Circolare n. 6/E del 19/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare raccoglie risposte a quesiti applicativi emersi in occasione di Videoforum, Telefisco e Forum Lavoro, con chiarimenti su numerosi istituti introdotti o modificati dal decreto Semplificazioni e dalla Legge di Stabilità 2015. I temi principali riguardano adempimenti e termini della comunicazione Black list e della Certificazione Unica, funzionamento del bonus IRPEF e della dichiarazione precompilata, disciplina delle dichiarazioni d’intento, split payment, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistematica e voluntary disclosure. Vengono precisati, tra l’altro, ambito applicativo, soglie, decorrenze, effetti retroattivi e modalità operative, con particolare attenzione alle ricadute per sostituti d’imposta, contribuenti e intermediari.
Chiarimenti interpretativi su Black list, CU, precompilata, IVA, ravvedimento, regime forfetario, società estinte e voluntary disclosure
Chiarimenti interpretativi su quesiti applicativi in materia fiscale e tributaria
La circolare fornisce risposte interpretative a quesiti emersi in occasione di eventi specialistici, affrontando numerosi istituti introdotti o modificati dal decreto Semplificazioni e dalla Legge di Stabilità 2015. I chiarimenti riguardano sia profili sostanziali sia aspetti operativi, con impatto diretto su sostituti d’imposta, contribuenti, intermediari e uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Black list
La disciplina della comunicazione Black list viene interpretata in senso unitario: il limite annuo di 10.000 euro riguarda il complesso delle operazioni effettuate e ricevute verso operatori localizzati in Paesi Black list, senza distinzione per singolo Stato o controparte. Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto; le comunicazioni mensili e trimestrali eseguite secondo il previgente regime fino alla fine del 2014 restano valide.
Certificazione Unica e redditi assimilati
Per gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, la circolare ribadisce che si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50 TUIR, con specifica detrazione ex articolo 13, comma 5-bis. La CU è necessaria per alimentare la dichiarazione precompilata. Nei casi di pignoramento presso terzi, se il terzo erogatore non conosce la natura delle somme, non applica ritenute ma indica i dati nel modello 770, prospetto SY; se invece la natura del reddito è nota, applica le ritenute ordinarie e compila la CU con il campo dedicato.
Contributi di assistenza sanitaria e riemissione della CU
Per i contributi versati a enti o casse di assistenza sanitaria, la circolare affronta il problema della deducibilità a seguito dell’iscrizione del fondo nell’anagrafe ministeriale. Se il rapporto di lavoro cessa, il sostituto è tenuto a riemettere la CU tenendo conto dei nuovi oneri deducibili; qualora non lo faccia, il percettore dovrà integrare la propria dichiarazione precompilata. È ritenuta utile un’annotazione libera nella CU cartacea per informare il contribuente della deducibilità da far valere in dichiarazione.
Credito Bonus IRPEF
La sezione relativa al bonus IRPEF deve essere compilata ogni volta che nella CU sono presenti redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, TUIR. In caso di bonus non spettante, il campo 119 va valorizzato con il codice 2; il campo 121 non è richiesto, salvo i casi in cui le specifiche tecniche consentano un valore positivo per rappresentare particolari situazioni, come la mancata corresponsione richiesta dal percipiente.
Conguagli con redditi erogati da altri soggetti
Nei dati relativi ai conguagli, la circolare conferma che gli importi delle ritenute indicati nella CU comprendono anche le eventuali ritenute sospese. In presenza di redditi erogati da più soggetti, i dati devono essere riportati con la necessaria distinzione per ciascun erogante, ai fini della corretta elaborazione della precompilata e delle verifiche di disallineamento.
Errori, termini e ravvedimento sulla CU
In caso di errori o omissioni nell’invio delle certificazioni uniche, è consentito l’invio di una certificazione corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria, evitando la sanzione. Non è invece ammesso il ravvedimento operoso, poiché i tempi di trasmissione della CU e quelli della precompilata non risultano compatibili con tale istituto. Per il primo anno, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 possono essere trasmesse anche oltre il 9 marzo senza sanzioni.
