Circolare n. 5/E del 19/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi della divisione 28 ATECO 2007, effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e destinati a strutture produttive in Italia. Illustra i soggetti beneficiari, i requisiti oggettivi dei beni, l'importo minimo di investimento, il criterio incrementale di calcolo rispetto alla media dei cinque periodi d'imposta precedenti, le modalità di utilizzo in tre quote annuali in compensazione, il cumulo con altre agevolazioni e le cause di revoca con relativi controlli.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18 D.L. 91/2014
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18 D.L. 91/2014
La circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 fornisce chiarimenti applicativi sul credito d'imposta introdotto dall'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. La misura riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi della divisione 28 ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
Ambito soggettivo
L'agevolazione spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore di attività e dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti agevolabili in Italia. Sono compresi:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale eventualmente esercitata.
La circolare precisa che non è richiesta alcuna data minima di inizio dell'attività: la misura si applica anche alle imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014. Per i soggetti che svolgono attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, il beneficio è subordinato alla documentazione dell'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Investimenti agevolabili e beni esclusi
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, ossia la divisione "Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.". Ai fini dell'individuazione del bene rileva la sua classificazione nella divisione 28, non la denominazione commerciale né il codice attività IVA del cedente.
Per i beni complessi, rientrano nel perimetro agevolativo anche i componenti o le dotazioni non inclusi nella divisione 28, se destinati al funzionamento del bene principale e se costituiscono dotazioni dell'investimento oppure componenti indispensabili al suo funzionamento. La circolare menziona, ad esempio, computer e software necessari al funzionamento dei macchinari agevolabili. Sono invece agevolabili, se espressamente compresi nella divisione 28, le parti e gli accessori.
Il bene deve inoltre possedere il requisito della strumentalità: deve essere destinato all'uso durevole e impiegato come strumento di produzione nel processo produttivo dell'impresa. Sono quindi esclusi:
- i beni merce;
- i beni trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo, anche se classificati nella divisione 28.
Non è richiesta l'entrata in funzione del bene per la fruizione del credito. In caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, l'agevolazione spetta al comodante se i beni sono strumentali e inerenti alla propria attività e se il loro utilizzo da parte del comodatario è strettamente funzionale all'esigenza produttiva del comodante.
La circolare conferma il requisito della novità: non sono agevolabili i beni già utilizzati, salvo il caso dei beni esposti in show room e usati dal rivenditore esclusivamente a fini dimostrativi. Per i beni complessi nei quali siano presenti anche beni usati, la novità sussiste sull'intero bene purché il costo dei beni usati non sia prevalente; nella cessione da terzi il venditore deve attestare tale circostanza.
È infine richiesto che i beni siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Importo minimo e modalità di realizzazione dell'investimento
Il credito non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. La soglia minima va verificata con riferimento al singolo progetto di investimento, e non al singolo bene se più beni fanno parte dello stesso progetto. Nel calcolo rilevano:
- il prezzo del bene o dei beni;
- gli oneri accessori direttamente imputabili, come trasporto e montaggio;
- l'eventuale IVA indetraibile.
Per i beni complessi il costo va considerato al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento, anche se non rientranti nella divisione 28. Se l'investimento è realizzato mediante appalto o in economia, si assume il costo complessivo del bene realizzato.
Sono agevolabili sia l'acquisto da terzi sia la realizzazione in economia o mediante appalto. La circolare riconosce inoltre l'agevolabilità dei beni acquisiti tramite locazione finanziaria, in coerenza con il principio di equivalenza tra acquisto e leasing finanziario con opzione finale di acquisto.
Ambito temporale di applicazione
Il credito spetta per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. La circolare precisa che l'imputazione temporale segue le ordinarie regole di competenza dell'articolo 109 del TUIR: per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione, salvo diversa e successiva data di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale; per i servizi direttamente connessi all'investimento, se non compresi nel costo del bene, rileva la data di ultimazione della prestazione.
Determinazione dell'agevolazione
Il credito è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi della divisione 28 realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
La media è una media aritmetica calcolata su cinque periodi d'imposta, includendo anche quelli senza investimenti, e dividendo il totale residuo per quattro dopo aver escluso il valore più elevato. Per il secondo periodo agevolato la media è ricalcolata prendendo a riferimento l'esercizio in corso al 25 giugno 2014 e i quattro precedenti. La circolare evidenzia che la scelta di escludere il periodo con il maggior investimento è volta a non penalizzare contribuenti che in un'annualità abbiano sostenuto investimenti particolarmente rilevanti.
