Circolare n. 2/E del 13/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 sulla tassazione delle forme pensionistiche complementari. Viene confermato l’aumento al 20% dell’imposta sostitutiva sui risultati di gestione, con regole specifiche per salvaguardare la tassazione agevolata al 12,50% dei redditi dei titoli pubblici e equiparati. Sono inoltre disciplinati l’ambito soggettivo, il trattamento delle posizioni uscite nel 2014, dei risultati negativi pregressi e le modalità di versamento e calcolo dell’imposta per il periodo d’imposta 2014.
Previdenza complementare: aumento al 20% dell'imposta sostitutiva e criteri di base imponibile
Disposizioni in materia di previdenza complementare: imposta sostitutiva al 20% e disciplina transitoria
La circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari. L’intervento riguarda sia l’aumento dell’imposta sostitutiva sui risultati di gestione sia le regole di determinazione della base imponibile, con particolare attenzione ai redditi dei titoli pubblici e alle posizioni uscite nel corso del 2014.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1 della legge di stabilità 2015 interviene su tre profili principali:
- il comma 621 aumenta al 20% l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005;
- il comma 622 disciplina la base imponibile, per assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi scontino l’imposizione sostanziale del 12,50%;
- il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, rende applicabile la nuova misura già al periodo d’imposta 2014, con una rettifica della base imponibile per le posizioni già definite nel corso dell’anno.
La circolare ricorda inoltre che nel 2014 era già intervenuto un precedente incremento dell’aliquota, dall’11% all’11,50%, disposto dall’articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge n. 66 del 2014.
Ambito soggettivo
L’aumento al 20% riguarda tutte le forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è tassato ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005. Rientrano nell’ambito applicativo:
- i fondi pensione a contribuzione definita;
- i fondi pensione a prestazione definita;
- le forme pensionistiche individuali;
- i cosiddetti vecchi fondi pensione istituiti al 15 novembre 1992.
Per i fondi negoziali destinati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la circolare precisa che la clausola di mantenimento della previgente disciplina opera per contributi e prestazioni riferiti ai dipendenti, ma non esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione del fondo.
Resta invece fuori dalla nuova norma il patrimonio immobiliare direttamente detenuto al 28 aprile 1993 dai fondi in regime speciale di cui all’articolo 17, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, che continua a essere assoggettato all’imposta sostitutiva dello 0,50%. Per la parte di patrimonio immobiliare per la quale il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione, l’imposta sostitutiva è indicata nell’1,50%.
Determinazione del risultato di gestione
La base imponibile dell’imposta sostitutiva corrisponde al risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Esso è determinato come differenza tra:
- il valore del patrimonio netto del fondo a fine anno, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per riscatti, prestazioni e trasferimenti ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche e dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non imponibili;
- il valore del patrimonio all’inizio dell’anno.
La circolare sottolinea che devono essere sterilizzate le operazioni che non attengono alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, cioè i flussi legati ai rapporti con gli iscritti e non alla dinamica finanziaria dell’investimento.
Per i fondi a quote, il valore del patrimonio destinato alle prestazioni è normalmente ripartito in quote assegnate ai singoli iscritti; la valorizzazione avviene nei cosiddetti giorni di valorizzazione, almeno alla fine di ogni mese secondo le indicazioni COVIP, salvo valorizzazioni più frequenti. In tale contesto, il calcolo dell’imposta va effettuato con la stessa periodicità di valorizzazione delle quote, così da determinare correttamente il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione stessa.
Se il risultato di gestione è negativo, il relativo importo deve emergere dalla dichiarazione annuale del fondo e può essere riportato in diminuzione dei risultati dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, nei limiti di capienza. Inoltre, il risultato negativo può essere utilizzato anche per ridurre il risultato di altre linee di investimento gestite dallo stesso fondo, a partire dallo stesso periodo d’imposta in cui è maturato.