Numero progressivo di certificazione
Il numero progressivo di certificazione rileva esclusivamente nella procedura telematica, quale elemento della chiave identificativa della singola CU insieme al codice fiscale del sostituto e del percipiente. Non è quindi necessario riportarlo nella copia consegnata al dipendente.
Dichiarazione precompilata e controlli formali
Se i dati presenti nell’Anagrafe tributaria sono incompleti e vengono esposti in un prospetto separato per la verifica del contribuente, la loro successiva indicazione in dichiarazione non equivale ad accettazione senza modifiche. Ne consegue che non opera l’esclusione dal controllo formale per gli oneri così inseriti. Resta inoltre fermo che la verifica delle condizioni soggettive per fruire di detrazioni e deduzioni compete sempre al contribuente, anche quando la dichiarazione è presentata tramite CAF o professionista; in caso di carenza dei requisiti, imposta, sanzioni e interessi ricadono sul contribuente stesso.
Dichiarazioni d’intento
La disciplina transitoria consente, fino all’11 febbraio 2015, l’invio o la consegna della dichiarazione d’intento con le vecchie modalità. Se la dichiarazione si riferisce solo a operazioni effettuate entro tale data, il fornitore deve conservarla ma non trasmetterla all’Agenzia. Se invece la dichiarazione produce effetti per operazioni successive al 12 febbraio 2015, occorre applicare la nuova disciplina con trasmissione telematica, consegna al fornitore e relativo controllo da parte di quest’ultimo. Le operazioni straordinarie da indicare nel nuovo modello comprendono tutte quelle che possono generare trasferimento di plafond, come affitto d’azienda, conferimento, fusione e trasformazione.
Enti non commerciali
La nuova disciplina sulle spese di sponsorizzazione ricondotto la detrazione IVA alla regola generale del 50 per cento, applicabile alle prestazioni effettuate dal 13 dicembre 2014, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto. La data rilevante è quella di effettuazione della prestazione, secondo i criteri dell’articolo 6 del DPR 633/1972. Quanto agli utili percepiti dagli enti non commerciali, la riduzione della quota esclusa da imposizione al 22,26 per cento si applica a tutti gli utili, anche se prodotti nell’esercizio di impresa, dal momento che il legislatore ha inteso eliminare il previgente regime di esenzione generalizzato.
Inversione contabile nel settore energetico
I certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine sono considerati, per natura e funzione, certificati relativi al gas e all’energia elettrica. Per tale ragione rientrano nell’ambito applicativo dell’inversione contabile prevista dall’articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.
IRAP e credito d’imposta
Il credito d’imposta del 10 per cento riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2015, se rilevato a conto economico, costituisce per l’impresa una sopravvenienza attiva imponibile ai fini del reddito d’impresa. Diversamente, per il lavoratore autonomo il credito non assume rilievo reddituale, poiché non è previsto dagli articoli 53 e 54 del TUIR.
IVA: aliquote, rimborsi e split payment
Per le prestazioni di accoglienza e pernottamento di turisti a bordo di unità da diporto ormeggiate in specchi acquei attrezzati, fino al 31 dicembre 2015 si applica l’aliquota IVA del 10 per cento, salvo i servizi resi in base a contratti annuali di stazionamento. In materia di rimborsi IVA, la circolare distingue tra richiesta di un rimborso più elevato, revoca del rimborso e apposizione del visto mancante, con termini diversi per la presentazione della dichiarazione integrativa. L’obbligo di garanzia si applica ai rimborsi superiori a 15.000 euro solo per le imprese che esercitano da meno di due anni, calcolati dalla prima operazione effettiva; il regime non riguarda i lavoratori autonomi. Per i rimborsi richiesti prima del 13 dicembre 2014 e non ancora erogati, la garanzia non è dovuta se sussistono i presupposti del nuovo articolo 38-bis, e può essere restituita se già prestata ma il rimborso non è stato ancora eseguito.
