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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 842 del 30/06/2025, avente ad oggetto: "Disposizione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità nel profilo professionale di dirigente veterinario - Area C in esito alla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B) della Legge n 234 del 30/12/2021 e s.m.i. (Deliberazione del direttore generale n. 1044 del 6/07/2024 di approvazione della graduatoria)", e di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto necessari, della Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n. 1044 del 6/07/2024; - della deliberazione del Direttore generale n. 1768 del 27/12/2024 avente ad oggetto l'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e dei relativi allegati, in parte qua; nonché della nota ASREM protocollo 15652 del 6/02/2025 non conosciuta; - della nota ASREM protocollo n. 61026 del 19/05/2025, non conosciuta; tutti nella parte in cui prevedono la copertura dei posti vacanti in organico mediante stabilizzazione senza, quindi, previa conclusione del procedimento concernente l'istanza di trasferimento/mobilità presentata dal ricorrente, e/o senza previo esperimento delle procedure di mobilità dall'esterno; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio colpevolmente serbato dall'Amministrazione sull'istanza di trasferimento presentata in data 15/5/2025 dal Dott. Rocco Di Carlo e per la conseguente condanna della P.A. resistente a pronunciarsi con provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ASREM relativi alla copertura di cinque posti di dirigente veterinario mediante stabilizzazione, anziché mediante previo esame dell'istanza di trasferimento e previo esperimento della mobilità esterna

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di assunzione di cinque dirigenti veterinari mediante procedura di stabilizzazione, la graduatoria della stabilizzazione, il piano triennale del fabbisogno del personale e ulteriori note aziendali, nella parte in cui prevedevano la copertura dei posti vacanti senza la previa conclusione del procedimento relativo alla sua istanza di trasferimento del 15 maggio 2025 e senza il previo esperimento della mobilità esterna. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 3 del d.lgs. 56/2019, dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, dell'art. 33 della legge n. 104/1992, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, del regolamento ASREM sulla mobilità volontaria del personale dell'area medica e veterinaria, nonché dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. Con il ricorso ha chiesto anche l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di trasferimento e la condanna dell'ASREM a provvedere espressamente. La controinteressata ha eccepito tardività, inammissibilità e infondatezza; ASREM ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha contestato nel merito le censure. Successivamente, l'ASREM ha stipulato con il ricorrente un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, dando seguito alla sua istanza di trasferimento. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per le spese e, in memoria successiva, ha prospettato l'accertamento dell'illegittimità del silenzio anche ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento, poiché la sopravvenuta contrattualizzazione del ricorrente presso ASREM, conseguente all'accoglimento della sua istanza di trasferimento, ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Quanto alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio ai fini risarcitori, l'ha ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non contenuta nell'originario thema decidendum e non introdotta mediante atto ritualmente notificato. La medesima domanda è stata comunque dichiarata improcedibile, poiché la questione sul silenzio era già stata definita con la precedente sentenza non definitiva n. 107/2026, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento e condanna a provvedere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato, per il resto, inammissibile e/o improcedibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità fattuali e giuridiche della controversia.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di esaminare la mobilità o il trasferimento prima della stabilizzazione; il giudice non ha deciso nel merito la censura per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    Richiamato quale base normativa della procedura di stabilizzazione contestata; la legittimità concreta degli atti non è stata esaminata nel merito.

  • art. 33 l. 104/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la relativa censura non è stata decisa nel merito.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di provvedere; la domanda sul silenzio è stata definita per ragioni processuali e per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle memorie depositate dalle parti prima dell'udienza pubblica; il giudice ha ritenuto nuova la domanda ai fini risarcitori introdotta nella memoria.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta stipulazione del contratto o l'adozione di un provvedimento che soddisfi integralmente la pretesa sostanziale dedotta con l'azione di annullamento determina la cessazione della materia del contendere, quando il ricorrente chieda tale declaratoria e non residui un interesse attuale alla decisione sull'illegittimità dell'atto.
  • Una domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio proposta per la prima volta in una memoria difensiva, senza rituale notificazione alla controparte, costituisce domanda nuova e deve essere dichiarata inammissibile.
  • La domanda relativa al silenzio amministrativo non può essere nuovamente decisa dal collegio quando sia già stata definita con una precedente sentenza non definitiva; la sua riproposizione nel prosieguo del giudizio è improcedibile.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando l'amministrazione abbia provveduto nel corso del giudizio, rendendo inutile la decisione sulla legittimità degli atti originariamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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