Per i fondi a prestazione definita, per le forme pensionistiche individuali e per le vecchie forme assicurative gestite tramite convenzione con imprese di assicurazione, il risultato netto maturato è determinato secondo regole speciali: si confronta il valore attuale della rendita in corso di costituzione alla fine dell’anno, o alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, con il valore attuale della stessa rendita all’inizio dell’anno. Anche in questo caso, se il risultato è negativo, esso è riportabile nei periodi successivi senza limiti temporali.
Regime dei redditi di capitale e ritenute
La circolare ribadisce che i fondi pensione, per effetto del meccanismo di tassazione del risultato di gestione, assumono in generale la qualifica di soggetti "lordisti". Ciò significa che non subiscono la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale percepiti. In particolare, non si applicano, tra le altre, le ritenute su:
- interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali;
- proventi da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
- redditi derivanti da OICR italiani e lussemburghesi storici;
- redditi derivanti da OICR immobiliari italiani e da OICR esteri, immobiliari e non immobiliari.
I fondi pensione sono inoltre lordisti con riferimento agli interessi e agli altri proventi di titoli obbligazionari, cambiali finanziarie e titoli similari rientranti nel d.lgs. n. 239/1996, nonché ai dividendi su azioni italiane o estere. Restano tuttavia applicabili alcune ritenute specifiche, tra cui quelle sugli interessi di conti e depositi esteri, sui proventi di OICR esteri percepiti per il tramite di soggetti residenti, sui titoli atipici e sulle accettazioni bancarie; tali redditi, se tassati alla fonte, restano esclusi dal risultato di gestione.
Redditi dei titoli pubblici e misura del 62,50%
Uno dei punti centrali della circolare riguarda la disciplina dei redditi dei titoli del debito pubblico italiani e dei titoli ad essi equiparati, nonché delle obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella white list e dagli enti territoriali dei medesimi Stati. Per tali redditi la legge vuole preservare l’imposizione sostanziale nella misura del 12,50%.
A tal fine, la circolare afferma che tali redditi concorrono alla base imponibile dell’imposta sostitutiva solo per il 62,50% del loro ammontare, in quanto l’aliquota del 12,50% rapportata all’aliquota ordinaria del 20% produce appunto tale percentuale. La regola si applica agli interessi, ai premi, agli altri proventi e ai redditi diversi derivanti da cessione o rimborso dei titoli in questione.
La stessa logica viene estesa:
- ai redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito aventi come sottostante i titoli pubblici o equiparati;
- agli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond), mentre restano esclusi dal beneficio gli altri redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla loro cessione o rimborso, che concorrono integralmente al risultato di gestione.
Per i titoli emessi dagli enti territoriali di Stati esteri white list, la circolare precisa che gli interessi e le plusvalenze maturati fino al 30 giugno 2014 restano imponibili per intero, poiché l’aliquota agevolata del 12,50% è applicabile solo dal 1° luglio 2014.
Investimenti indiretti in titoli pubblici
La circolare affronta anche i casi di investimento indiretto in titoli pubblici tramite OICR e contratti assicurativi. Pur non essendo la norma esplicita sul punto, per ragioni di coordinamento sistematico viene affermato che deve restare ferma la tassazione effettiva del 12,50% anche in questi casi.
Per gli OICR, il criterio da seguire è quello previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011: i proventi si considerano riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell’attivo dell’organismo investita, direttamente o indirettamente, in tali titoli. Lo stesso criterio vale per la determinazione delle perdite fiscalmente rilevanti.
In termini operativi, il fondo pensione deve applicare la percentuale media di investimento dell’OICR nei titoli pubblici all’importo del reddito di capitale derivante dalla partecipazione. La quota così individuata concorre al risultato di gestione solo nella misura del 62,50%; di conseguenza, proventi e perdite derivanti dalla partecipazione all’OICR rilevano per l’importo ridotto del 37,50% della componente riferibile ai titoli pubblici.
Per i contratti assicurativi, la circolare richiama il medesimo criterio di individuazione dei redditi riferibili ai titoli pubblici, ma lo adatta alla necessità di una tassazione annuale del risultato della previdenza complementare. Occorre quindi considerare la percentuale dell’attivo investito in titoli pubblici rilevata annualmente sulla base dell’ultimo rendiconto approvato, o in mancanza dell’ultimo disponibile.
