Circolare n. 7/E del 26/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità del decreto semplificazioni sul visto di conformità, con focus su soggetti legittimati, adempimenti preliminari, garanzie assicurative, controlli e responsabilità per visto infedele, soprattutto in relazione al modello 730 precompilato. Vengono chiariti i requisiti per professionisti e CAF, i nuovi massimali di polizza, le modalità e i limiti dei controlli formali, nonché le conseguenze sanzionatorie e le regole applicabili in caso di assenza di abilitazione o di attività svolta tramite associazioni o società di servizi.
Modifiche al visto di conformità introdotte dal d.lgs. 175/2014
Visto di conformità - Modifiche introdotte dal d.lgs. 175/2014
La circolare esamina in modo sistematico l’impatto del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sulla disciplina del visto di conformità, con particolare attenzione alla dichiarazione dei redditi precompilata, agli adempimenti dei professionisti e dei CAF, alle garanzie assicurative, ai controlli e alla responsabilità per visto infedele. Il documento riprende inoltre i principali orientamenti di prassi già consolidati, coordinandoli con le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni.
Premessa e finalità della circolare
Il decreto semplificazioni introduce, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata e modifica la disciplina dell’assistenza fiscale e dei controlli formali. La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di sanzioni ex articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, garanzie assicurative previste dagli articoli 6 e 22 del d.m. n. 164 del 1999 e modalità di esecuzione dei controlli di cui all’articolo 26 del medesimo decreto ministeriale.
Adempimenti preliminari dei professionisti
Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare alla Direzione regionale competente una comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 21 del d.m. n. 164 del 1999. Nella comunicazione devono essere indicati:
- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA;
- domicilio e altri luoghi in cui è esercitata l’attività;
- dati delle eventuali società di servizi di cui il professionista intende avvalersi, con indicazione delle attività affidate.
Alla comunicazione devono essere allegati:
- copia integrale della polizza assicurativa;
- dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del d.m. n. 164 del 1999, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 con allegata copia del documento d’identità.
La presentazione può avvenire a mano, con raccomandata A/R o tramite PEC. L’abilitazione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, pur restando ferma la verifica successiva della sussistenza di tutti i requisiti.
La circolare precisa anche che l’abilitazione alla trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate è requisito necessario ma non sostitutivo della comunicazione. La semplice presentazione dell’istanza per l’abilitazione telematica non esime dall’obbligo della comunicazione.
Soggetti legittimati al rilascio del visto
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, possono apporre il visto di conformità:
- gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di specifici titoli di studio.
La circolare richiama il principio di trasparenza e pubblicità delle abilitazioni: l’Agenzia delle entrate renderà consultabili sul proprio sito i dati dei professionisti legittimati, con indicazione dell’abilitazione al visto, del luogo di attività e dell’eventuale esercizio in forma associata o tramite società di servizi.
Visto di conformità sul modello 730
Per effetto delle norme che hanno ampliato le competenze di commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro, l’assistenza fiscale e l’apposizione del visto sul modello 730 sono riservate esclusivamente a tali categorie professionali. Restano quindi esclusi i periti ed esperti iscritti ai ruoli camerali.
Il professionista abilitato che opera nell’ambito di un’associazione professionale può trasmettere le dichiarazioni anche tramite l’associazione, ma l’attività deve essere riferita al singolo professionista che ha apposto il visto. Non è consentito che un diverso professionista della stessa associazione, ancorché abilitato, sostituisca colui che ha materialmente apposto il visto.
Per il modello 730 non è consentito l’avvalimento di una società di servizi.
Quanto alla decorrenza dell’abilitazione ai fini del 730 precompilato, la circolare stabilisce che, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista deve essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, e comunque prima dell’invio. Se l’abilitazione interviene dopo il 7 luglio 2015, l’assistenza fiscale per il 730 potrà essere prestata solo dall’anno successivo.
Adempimenti a carico dei CAF
L’attività dei CAF resta subordinata ad autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, rilasciata dalla Direzione regionale territorialmente competente. Il decreto semplificazioni ha modificato il d.m. n. 164 del 1999 per rafforzare l’idoneità tecnico-organizzativa dei soggetti autorizzati.
La circolare richiama i chiarimenti già forniti dalla prassi in materia e precisa che:
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese sono legittimati ad apporre il visto per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA annuali e trimestrali;
- per i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive e IRAP, il visto può essere apposto sia dai responsabili dei CAF-imprese sia da quelli dei CAF-dipendenti.