Ai fini del calcolo si considerano solo gli investimenti che rispettano i medesimi requisiti richiesti per l'agevolazione: beni strumentali nuovi, appartenenti alla divisione 28, di importo almeno pari a 10.000 euro e destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Vanno quindi esclusi i beni sotto soglia e quelli destinati a strutture estere.
Imprese di recente o nuova costituzione
Per le imprese con attività inferiore a cinque anni, la media si calcola sui periodi di imposta precedenti effettivamente esistenti, sempre con esclusione del valore più alto. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito spetta sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, non essendovi investimenti storici di confronto. Nel periodo successivo, l'eventuale unico valore di confronto può comunque essere escluso se rappresenta il valore più elevato.
La circolare segnala che, per queste imprese, resta fermo il potere di sindacato antielusivo dell'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di operazioni di riorganizzazione aziendale.
Valorizzazione degli investimenti e regole di competenza
Il valore degli investimenti agevolabili è determinato secondo i criteri ordinari dell'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, a prescindere dal regime contabile o dal metodo di determinazione del reddito adottato dal contribuente. Il costo del bene è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, salvo quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Per la competenza temporale, la circolare ribadisce l'applicazione dell'articolo 109 del TUIR e precisa che i diversi criteri contabili previsti per i soggetti IAS adopter non incidono sulla disciplina agevolativa, in quanto la misura non modifica le ordinarie modalità di determinazione del reddito d'impresa.
Utilizzo del credito
Il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. La prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento; la seconda dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo; la terza dal 1° gennaio del quarto periodo d'imposta successivo.
Se una quota annuale, o parte di essa, non viene utilizzata per incapienza, la parte residua può essere fruita nel periodo successivo, sommandosi alla quota allora disponibile. La circolare fa l'esempio di un contribuente che, non avendo utilizzato integralmente la prima quota, può sommare il residuo alla quota del periodo successivo.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei periodi successivi fino alla completa fruizione, nel quadro RU.
Limiti di compensazione e rilevanza fiscale
La circolare afferma che il credito non è soggetto al limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e, per le sue caratteristiche, non è soggetto neppure al limite generale di compensabilità di cui all'articolo 34 della legge 388/2000. Non opera altresì la preclusione di cui all'articolo 31 del D.L. 78/2010 relativa alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Sotto il profilo fiscale, il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; inoltre non rileva:
- ai fini della quota di interessi passivi deducibile ex articolo 61 TUIR;
- ai fini della quota di spese e altri componenti negativi deducibile ex articolo 109, comma 5, TUIR.
Esempi di calcolo
La circolare contiene vari esempi numerici per illustrare il metodo di calcolo della media, dell'eccedenza e del credito spettante. Gli esempi mostrano:
- il caso di impresa con investimenti pregressi e investimento agevolato nel 2014, con credito determinato sul differenziale rispetto alla media;
- il caso di investimenti nel periodo successivo fino al 30 giugno 2015, con ricalcolo della media su un diverso quinquennio;
- i casi di esercizi non coincidenti con l'anno solare;
- l'ipotesi in cui l'investimento del periodo agevolato sia inferiore alla media, con conseguente assenza di credito;
- il caso di imprese di recente costituzione o neocostituite, in cui il credito si calcola sul valore complessivo dell'investimento perché mancano investimenti di confronto;
- il meccanismo di riporto delle quote non utilizzate agli anni successivi.
Cumulo con altre agevolazioni
La circolare ritiene il credito cumulabile con altre misure agevolative, poiché l'articolo 18 del D.L. 91/2014 non prevede un divieto espresso di cumulo. Resta ferma la necessità di verificare se la normativa della singola altra agevolazione contenga limitazioni specifiche.
Revoca del credito, restituzione e controlli
Il comma 6 dell'articolo 18 individua due cause di revoca del beneficio:
- cessione a terzi o destinazione del bene a finalità estranee all'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- trasferimento del bene, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 600/1973, in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario.
La prima causa mira a evitare lo smobilizzo del bene in tempi troppo ravvicinati rispetto all'investimento; la seconda assicura il mantenimento del vincolo territoriale. La revoca può scattare anche quando il trasferimento all'estero avvenga in via indiretta a seguito di successive operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa.
Il credito indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la causa di revoca. Se la causa di revoca si verifica prima dell'effettivo utilizzo del credito, non è dovuta alcuna restituzione, pur venendo meno il diritto al beneficio. In caso di riversamento tardivo sono dovuti gli interessi legali e può essere utilizzato il ravvedimento operoso.