Lo split payment non si applica alle operazioni assoggettate a regimi speciali IVA che non espongono l’imposta in fattura. Se una pubblica amministrazione riceve una fattura con IVA inferiore al dovuto per acquisti nell’esercizio di attività commerciale, deve regolarizzare l’imposta residua ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 471/1997. Inoltre, l’esclusione dallo split payment per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte viene interpretata in senso ampio, ricomprendendo anche le ritenute a titolo di acconto.
Nuovo regime forfetario
La circolare chiarisce che possono accedere al nuovo regime forfetario anche soggetti già operanti in forma individuale, purché siano rispettati i requisiti di legge e non sussistano cause di esclusione. Il regime è naturale per chi possiede i requisiti e non richiede comunicazioni preventive o successive; chi inizia l’attività deve invece indicarlo nel modello AA9. Per il regime di vantaggio precedente, è necessario che l’attività fosse effettivamente svolta al 31 dicembre 2014, non essendo sufficiente la sola apertura della partita IVA.
Ai fini del limite dei ricavi, concorrono anche quelli derivanti da operazioni con la Città del Vaticano e San Marino, mentre restano esclusi solo gli adeguamenti agli studi di settore e ai parametri. Il valore dei beni strumentali va considerato al netto dell’IVA anche se indetraibile; i beni immobili non rilevano nel computo, e nemmeno i beni immateriali come avviamento o spese di impianto, in quanto non caratterizzati da concreto utilizzo strumentale.
Ravvedimento operoso
La nuova disciplina amplia il ravvedimento anche quando la violazione è già stata constatata, ma mantiene fermo che le violazioni prodromiche e quelle conseguenziali devono essere regolarizzate distintamente. Le nuove norme si applicano anche alle violazioni già constatate al 1° gennaio 2015, purché non siano stati notificati atti di liquidazione, accertamento o cartelle. Il ravvedimento resta distinto dall’acquiescenza al PVC: il contribuente può sanare le violazioni ma deve indicare separatamente gli addebiti che intende contestare.
La preclusione derivante da controlli automatizzati o formali riguarda solo le irregolarità effettivamente rilevabili con tali procedure; il contribuente può comunque ravvedere altre violazioni non contestate in quella sede. Gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione sanzioni sono considerati atti ostativi, in quanto recano una pretesa tributaria. La differenziazione tra termine fisso e termine mobile per il ravvedimento resta collegata alla natura dei tributi, periodici o istantanei, e si conferma l’applicazione del favor rei anche per violazioni constatate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Reddito d’impresa e società in perdita sistematica
Per le operazioni straordinarie delle società di persone, il saldo di imposte e IRAP va versato entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, indipendentemente dalla data effettiva di presentazione se anteriore alla scadenza legale. La detassazione delle plusvalenze da cessione di beni immateriali richiede il reinvestimento di almeno il 90 per cento del corrispettivo di cessione. Le modifiche in tema di società in perdita sistematica si applicano dal periodo d’imposta 2014; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo periodo di osservazione quinquennale assume rilievo solo da tale periodo.
Redditometro e controlli sui dati per la precompilata
Nel redditometro, il contribuente può provare che la provvista per l’investimento è stata formata in anni precedenti, producendo documentazione idonea a dimostrare accantonamenti e disponibilità di somme; in tal caso la provvista non rileva per l’anno oggetto di controllo, ferma restando la possibilità di accertamenti autonomi sulle annualità precedenti. I dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali destinati alla precompilata sono sottoposti a controlli di qualità già in fase di trasmissione e in Anagrafe tributaria, con filtri su codici fiscali e importi incongruenti e con segnalazione delle anomalie al soggetto trasmittente. Tali informazioni restano inoltre utilizzabili per l’analisi del rischio evasione.
Società estinte
L’articolo 28 del D.lgs. 175/2014 è qualificato come norma procedurale e si applica anche retroattivamente alle società già cancellate dal Registro delle imprese, nonché ai controlli riferiti a periodi precedenti, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. Gli avvisi di accertamento vengono notificati alla società cancellata presso l’ultimo domicilio fiscale, e possono essere impugnati dai soggetti responsabili. La responsabilità dei liquidatori ricorre se non dimostrano di aver soddisfatto prima i crediti tributari o crediti di grado superiore; le distribuzioni di denaro ai soci durante la liquidazione rientrano tra i beni sociali assegnati. La disciplina si estende anche alle società di persone, pur con la differente disciplina civilistica delle responsabilità. Se emergono crediti tributari dopo la cancellazione, il diritto al rimborso spetta pro quota ai soci, che possono delegarne l’incasso anche all’ex liquidatore.