Garanzie assicurative
Il decreto semplificazioni modifica gli articoli 6 e 22 del d.m. n. 164 del 1999, imponendo una polizza di responsabilità civile con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti rilasciati, con soglia minima pari a 3 milioni di euro, in vigore dal 13 dicembre 2014.
Per il modello 730 la copertura si estende anche al danno derivante da visto infedele, includendo il pagamento di imposte, interessi e sanzioni richiesti al contribuente in sede di controllo ex articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che l’errore sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
La polizza deve:
- garantire copertura totale dei danni subiti dal contribuente, dallo Stato o dal diverso ente impositore;
- escludere franchigie e scoperti;
- prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Il professionista già titolare di una polizza per rischi professionali può utilizzare tale copertura solo se integra la stessa con una garanzia autonoma e con massimale dedicato all’assistenza fiscale, almeno pari al minimo normativo. Per mantenere l’abilitazione, il professionista deve trasmettere alla Direzione regionale il rinnovo della polizza o l’attestato di quietanza, preferibilmente via PEC.
Se il professionista opera nell’ambito di un’associazione professionale, la polizza può essere stipulata dal singolo professionista o dall’associazione; in quest’ultimo caso, la copertura deve garantire anche il danno causato dal singolo professionista distintamente abilitato. Se invece il professionista si avvale di una società di servizi di cui possiede la maggioranza assoluta del capitale, è possibile utilizzare la polizza della società se essa è strutturata come contratto a favore di terzo.
Controlli necessari per il rilascio del visto
Il visto di conformità attesta controlli formali sulla corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione esibita e, ove presenti, scritture contabili. Non comporta valutazioni di merito. Per le dichiarazioni annuali e per le richieste di rimborso IVA infrannuale, il visto si appone mediante indicazione del codice fiscale e firma nell’apposito spazio del modello; per il 730, invece, non sono previste modalità specifiche, poiché il responsabile dell’assistenza fiscale svolge direttamente i controlli.
Per il modello 730, il controllo riguarda in particolare:
- corrispondenza delle ritenute e delle addizionali con le certificazioni esibite;
- attestazione degli acconti versati o trattenuti;
- deduzioni dal reddito entro i limiti di legge e coerenti con la documentazione;
- detrazioni d’imposta entro i limiti previsti e supportate dalla documentazione;
- crediti d’imposta spettanti e nei limiti di legge;
- eventuale eccedenza d’imposta riportata dalla dichiarazione precedente.
Per le spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni deve essere verificata tutta la documentazione prevista dalla normativa. Per le spese pluriennali, il controllo va ripetuto a ogni utilizzo dell’onere; se la documentazione è già stata verificata in relazione a una rata precedente e ne è stata conservata copia, non deve essere nuovamente richiesta.
La circolare chiarisce che il visto non implica il controllo della correttezza degli elementi reddituali in sé, salvo i redditi da lavoro indicati nel 730, che devono corrispondere alle certificazioni uniche. Non devono quindi essere esibiti documenti relativi ad esempio a visure catastali, contratti di locazione o raccomandate all’inquilino, né documentazione sulle situazioni soggettive che incidono sul reddito o sulle imposte dovute, come certificati di residenza o stati di famiglia. In questi casi i CAF e i professionisti acquisiscono una dichiarazione sostitutiva del contribuente sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, senza doverne verificare la veridicità.
Dichiarazioni IVA e rimborsi IVA infrannuali
Per l’IVA, il decreto semplificazioni ha sostituito l’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo in via generale rimborsi superiori a 15.000 euro senza garanzia, se la dichiarazione annuale o l’istanza trimestrale è munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui requisiti patrimoniali.
Ai fini del visto, i controlli devono assicurare:
- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- corrispondenza tra dati esposti in dichiarazione e risultanze contabili;
- corrispondenza tra scritture contabili e documentazione.
Il controllo non deve limitarsi agli elementi da cui derivano i crediti, ma deve riguardare anche la sussistenza dei presupposti del rimborso.
Altre dichiarazioni e modalità di controllo
Per le altre dichiarazioni reddituali, per l’IRAP e per la dichiarazione del sostituto d’imposta, il visto richiede il riscontro di corrispondenza tra dichiarazione, documentazione, disposizioni sugli oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta, scomputo delle ritenute e versamenti. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, occorre anche verificare la loro regolare tenuta e la corrispondenza con i dati esposti e con la documentazione.
La circolare richiama i chiarimenti già forniti nella prassi e precisa che le modalità operative indicate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 possono essere osservate anche per gli anni successivi.
Controlli dell’Amministrazione finanziaria
L’articolo 26 del d.m. n. 164 del 1999, come modificato, disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e i controlli sul visto di conformità. Le richieste dell’Agenzia sono inviate telematicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.