Posizioni fuoriuscite nel 2014
Il comma 624 introduce una disciplina transitoria per il periodo d’imposta 2014. Pur applicandosi l’aliquota del 20% all’imposta complessivamente dovuta per tale anno, la base imponibile va ridotta per tenere conto delle posizioni già liquidate o uscite nel corso del 2014, sulle quali il fondo ha già riconosciuto agli iscritti rendimenti tassati con la precedente aliquota dell’11% o dell’11,50%.
La circolare spiega che la base imponibile è ulteriormente ridotta del 48% della differenza tra:
- le erogazioni effettuate nel 2014 per riscatti;
- il valore delle rispettive posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorato dei contributi versati fino alla data del riscatto.
La riduzione del 48% serve a neutralizzare il maggior prelievo derivante dal passaggio dal 11,50% al 20% e a conservare, di fatto, la tassazione vigente al momento dell’erogazione. La nozione di "riscatti" è interpretata in senso ampio e comprende non solo i riscatti in senso stretto, ma anche:
- le erogazioni di prestazioni previdenziali;
- le anticipazioni;
- i trasferimenti ad altre forme pensionistiche;
- i trasferimenti tra comparti della medesima forma pensionistica complementare, cioè le operazioni di switch.
Risultati negativi del 2014 e degli anni precedenti
Per il 2014, se la gestione produce un risultato negativo, la regola transitoria del comma 624 non si applica. Ne consegue che il risparmio d’imposta va determinato con riferimento alla misura dell’11,50%, non del 20%.
Lo stesso criterio vale per i risultati negativi relativi a periodi d’imposta precedenti al 2014 che non siano stati ancora utilizzati in compensazione: il risparmio d’imposta da scomputare dall’imposta sostitutiva resta riferito all’11,50%.
Versamento dell’imposta e soggetti obbligati
L’imposta sostitutiva sul risultato netto dei fondi pensione deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005.
Sono tenuti al pagamento:
- i fondi pensione;
- i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti;
- le società e gli enti nel cui patrimonio il fondo è costituito;
- per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 252/2005, le imprese di assicurazione.
Modalità di calcolo per il periodo d’imposta 2014
Per la determinazione della base imponibile del 2014, la circolare fornisce un criterio operativo articolato in due passaggi:
- il risultato di gestione ordinario va calcolato tenendo conto dei titoli pubblici ed equiparati e della quota di reddito a essi riferibile;
- va poi applicata la riduzione del 48% relativa alle posizioni uscite nel 2014.
L’esempio riportato dalla circolare mostra il seguente schema:
- patrimonio finale 2014: 500;
- patrimonio iniziale 2014: 300;
- erogazioni 2014: 100;
- contributi versati: 80;
- contributi riferibili alle posizioni movimentate: 10;
- valore al 31 dicembre 2013 delle posizioni movimentate: 40;
- redditi riferibili ai titoli pubblici: 60.
Dal calcolo emerge un risultato della gestione ordinario pari a 220; si determina quindi la quota di redditi dei titoli di Stato riferibili alle posizioni uscite e la quota relativa alle posizioni ancora in gestione, applicando la percentuale del 62,50% solo su quest’ultima. Dopo la riduzione del 48% sulla componente riferibile alle uscite del 2014, il risultato imponibile finale è pari a 179,28 e l’imposta dovuta, applicando il 20%, è pari a 35,86.
Indicazioni finali
La circolare conclude richiamando il compito delle Direzioni regionali di vigilare sulla corretta applicazione dei principi enunciati e delle istruzioni fornite agli uffici dipendenti. Il documento costituisce quindi un chiarimento organico sul nuovo regime fiscale della previdenza complementare, con particolare attenzione alla fase transitoria del 2014 e alla tutela del trattamento agevolato dei titoli pubblici.
Punti principali
Aumento dell'imposta sostitutiva al 20%
La legge di stabilità 2015 eleva dal 11,50% al 20% l’imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014. La circolare ricorda che nel 2014 era già intervenuto un precedente aumento dall’11% all’11,50%.