Voluntary disclosure
In tema di voluntary disclosure, la circolare ribadisce che il raddoppio dei termini per l’accertamento e per le violazioni in presenza di attività detenute in Paesi Black list si applica come norma procedurale alle annualità non ancora decadute al momento dell’entrata in vigore del DL 78/2009. Per il monitoraggio fiscale vale la disciplina vigente ratione temporis; il concetto di "titolare effettivo" rileva per le violazioni commesse dal periodo d’imposta 2013 in poi. I soggetti collegati da indicare nel modello sono soggetti terzi rispetto alla procedura del richiedente ma collegati alle attività o ai redditi emersi, come soci o associati di soggetti trasparenti. La definizione di un precedente avviso di accertamento elimina la causa ostativa all’accesso alla procedura. Per le attività in Paesi Black list, salvo le ipotesi di esclusione previste dall’articolo 5-quater del DL 167/1990, continua ad applicarsi il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle violazioni monitoraggio, mentre il raddoppio delle sanzioni per le imposte dirette opera solo per le violazioni successive all’entrata in vigore della norma, in ossequio al principio di legalità.
Punti principali
Black list
Viene chiarito che il nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list si riferisce al complesso annuale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso operatori economici situati in Paesi Black list, non al singolo Paese o alla singola controparte. Si conferma inoltre che le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre le comunicazioni mensili o trimestrali svolte con le vecchie regole fino alla fine del 2014 restano valide.
Certificazione Unica e bonus IRPEF
La circolare precisa la compilazione della CU per gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e rilevano per la precompilata; nei casi di pignoramento presso terzi, se il terzo non conosce la natura delle somme non applica ritenute ma indica gli importi nel modello 770, prospetto SY, mentre se conosce la natura del reddito applica le ritenute ordinarie. Per i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, in caso di riemissione della CU a seguito di iscrizione del fondo nell’anagrafe ministeriale, si deve tener conto degli oneri deducibili; in caso di cessazione del rapporto, il sostituto deve emettere una nuova CU e, se la CU non tiene conto degli oneri, il percettore integra la precompilata. La sezione "Credito Bonus IRPEF" va sempre compilata se è presente il reddito di lavoro dipendente o assimilato; in caso di non spettanza si usa il codice 2 nel campo 119 e non va compilato il campo 121, mentre per un reddito di 40.000 euro il bonus non spetta e i campi interessati assumono i valori indicati dalle specifiche tecniche. Nei conguagli con redditi erogati da altri soggetti, le ritenute indicate includono anche quelle eventualmente sospese. Il numero progressivo della certificazione serve solo alla chiave identificativa telematica e non deve essere riportato nella copia cartacea al dipendente. Quanto ai termini, la trasmissione tardiva della CU può essere sanata entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria; per il primo anno, le CU contenenti solo redditi non dichiarabili con il modello 730 possono essere inviate oltre il termine del 9 marzo senza sanzioni, mentre per i dati utili alla precompilata non è ammesso il ravvedimento.
Dichiarazione precompilata
Se i dati risultano incompleti e vengono esposti in un prospetto separato per la verifica del contribuente, la successiva indicazione in dichiarazione non equivale ad accettazione senza modifiche e non fa scattare l’esclusione dal controllo formale. La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per detrazioni e deduzioni resta comunque in capo al contribuente, con conseguente recupero di imposta, sanzioni e interessi anche se la dichiarazione è presentata tramite CAF o professionista.