Le novità principali sono le seguenti:
- la richiesta è rivolta al CAF, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto, non più al contribuente;
- i destinatari devono trasmettere documenti e chiarimenti entro 60 giorni;
- l’esito del controllo è comunicato agli stessi soggetti, che possono fornire ulteriori chiarimenti o documentazione entro ulteriori 60 giorni;
- le somme dovute possono essere versate entro 60 giorni con modello F24, con sanzione ridotta a due terzi;
- la riscossione coattiva avviene mediante ruolo.
Limitazioni del controllo formale sul modello 730 precompilato
Il decreto semplificazioni distingue tra dichiarazione precompilata accettata senza modifiche e dichiarazione modificata. Se il 730 precompilato è accettato senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d’imposta, il controllo formale non si applica ai dati sugli oneri comunicati all’Agenzia dai soggetti terzi; resta però il controllo sulle condizioni soggettive per detrazioni, deduzioni e agevolazioni. In questa ipotesi non si applica nemmeno il controllo preventivo sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro previsto dalla legge n. 147 del 2013.
Se il 730 è presentato con modifiche che incidono su reddito o imposta, il controllo formale riguarda tutti i dati dichiarati. Se il modello 730 è presentato a CAF o professionisti abilitati, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti che rilasciano il visto. Resta sempre fermo il controllo sulle condizioni soggettive del contribuente. Le stesse regole valgono anche per il 730 presentato con modalità ordinarie, non precompilato.
Conseguenze del visto infedele
In caso di visto infedele, CAF e professionisti sono responsabili verso lo Stato o l’ente impositore del pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30 per cento che sarebbero stati richiesti al contribuente. La responsabilità del soggetto che presta assistenza fiscale è esclusa se l’infedeltà dipende da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se l’errore viene rilevato, il CAF o il professionista avvisa il contribuente per consentire la presentazione di una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non presenta la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista possono comunicare entro la stessa data i dati rettificati all’Agenzia delle entrate.
In entrambi i casi, la responsabilità del CAF o del professionista si limita al pagamento della sola sanzione. Se il versamento avviene entro il 10 novembre, si applica la riduzione prevista dal ravvedimento operoso; imposta e interessi restano a carico del contribuente. Per il 730 non si applica la sanzione fissa da 258 a 2.582 euro prevista per i visti infedeli sugli altri modelli.
Il contribuente conserva comunque la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, anche mediante ravvedimento.
Sanzioni, sospensioni, revoche e requisiti di onorabilità
La circolare ricorda che la normativa prevede strumenti di sospensione, inibizione e revoca della facoltà di rilascio del visto o dell’autorizzazione dei CAF in presenza di violazioni ripetute o particolarmente gravi. Tra le ipotesi più rilevanti vengono richiamati l’apposizione del visto su dati palesemente difformi dalla documentazione, l’indicazione di crediti inesistenti, la cessione di crediti inesistenti, l’alterazione delle scelte del contribuente sul 2, 5 e 8 per mille e lo svolgimento di attività di assistenza oltre i limiti consentiti ai centri di raccolta.
La circolare evidenzia inoltre che il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi degli intermediari è essenziale, inclusa la copertura assicurativa, l’assenza di sospensioni dall’ordine di appartenenza e i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 del d.m. n. 164 del 1999. In caso di irregolarità sanabili, si procede prima alla loro rimozione nei termini previsti; se la regolarizzazione non avviene, per i CAF è prevista la decadenza dall’autorizzazione e per i professionisti la revoca dell’abilitazione telematica, con eventuali ulteriori comunicazioni all’Ordine professionale. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione cautelare.
La circolare precisa che la nozione di "reati finanziari" va intesa in senso ampio, includendo anche i reati tributari, e che possono rilevare anche altre fattispecie penalmente significative con effetti fiscale-tributari. È richiamata anche la possibile revoca dell’abilitazione in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici. La riabilitazione penale non preclude di per sé la possibilità di ottenere o conservare l’abilitazione.
Attività svolta senza abilitazione o in violazione dei requisiti
Se un soggetto svolge attività di assistenza fiscale senza aver presentato la comunicazione necessaria o senza il permanere dei requisiti richiesti, si configurano violazioni tali da poter condurre alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. La stessa logica si applica quando il professionista opera tramite società di servizi o associazione professionale e vengano meno i requisiti necessari.
La circolare chiarisce infine che una dichiarazione, o una richiesta di rimborso IVA infrannuale, vistata da soggetto non abilitato deve considerarsi a tutti gli effetti come non vistata.
