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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1774/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le società ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la rettifica doganale e la sanzione operate sull'importazione di merci nel 2016, per non avere incluso nel valore in dogana: (i) le royalties (diritti di licenza) pagate ai licenzianti titolari dei marchi; (ii) i costi TAC (design, sviluppo, rimanenze, macchinari); (iii) le commissioni di acquisto (buying commission) riconosciute ad Adidas Sourcing Limited. I motivi di ricorso in Cassazione: primo motivo (violazione art.32 CDC) contestava l'inclusione delle buying commission come spese di mediazione anziché come commissioni d'acquisto dato il rapporto di agenzia intra-gruppo; secondo motivo censurava l'inclusione dei TAC poiché relativi a campionari non destinati alla vendita; terzo motivo contestava l'inclusione delle royalties per assenza di prova di un controllo del licenziante sui produttori e per mancata verifica puntuale delle clausole contrattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la CTR ha qualificato le somme corrisposte ad Adidas Sourcing Limited come 'spese di mediazione' senza avere esaminato in modo adeguato il contenuto del Buying Agency Agreement che poteva rivelare un incarico di rappresentanza (e quindi la qualifica di "commissioni d'acquisto" ai sensi dell'art. 32, co.4 CDC). Sulla base di ciò la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame della qualificazione e dell'inclusione o meno di tali somme nel valore doganale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come doglianza sulla valutazione di merito relativa alla natura delle merci (campionari vs merci destinate alla vendita). Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui le royalties dovevano essere aggiunte al valore in dogana, avendo la CTR compiuto un'analisi contrattuale che ha evidenziato poteri di controllo e di orientamento del licenziante sulla produzione e sulla commercializzazione, oltre richiamare la giurisprudenza e i parametri (TAXUD/Commento) che individuano indicatori di controllo rilevanti per qualificare le royalties come condizione della vendita. Sul profilo sanzionatorio non è stata accolta alcuna censura perché non proposta specificamente. Esito complessivo: accoglimento parziale del ricorso (solo primo motivo) e rinvio per nuovo esame limitato alla qualificazione delle commissioni corrisposte ad Adidas Sourcing Limited; le altre statuizioni dell'appello sono confermate.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 32

    Per determinare il valore in dogana ... si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: ... c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare ...; 4. Ai fini del presente capitolo, per "commissioni d'acquisto" si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.

    L'art.32 stabilisce gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo per determinare il valore doganale; in particolare distingue tra "commissioni e spese di mediazione" (includibili) e "commissioni d'acquisto" (definite e escluse dalle spese di mediazione se sussistono i requisiti). La Corte ha ritenuto necessario un esame contrattuale puntuale per verificare se somme pagate ad una società intra-gruppo siano effettivamente "commissioni d'acquisto" (somme a un agente che rappresenta l'importatore al momento dell'acquisto) oppure spese di mediazione da includere nel valore.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di attuazione del CDC), artt. 157, 159, 160

    Art.157-159-160 (disposizioni sulla rilevanza dei diritti di licenza per il valore doganale, con condizioni e criteri di connessione con le merci da valutare e con i rapporti tra venditore, compratore e licenziante).

    Le norme di attuazione precisano le condizioni in cui i diritti di licenza concorrono al valore doganale: riferibilità alle merci, obbligatorietà del pagamento come condizione di vendita e, quando il beneficiario è terzo, verifica del collegamento (controllo) tra venditore e licenziante. La Corte ha applicato tali criteri e gli indicatori interpretativi per concludere l'inclusione delle royalties.

  • Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 71

    Art.71, par.1, lett.c: tra gli elementi che devono essere addizionati per determinare il prezzo effettivamente pagato o da pagare figurano i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare ...

    Il nuovo codice doganale conferma e amplia la rilevanza delle royalties nel valore doganale e attenua l'esigenza di un collegamento formale tra venditore e licenziante, rendendo più agevole l'inclusione delle royalties quando risultino condizione della vendita.

  • Art. 303 del TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) - sanzioni

    Richiamato dalla CTR per la determinazione delle sanzioni: l'art.303 disciplina la comminazione delle sanzioni doganali e la Corte ha ritenuto conforme il calcolo della sanzione applicata dall'Ufficio, indicando che l'applicazione di tale articolo non concede ampi margini discrezionali.

Massime di principio

  • Qualificazione delle somme pagate ad intermediari intra-gruppo: per decidere se una somma sia "commissione d'acquisto" (esclusa dalla categoria "spese di mediazione") è necessario esaminare il contenuto contrattuale (es. agency agreement) e verificare se l'intermediario agisca effettivamente in rappresentanza e nell'interesse esclusivo dell'importatore al momento dell'acquisto; una mera analisi degli ordini o dei flussi di pagamento non è sufficiente.
  • Royalties e valore doganale: i diritti di licenza vanno aggiunti al valore in dogana se (i) non sono inclusi nel prezzo, (ii) si riferiscono specificamente alle merci importate, e (iii) il loro pagamento costituisce una condizione della vendita (cioè il venditore o una persona a lui legata non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento). Quando il beneficiario delle royalties è un terzo, occorre verificare l'esistenza di un controllo/legame che renda effettivo il vincolo.
  • Indicatori di controllo del licenziante: elementi utili a dimostrare che le royalties sono condizione della vendita includono clausole che impongono: scelta o approvazione del produttore, limitazioni sulla vendita diretta, poteri di ispezione degli impianti, imposizione di metodi o materiali, e l'obbligo di approvazione di preproduzione o campioni; la combinazione di più indicatori può superare il mero controllo di qualità.
  • Prova e riparto di competenze: la verifica sulla natura delle merci (es. campionari vs merci destinate alla vendita) e l'apprezzamento delle prove sono di regola rimessi al giudice di merito; in Cassazione non è consentita una rivalutazione libera della prova se non sono dedotte violazioni di diritto specifiche.
  • Approccio prudente per gli importatori: conservare e rendere pienamente accessibili contratti di agenzia, buying agreements, contratti di licenza e documentazione che dimostrino i ruoli effettivi degli intermediari e le condizioni di vendita, perché l'analisi contrattuale è centrale per la qualificazione fiscale-doganale.

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