Sentenza n. 4332/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 174/2025 emessa dal Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 21/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 174/2025 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 916,12 euro a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco, pubblicata il 21 luglio 2025, per ottenere il pagamento di 916,12 euro, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Ha dedotto che l'amministrazione non aveva adempiuto al giudicato. Il Ministero si è costituito. In camera di consiglio il TAR ha prospettato l'inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, in ragione della mancata valida notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare la pretesa di pagamento nel merito. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, quando si chiede l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro. Il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice, così da consentire l'avvio del procedimento contabile per l'adempimento spontaneo. Per le notifiche via PEC, l'indirizzo IPA è utilizzabile soltanto se l'amministrazione non ha indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. Il Ministero aveva invece registrato in quest'ultimo il domicilio uffgabinetto@postacert.istruzione.it; la sentenza era stata notificata all'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza e all'indirizzo drlo@postacert.istruzione.it, non coincidenti con il domicilio digitale da utilizzare. La notifica presso l'Avvocatura dello Stato non supplisce alla notifica alla sede legale, essendo prevista per finalità processuali. Non essendo stata validamente notificata la sentenza, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere e l'azione era inammissibile. Spese compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva comporta che non è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 14 del D.L. n.669/1996, con conseguente inammissibilità dell’azione
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento spontaneo decorre dalla notificazione valida del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; se la notifica è invalida, il termine non decorre e l'azione di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria è inammissibile.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012
Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare il domicilio digitale presente nel Registro delle PP.AA.; il domicilio risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo se l'indirizzo dell'amministrazione non figura nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
La disposizione non rende il Registro IPA un elenco autonomamente utilizzabile per notificare atti amministrativi alle PA: la notifica all'indirizzo IPA è valida soltanto nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. 179/2012, ossia quando l'amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio nel Registro delle PP.AA.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro; il termine decorre dalla notificazione valida del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio, la notificazione del titolo esecutivo a una pubblica amministrazione deve essere effettuata presso il domicilio digitale registrato nel Registro delle PP.AA., se presente. Il domicilio risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo in mancanza dell'indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell'amministrazione debitrice richiesta per avviare il termine dilatorio di pagamento spontaneo.
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