Vigilanza finale
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella circolare siano osservati dalle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Punti principali
Adempimenti dei professionisti
I professionisti abilitati devono presentare alla Direzione regionale competente una preventiva comunicazione con dati anagrafici, requisiti professionali, domicilio e luoghi di attività, oltre alle informazioni su eventuali società di servizi utilizzate. Alla comunicazione vanno allegati polizza assicurativa, dichiarazioni sull’assenza di sospensioni e sul possesso dei requisiti di onorabilità. L’abilitazione decorre dalla presentazione della comunicazione, fermo restando il controllo successivo dei requisiti da parte dell’Amministrazione.
Soggetti legittimati e visto sul 730
Possono apporre il visto i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e i periti ed esperti iscritti nei ruoli camerali alla data del 30 settembre 1993, con determinati titoli di studio. Per il modello 730, però, l’assistenza fiscale e il visto sono riservati solo a commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro, con esclusione dei periti ed esperti. Per il 730 non è ammesso l’avvalimento di società di servizi.
Adempimenti dei CAF
L’attività di assistenza fiscale dei CAF resta subordinata ad autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, rilasciata dalla Direzione regionale territorialmente competente. La circolare richiama l’esigenza di idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti e precisa che i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese e dei CAF-dipendenti sono legittimati ad apporre il visto nei casi previsti, in particolare per compensazione di crediti IVA e per taluni crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive e IRAP.
Garanzie assicurative
Dal 13 dicembre 2014 la polizza di responsabilità civile deve avere massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e dei visti rilasciati, con soglia minima elevata a 3 milioni di euro. La copertura per il 730 si estende anche al pagamento di imposte, interessi e sanzioni derivanti da visto infedele, salvo dolo o colpa grave del contribuente. La polizza deve garantire copertura totale, senza franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento fino a cinque anni dopo la scadenza. Il requisito assicurativo deve permanere nel tempo e ogni variazione va comunicata entro 30 giorni.
Controlli ai fini del rilascio del visto
Il visto attesta controlli di corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione e scritture contabili, senza valutazioni di merito. Sul modello 730 vanno verificati ritenute, acconti, deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e l’eventuale eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione. Per le spese pluriennali il controllo va ripetuto a ogni utilizzo dell’onere. Per i rimborsi IVA occorre verificare anche la regolare tenuta delle scritture e i presupposti del rimborso. Per altre dichiarazioni e per i sostituti d’imposta il controllo riguarda dati dichiarati, documentazione, scritture contabili e versamenti.
Controlli dell’Amministrazione finanziaria
Per le dichiarazioni controllate, l’Agenzia delle entrate invia richieste telematiche entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione. La richiesta è rivolta non più al contribuente ma al CAF, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto, i quali devono rispondere entro 60 giorni. L’esito del controllo viene comunicato agli stessi soggetti, che possono fornire ulteriori chiarimenti entro 60 giorni; il pagamento può avvenire con F24 entro 60 giorni dalla comunicazione, con sanzione ridotta a due terzi.
Responsabilità per visto infedele sul 730
In caso di visto infedele, CAF e professionisti sono tenuti a pagare allo Stato o all’ente impositore imposta, interessi e sanzione del 30% che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo che l’errore dipenda da condotta dolosa o gravemente colposa di quest’ultimo. Se l’errore viene corretto entro il 10 novembre tramite dichiarazione rettificativa o comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità resta limitata alla sola sanzione; l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Per il 730 non si applica la sanzione fissa da 258 a 2.582 euro prevista per altri modelli.
Sanzioni, sospensioni e revoche
La circolare illustra le misure di sospensione, inibizione e revoca previste per violazioni ripetute o particolarmente gravi, sia per l’abilitazione al visto sia per l’autorizzazione dei CAF. Rilevano, tra l’altro, visti apposti su dati manifestamente difformi, crediti inesistenti, alterazioni delle scelte del contribuente sul 2, 5 e 8 per mille, o svolgimento di attività oltre i limiti consentiti. Si richiamano anche i requisiti di onorabilità e le conseguenze della loro perdita, nonché la possibilità di sospensione cautelare.
Attività svolta in assenza di abilitazione
Se l’attività di assistenza fiscale è svolta senza la necessaria comunicazione o senza il permanere dei requisiti, possono configurarsi gravi e ripetute inadempienze tali da comportare la revoca dell’abilitazione telematica. Le conseguenze si estendono anche ai casi in cui il professionista operi tramite società di servizi o associazione professionale e vengano meno i requisiti richiesti. La dichiarazione o richiesta di rimborso IVA infrannuale vistata da soggetto non abilitato è considerata, a tutti gli effetti, non vistata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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