Ambito soggettivo di applicazione
L’aumento si applica a tutte le forme di previdenza complementare soggette all’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005: fondi pensione a contribuzione definita e a prestazione definita, forme pensionistiche individuali e vecchi fondi pensione istituiti al 15 novembre 1992. Per i fondi negoziali destinati a dipendenti pubblici, la disciplina previgente continua a valere per contributi e prestazioni dei dipendenti, ma non esclude l’applicazione del 20% sul risultato di gestione del fondo. Restano fuori dalla norma il patrimonio immobiliare direttamente detenuto al 28 aprile 1993 dai fondi in regime speciale, soggetto allo 0,50% (o all’1,50% per immobili con canoni liberamente determinati).
Determinazione della base imponibile e risultato di gestione
La base imponibile coincide con il risultato netto maturato, dato dalla differenza tra il patrimonio netto di fine anno, aumentato delle erogazioni e diminuito di contributi e altri importi, e il patrimonio iniziale. La circolare spiega che vanno sterilizzate le operazioni non attinenti alla gestione finanziaria del fondo. Per i fondi a quote, il calcolo segue i giorni di valorizzazione. I risultati negativi si riportano senza limiti temporali e possono anche essere utilizzati per compensare altre linee di investimento del fondo. Per le forme a prestazione definita e alcune forme assicurative, il risultato si determina con riferimento al valore attuale della rendita e ai premi versati.
Trattamento dei redditi di capitale e regola del 'lordista'
I fondi pensione sono qualificati in via generale come soggetti 'lordisti', quindi non subiscono la maggior parte delle ritenute a monte sui redditi di capitale. La circolare elenca le principali ritenute non applicabili e indica le eccezioni in cui il prelievo avviene comunque alla fonte, con esclusione dei relativi redditi dal risultato di gestione.
Redditi dei titoli pubblici ed equiparati
Per evitare di penalizzare gli investimenti in titoli del debito pubblico italiani e di Stati esteri white list, i relativi redditi concorrono alla base imponibile solo per il 62,50% del loro ammontare, coerentemente con l’aliquota agevolata del 12,50% rispetto all’aliquota ordinaria del 20%. La regola vale per interessi, premi, proventi e plus/minusvalenze da cessione o rimborso dei titoli, inclusi i proventi da alcuni contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito. Il criterio si applica anche ai project bond e, per gli investimenti indiretti tramite OICR o contratti assicurativi, ai redditi riferibili ai titoli pubblici secondo le percentuali medie previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011.
Posizioni fuoriuscite nel 2014
Per il periodo d’imposta 2014, la base imponibile viene ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni per riscatti e il valore delle posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorato dei contributi versati fino alla data del riscatto. La riduzione serve a neutralizzare l’effetto del passaggio dall’11%/11,50% al 20% per le posizioni già liquidate nel corso del 2014. La nozione di 'riscatti' è intesa in senso ampio e include prestazioni previdenziali, anticipazioni, trasferimenti ad altre forme pensionistiche e switch tra comparti.
Risultati negativi del 2014 e dei periodi precedenti
Per il 2014, se la gestione chiude in perdita, la disciplina del comma 624 non si applica; il risparmio d’imposta è calcolato con riferimento all’11,50%. Anche per i risultati negativi degli anni precedenti al 2014 non ancora utilizzati resta ferma la misura dell’11,50% come aliquota di riferimento per il riporto in compensazione.
Versamento dell'imposta e calcolo per il 2014
L’imposta sostitutiva va versata entro il 16 febbraio di ogni anno da fondi pensione, soggetti istitutori di fondi aperti, società ed enti presso cui il fondo è costituito e, per le forme pensionistiche individuali, dalle imprese di assicurazione. La circolare fornisce anche un criterio operativo di calcolo per il 2014, distinguendo i redditi dei titoli pubblici riferibili alle posizioni ancora in essere da quelli riferibili alle posizioni uscite nel corso dell’anno, con un esempio numerico che conduce a un’imposta finale pari a 35,86 su un risultato imponibile di 179,28.
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