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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 613 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte ipotecarie e catastali - Base imponibile - Immobile - Riferimento alla normativa dell'imposta di registro - Modalità - Imposte ipotecarie e catastali - Trasferimento di immobile gravatoda componenti negative o mutui - Determinazione di valore - Differenzacon l'imposta di registro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale applicabili al conferimento in una nuova società di un complesso aziendale comprendente un immobile strumentale, periziato in euro 713.000. Le società avevano ridotto o azzerato il valore imponibile dell'immobile considerando passività aziendali, debiti verso banche e agente della riscossione, un accordo transattivo e un mutuo ipotecario accollato alla conferitaria. L'Agenzia sosteneva invece che, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, dovesse rilevare il valore oggettivo e intrinseco dell'immobile considerato autonomamente, senza dedurre le passività del complessivo conferimento o trasferimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale deve essere determinata sul valore dell'immobile in sé considerato e al lordo delle passività aziendali e del mutuo garantito da ipoteca, anche se tali componenti possono incidere sulla base imponibile dell'imposta di registro. È stata confermata soltanto l'estraneità di T.E., in proprio, al rapporto di coobbligazione, per difetto di legittimazione. Le società sono state condannate alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000 per ciascun grado, oltre accessori; le spese relative a T.E. sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2

    L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

    Il rinvio alla base imponibile dell'imposta di registro impone che allo stesso immobile sia attribuito il medesimo valore, ma non comporta che le imposte ipotecaria e catastale seguano la base imponibile complessiva dell'intero trasferimento aziendale.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10

    Le volture catastali sono soggette ad imposta proporzionale al valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2.

    La base imponibile catastale riguarda specificamente il valore del bene immobile o del diritto reale immobiliare oggetto della voltura, considerato autonomamente.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11

    Coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 sono obbligati al pagamento delle relative imposte.

    Individua i soggetti obbligati al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in relazione alle formalità di trascrizione e alle volture.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione della disciplina dell'imposta di registro ai trasferimenti di beni immobili compresi in un'azienda, ferma restando la diversa determinazione della base imponibile per le imposte ipotecaria e catastale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 22, ultimo comma

    Il valore dei diversi beni di un'azienda ceduta va determinato tenendo proporzionalmente conto delle passività dell'azienda stessa.

    La disposizione non è applicabile per determinare la base imponibile delle imposte di trascrizione e catastale sull'immobile facente parte dell'azienda, poiché tali imposte richiedono la valutazione autonoma dell'immobile.

Massime di principio

  • Quando un'azienda o un complesso aziendale comprende immobili, le imposte ipotecaria e catastale devono essere calcolate sul valore oggettivo e intrinseco di ciascun immobile, considerato autonomamente.
  • Le passività aziendali, i debiti, gli accordi transattivi e i mutui accollati alla società conferitaria possono incidere sulla base imponibile dell'imposta di registro, ma non possono essere automaticamente dedotti dal valore dell'immobile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
  • Il rinvio delle imposte ipotecaria e catastale alla base imponibile dell'imposta di registro garantisce uniformità di valore per lo stesso immobile, ma non elimina l'autonomia e la diversa finalità delle singole imposte.
  • Nei conferimenti immobiliari in società, occorre distinguere il valore complessivo dell'operazione dal valore del singolo immobile: per le imposte ipotecaria e catastale rileva quest'ultimo.
  • La qualificazione dell'operazione come conferimento di azienda non consente di applicare, per le imposte ipotecaria e catastale, il criterio proporzionale di imputazione delle passività previsto per la valutazione fiscale complessiva dell'azienda.
  • La responsabilità tributaria deve essere riferita ai soggetti effettivamente legittimati e obbligati: una persona fisica che agisca soltanto quale rappresentante della società non è automaticamente coobbligata in proprio.

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