Cassazione Penale, Sentenza n. 49581/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato la richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la sua personalità e il percorso rieducativo post-condanna, chiedendo la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha valutato correttamente le risultanze processuali e le informazioni acquisite, formulando un giudizio prognostico negativo sulla personalità del ricorrente. Tale giudizio si basava su numerosi precedenti penali, su un quadro di pericolosità sociale aggravato da abuso pluriennale di sostanze stupefacenti e alcoliche e sulle lesioni personali commesse nei confronti della convivente dopo la presentazione dell'istanza, elementi che complessivamente hanno indotto a negare l'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha inoltre ritenuto che la remissione di querela non potesse compensare tali indicatori negativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale richiedendo una valutazione prognostica sulla personalità del condannato; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha applicato correttamente la norma valutando sia la gravità dei reati sia i comportamenti successivi e attuali del ricorrente, ritenendo necessari elementi positivi per un giudizio favorevole.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone); Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019 (Catalano); Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013 (Pantaleo); Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, occorre partire dalla natura e gravità dei reati ma valutare anche i comportamenti successivi e attuali del condannato; è indispensabile verificare la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole e la prevenzione del rischio di recidiva. Tale criteriologia è stata ritenuta rispettata dal Tribunale nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro il diniego di misure alternative alla detenzione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie; la Corte verifica la legittimità e la congruità della motivazione e l'applicazione corretta della legge.
- Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve formulare un giudizio prognostico basato sia sulla natura e gravità dei reati sia sui comportamenti successivi e attuali del condannato; occorrono elementi positivi che giustifichino la previsione di buon esito della prova e la riduzione del rischio di recidiva.
- Pregressi precedenti penali, abuso prolungato di sostanze stupefacenti o alcoliche e condotte violente anche posteriori alla richiesta del beneficio costituiscono elementi negativi rilevanti e possono legittimamente portare al rigetto dell'istanza.
- La remissione di querela incide soltanto sulla condizione di procedibilità del reato e non cancella automaticamente la rilevanza degli atti violenti ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della prognosi favorevole.
- Chi chiede una misura alternativa ha l'onere di dimostrare, oltre l'assenza di indicatori negativi, la presenza di concreti segni di ravvedimento e di reinserimento sociale; la loro assenza può giustificare il diniego anche se non vi sono errori formali nella motivazione.
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