Dichiarazioni d’intento
Per la disciplina transitoria, fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori potevano continuare a inviare o consegnare la dichiarazione d’intento con le vecchie modalità; il fornitore non doveva verificarne la presentazione telematica e, se la dichiarazione riguardava solo operazioni da effettuare entro l’11 febbraio, bastava la conservazione del documento. Se invece la dichiarazione produce effetti anche per operazioni successive, dal 12 febbraio 2015 si applica la nuova disciplina con trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le "operazioni straordinarie" da indicare nel nuovo modello sono quelle che comportano trasferimento di plafond, come affitto d’azienda, conferimento, fusione e trasformazione.
Enti non commerciali
Per le spese di sponsorizzazione, la detrazione IVA forfetizzata è ricondotta alla misura generale del 50 per cento e si applica alle prestazioni effettuate dal 13 dicembre 2014, anche se il contratto è stato firmato prima; rileva il momento di effettuazione della prestazione, e quindi il pagamento o la fatturazione se anteriori. Sulla distribuzione degli utili, la riduzione della quota esclusa da imposizione al 22,26 per cento si applica a tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche quelli prodotti nell’esercizio d’impresa, dal momento che il legislatore ha inteso eliminare il previgente regime di esenzione generalizzato.
Reverse charge settore energetico
Certificati verdi, titoli di efficienza energetica e garanzie di origine sono ricompresi tra i "certificati relativi al gas e all’energia elettrica" soggetti all’inversione contabile prevista dall’articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.
IRAP
Il credito d’imposta del 10 per cento riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2015, se contabilizzato a conto economico, costituisce per l’impresa una sopravvenienza attiva integralmente imponibile ai fini del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 TUIR. Per il lavoro autonomo, invece, il credito non rileva nella determinazione del reddito perché non previsto dagli articoli 53 e 54 TUIR.
IVA: aliquota, rimborsi e split payment
Per le prestazioni di accoglienza e pernottamento di turisti a bordo di unità da diporto ormeggiate in specchi acquei attrezzati, fino al 31 dicembre 2015 si applica l’aliquota IVA del 10 per cento, ma non per i contratti annuali di stazionamento. In materia di rimborsi, la richiesta può essere modificata in modo diverso a seconda del caso: se si vuole aumentare il rimborso, l’integrativa va presentata entro 90 giorni; se si vuole revocare il rimborso, l’integrativa va presentata entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; se si intende apporre un visto mancante, è possibile anche oltre i 90 giorni. L’obbligo di garanzia per rimborsi superiori a 15.000 euro riguarda solo i soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, non i lavoratori autonomi, e il biennio decorre dalla prima operazione effettiva. Per i rimborsi richiesti prima del 13 dicembre 2014 e non ancora erogati, la garanzia non è dovuta se sussistono i presupposti del nuovo articolo 38-bis; se già prestata, può esserne chiesta la restituzione solo se il rimborso non è stato ancora pagato. Lo split payment non si applica alle operazioni soggette a regimi speciali IVA che non espongono l’imposta in fattura; in caso di fattura con IVA inferiore al dovuto, la parte non corretta va regolarizzata con la procedura di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 471/1997. Inoltre, l’esclusione dallo split payment per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte si interpreta estensivamente, comprendendo anche le ritenute a titolo di acconto.
Nuovo regime forfetario
Possono accedere al nuovo regime forfetario anche i contribuenti che già esercitavano un’attività in forma individuale, purché rispettino i requisiti di legge e non ricorrano cause di esclusione; non rileva l’esercizio di attività precedente, a differenza del regime di vantaggio. Il regime forfetario è il regime naturale per chi possiede i requisiti e non richiede comunicazioni preventive o successive; chi inizia l’attività deve indicarlo nel modello AA9. Chi al 31 dicembre 2014 svolgeva già attività nel regime di vantaggio può continuare ad applicarlo se effettivamente operava già, essendo insufficiente la sola apertura della partita IVA. Ai fini del limite dei ricavi, rilevano anche quelli derivanti da operazioni con Città del Vaticano e San Marino; il plafond dei beni strumentali va verificato al netto dell’IVA, e i beni immateriali come avviamento o spese di impianto non rilevano nel calcolo del limite dei beni strumentali.
