invece il fornitore ha emesso erroneamente fattura con l’annotazione "scissione dei pagamenti", deve correggere la propria posizione ed effettuare la rivalsa secondo le regole ordinarie; in tal caso la pubblica amministrazione dovrà corrispondere anche l’IVA relativa all’operazione.
Vigilanza finale
La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite vengano osservate dalle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Punti principali
Oggetto e finalità dello split payment
La circolare chiarisce l’ambito soggettivo del meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 e disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. La finalità è antievasiva: l’IVA indicata in fattura dai fornitori di beni e servizi verso determinate pubbliche amministrazioni non viene incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’erario dall’ente acquirente.
Ambito oggettivo e documentazione delle operazioni
Il meccanismo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972 effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma. Si applica agli acquisti compiuti sia nell’esercizio di funzioni istituzionali sia nell’attività d’impresa, ma solo quando l’operazione è documentata con fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972. Sono escluse, quindi, le operazioni certificate con ricevuta fiscale, scontrino fiscale, documenti non fiscali emessi tramite trasmissione telematica dei corrispettivi o altre modalità semplificate previste.
Decorrenza temporale e fatture interessate
La circolare richiama l’art. 1, comma 632, della legge di stabilità 2015 e l’art. 9 del DM 23 gennaio 2015, precisando che la disciplina si applica alle operazioni per le quali l’IVA diviene esigibile dal 1° gennaio 2015. Poiché l’esigibilità coincide, per il decreto citato, con il momento del pagamento del corrispettivo, lo split payment opera per i corrispettivi pagati dopo il 1° gennaio 2015, purché le operazioni non siano state già fatturate prima di tale data. Restano escluse le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014.
Soggetti inclusi nell’ambito applicativo
Vengono ricondotti alla disciplina: Stato e organi dello Stato anche con personalità giuridica autonoma, comprese istituzioni scolastiche e AFAM; enti pubblici territoriali e consorzi ex art. 31 TUEL, nonché Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; Camere di commercio e anche le Unioni regionali delle Camere di commercio; istituti universitari; aziende sanitarie locali e, in alcune Regioni, gli enti pubblici subentrati alle ASL e agli enti ospedalieri per l’approvvigionamento di beni e servizi; enti ospedalieri, esclusi gli enti ecclesiastici che operano in regime privatistico; IRCCS; IPAB e ASP; enti pubblici di previdenza, come INPS e fondi pubblici di previdenza.
Soggetti esclusi
Sono esclusi i soggetti che, pur avendo natura pubblica, non rientrano nelle tipologie indicate dalla norma: enti previdenziali privati o privatizzati, aziende speciali anche delle Camere di commercio, generalità degli enti pubblici economici e vari enti pubblici non economici autonomi, quali Ordini professionali, enti e istituti di ricerca, Agenzie fiscali, autorità amministrative indipendenti, ARPA, Automobile club provinciali, ARAN, AgID, INAIL e ISPO. La circolare sottolinea che la natura pubblica del soggetto e la sua riconducibilità alle categorie legislative sono requisiti essenziali.
Uso dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
Per agevolare l’individuazione dei destinatari, la circolare suggerisce di consultare l’IPA, archivio ufficiale delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Il fornitore può verificare nella banca dati la categoria e i riferimenti dell’ente acquirente. Sono riportate varie categorie IPA generalmente riconducibili allo split payment, tra cui aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, camere di commercio e loro unioni regionali, città metropolitane, comuni, comunità montane, forze di polizia, istituti scolastici statali, AFAM, organi costituzionali, Presidenza del Consiglio e ministeri, province, regioni, unioni di comuni e università pubbliche. Resta ferma l’esclusione degli enti privati eventualmente inseriti in tali categorie e la possibilità di interpello in caso di dubbi.
Regime sanzionatorio e tutela dell'affidamento
In considerazione dell’incertezza iniziale sulla disciplina, la circolare salva i comportamenti già tenuti dai contribuenti prima della sua emanazione e prevede che non siano applicate sanzioni per eventuali violazioni relative alle modalità di versamento dell’IVA sulle operazioni in esame. Se, dopo il 1° gennaio 2015, la pubblica amministrazione ha pagato l’IVA al fornitore e quest’ultimo l’ha già computata nella propria liquidazione, non occorre effettuare variazioni. Se invece il fornitore ha emesso erroneamente fattura con l’annotazione "scissione dei pagamenti", deve correggere l’errore e applicare la rivalsa con le modalità ordinarie, con conseguente pagamento dell’IVA anche da parte della pubblica amministrazione.
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