Se l'indebita fruizione è accertata in sede di controllo, l'Agenzia delle entrate procede al recupero del relativo importo con interessi e sanzioni. La circolare richiama infine l'obbligo per le imprese beneficiarie di conservare, oltre alla documentazione delle spese, anche un prospetto analitico degli investimenti pregressi utilizzati per il calcolo della media e quindi della quota incrementale agevolabile.
Punti principali
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione, settore o regime contabile, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammessi anche i soggetti non residenti tramite stabile organizzazione e gli enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale esercitata. L'agevolazione spetta anche alle imprese di recente o nuova costituzione. Per le attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro l'accesso è subordinato alla prova dell'adempimento degli obblighi del d.lgs. 334/1999.
Ambito oggettivo: beni agevolabili
L'agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, cioè "Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.". Rileva la classificazione del bene nella divisione 28, non il codice attività IVA del cedente. Sono agevolabili anche i beni complessi, comprensivi di componenti o dotazioni non ricompresi nella divisione 28, se necessari al funzionamento del bene principale, come computer e software. Sono ammessi anche beni rientranti nella divisione 28 destinati a essere inseriti in impianti già esistenti.
Requisiti del bene: strumentalità, novità e territorialità
I beni devono essere strumentali, cioè di uso durevole e impiegati nel processo produttivo dell'impresa. Sono esclusi i beni merce, i beni trasformati o assemblati per prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo, anche se classificati nella divisione 28. Il bene deve essere nuovo; quindi non sono agevolabili i beni già utilizzati, salvo quelli esposti in show room e usati solo a scopo dimostrativo dal rivenditore. Per i beni complessi la novità sussiste se il costo del usato non è prevalente. È inoltre necessario che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Importo minimo e modalità di realizzazione
Il credito non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. La soglia va verificata per ciascun progetto di investimento unitariamente considerato, includendo prezzo del bene, oneri accessori direttamente imputabili e IVA indetraibile. In caso di appalto o realizzazione in economia, si considera il costo complessivo del bene. Sono agevolabili gli acquisti da terzi, le realizzazioni in economia, gli appalti e i beni acquisiti in leasing finanziario.
Periodo di efficacia dell'agevolazione
Il credito si applica agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. L'imputazione temporale segue le regole ordinarie di competenza dell'art. 109 TUIR, quindi per i beni mobili conta la consegna o spedizione, salvo successivo effetto traslativo, e per i servizi connessi rileva la data di ultimazione della prestazione.
Calcolo del credito e base incrementale
Il credito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della divisione 28 realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. La media è aritmetica, si calcola su cinque annualità considerando anche quelle con investimenti pari a zero, e dopo l'esclusione del valore massimo il risultato va diviso per quattro. Per il secondo periodo agevolato si prende come quinquennio di riferimento l'esercizio in corso al 25 giugno 2014 e i quattro precedenti, sempre con esclusione del valore più alto.
Imprese di nuova o recente costituzione
Per le imprese con attività inferiore a cinque anni si considerano tutti i periodi precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione del valore più alto. Per le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 il credito spetta sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, poiché non vi sono investimenti pregressi di confronto; anche nel periodo successivo, se l'unico valore comparabile è quello del primo esercizio, esso può essere escluso se è il maggiore. Resta fermo il potere antielusivo dell'Amministrazione finanziaria in caso di operazioni di riorganizzazione.
Utilizzo del credito e rilevanza fiscale
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997. La prima quota è fruibile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento; le quote successive dal 1° gennaio del terzo e del quarto periodo d'imposta successivo. Le quote non utilizzate possono essere riportate all'anno successivo e sommate alla quota allora fruibile. Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di maturazione e nei quadri RU degli anni successivi fino a esaurimento. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione né la preclusione per ruoli scaduti; il credito non concorre a reddito, IRAP, interessi passivi deducibili e quota di spese ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Cumulo con altre agevolazioni
La circolare afferma che il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme delle altre agevolazioni dispongano diversamente. L'art. 18 del D.L. 91/2014 non contiene un divieto specifico di cumulo.
Revoca, restituzione e controlli
Il credito è revocato se il bene è ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, oppure se è trasferito entro il termine di cui all'art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973 in strutture produttive situate fuori dallo Stato, anche appartenenti al beneficiario. In caso di revoca il credito indebitamente utilizzato va restituito entro il termine del saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui si verifica la causa di revoca; se non era ancora stato utilizzato non si restituisce nulla. Sulle somme sono dovuti interessi legali e, se del caso, si applica il ravvedimento. In caso di controllo, l'Agenzia recupera imposta, interessi e sanzioni. Le imprese devono conservare la documentazione delle spese e un prospetto analitico degli investimenti pregressi utilizzati per la media.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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