Ravvedimento operoso
La nuova disciplina amplia la possibilità di ravvedimento anche quando la violazione è già stata constatata, ma non modifica l’impostazione generale dell’istituto: restano distinte le violazioni prodromiche e quelle conseguenziali. Le nuove regole si applicano anche a violazioni già constatate al 1° gennaio 2015, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, accertamento o cartella, e il ravvedimento non equivale ad acquiescenza al PVC, per cui il contribuente deve distinguere i rilievi oggetto di regolarizzazione da quelli che intende contestare. La preclusione derivante da controlli automatizzati o formali opera solo per le irregolarità effettivamente rilevabili con tali procedure; avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione sanzioni sono considerati ostativi. Le soglie temporali del ravvedimento restano collegate alla distinzione tra tributi periodici e tributi istantanei, con applicazione del favor rei anche alle violazioni constatate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Reddito d’impresa
Per le operazioni straordinarie delle società di persone, il versamento del saldo IRPEF e IRAP va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, senza che rilevi la data effettiva di presentazione se anteriore a quella legale. La detassazione del 90 per cento delle plusvalenze da cessione di beni immateriali richiede il reinvestimento di almeno il 90 per cento del corrispettivo di cessione, non della sola plusvalenza. Le modifiche sulla società in perdita sistematica si applicano solo dal periodo d’imposta 2014, con periodo di osservazione quinquennale rilevante da allora in poi.
Redditometro
Nel contraddittorio sul redditometro, il contribuente può dimostrare che la provvista per l’investimento è stata costituita in annualità precedenti, anche con documentazione che attesti l’accantonamento delle somme; in tal caso, la provvista non rileva nel periodo d’imposta oggetto di controllo, fermo restando che l’Amministrazione può attivare accertamenti sulle annualità precedenti. I dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la precompilata sono sottoposti a filtri di qualità già in fase di trasmissione e in Anagrafe tributaria, con segnalazione delle anomalie al soggetto trasmittente; oltre alla precompilazione, tali dati restano utilizzati per l’analisi del rischio di evasione.
Società estinte
La norma sull’estinzione differita delle società cancellate dal Registro imprese ha natura procedurale e si applica anche retroattivamente a società già cancellate o a controlli su periodi precedenti, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. L’avviso di accertamento viene notificato alla società cancellata presso l’ultimo domicilio fiscale, ed è impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 2495 c.c. e dell’articolo 36 del DPR 602/1973. La responsabilità dei liquidatori sussiste se non provano di aver soddisfatto prima i crediti tributari o crediti di ordine superiore, e tra i beni sociali assegnati ai soci durante la liquidazione rientrano anche eventuali distribuzioni di denaro. La disciplina si applica anche alle società di persone, per esigenze sistematiche, pur con la diversa disciplina delle responsabilità dei soci. Se emergono crediti tributari dopo la cancellazione, la titolarità del rimborso spetta pro quota ai soci, che possono delegare l’incasso a uno di loro o a terzi, anche all’ex liquidatore.
Voluntary disclosure
Per il raddoppio dei termini di accertamento e per le attività detenute in Paesi Black list, l’Agenzia considera applicabili le norme procedimentali a tutti gli anni non ancora decaduti al momento di entrata in vigore del DL 78/2009. In materia di monitoraggio fiscale, si applica la disciplina vigente ratione temporis, mentre il concetto di "titolare effettivo" rileva per le violazioni commesse dal periodo d’imposta 2013. I soggetti collegati nel modello di voluntary disclosure sono soggetti terzi rispetto alla procedura del richiedente ma collegati alle attività o ai redditi emersi, come soci o associati in ipotesi di soggetti trasparenti. La definizione di un precedente avviso di accertamento elimina la causa ostativa e consente l’adesione alla procedura. Per le attività detenute in Paesi Black list, salvo le ipotesi di inapplicabilità previste dall’articolo 5-quater del DL 167/1990, continua a operare il raddoppio dei termini sia per l’accertamento sia per le violazioni di monitoraggio, mentre il raddoppio delle sanzioni per le imposte dirette opera solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della norma, secondo il principio di legalità.
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