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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1982

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

Normativa europea32017R1982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, reistituendo il dazio antidumping definitivo nei confronti di sette produttori esportatori cinesi e vietnamiti di calzature con tomaie di cuoio. La Commissione ha riesaminato le domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI), concludendo che nessuna delle imprese interessate soddisfaceva i criteri richiesti. Ne deriva l’applicazione delle aliquote residue del 16,5% per gli esportatori cinesi e del 10% per l’esportatore vietnamita, con riscossione definitiva dei depositi provvisori già versati. Il testo contiene anche un’ampia motivazione sul rapporto tra esecuzione delle sentenze, disciplina antidumping e regole doganali sul rimborso.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam, prodotte da sette specifici esportatori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, quelle con tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, classificate nei codici NC indicati all’articolo 1 e nei corrispondenti codici TARIC dell’allegato I. Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati dai sette produttori esportatori elencati nell’allegato II, originari della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, per le importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non riguarda gli altri produttori o altre misure non annullate dalla Corte, né modifica il regolamento (CE) n. 388/2008 sulle spedizioni da Macao.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle calzature in cuoio originarie della Cina e del Vietnam

Il regolamento è adottato in esecuzione dell’articolo 266 TFUE e delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Commissione interviene per sanare l’illegittimità rilevata dalla Corte, consistente nel mancato esame delle domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) presentate da alcuni produttori esportatori non inclusi nel campione iniziale.

Contesto procedurale e precedente contenzioso

Il testo ricostruisce l’intera vicenda antidumping sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam: misure provvisorie del 2006, dazi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006, proroga fino al 31 marzo 2011 per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, annullamenti e successive sentenze della Corte. La Commissione richiama anche i precedenti regolamenti di esecuzione adottati per altri produttori esportatori in esecuzione della medesima giurisprudenza, chiarendo che il presente atto si limita ai sette operatori indicati nell’allegato II.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

L’articolo 1 riguarda importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, classificate nei codici NC elencati nel dispositivo e nei codici TARIC riportati nell’allegato I. Sono espressamente escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera, nonché le calzature con puntale protettivo. Il regolamento si applica ai prodotti fabbricati da sette produttori esportatori: Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd.

Valutazione delle domande di TEM

La Commissione ribadisce che l’onere della prova incombe al produttore esportatore che chiede il TEM. Per ottenere tale status, devono risultare soddisfatti tutti e cinque i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; il mancato rispetto anche di uno solo dei criteri è sufficiente per respingere la domanda. Nel caso concreto, la Commissione conclude che nessuno dei sette produttori esportatori ha dimostrato decisioni commerciali libere da interferenze statali, contabilità conforme agli standard internazionali, assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema non di mercato, adeguato contesto giuridico e corretta gestione del cambio ai tassi di mercato.

Valutazione delle domande di TI

In via subordinata, la Commissione esamina le richieste di trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, della versione precedente del regolamento di base. Anche qui si applica il principio secondo cui il produttore esportatore deve fornire una richiesta debitamente motivata e provare tutti i criteri previsti; il mancato rispetto di uno solo è sufficiente per negare il TI. La Commissione constata carenze su rimpatrio di capitali e profitti, libertà di determinazione di prezzi e quantitativi, indipendenza dall’ingerenza dello Stato, tassi di cambio di mercato e assenza di rischio di elusione. Ne consegue che il TI è negato a tutti e sette i produttori esportatori.

Effetti economici e doganali

Poiché né TEM né TI vengono concessi, la Commissione applica il dazio residuo originariamente previsto: 16,5% per i produttori esportatori cinesi e 10% per l’esportatore vietnamita. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei depositi versati a titolo di dazio provvisorio, con svincolo solo dell’eventuale eccedenza rispetto all’aliquota definitiva. Il regolamento precisa inoltre che non occorre modificare il regolamento (CE) n. 388/2008 relativo alle spedizioni da Macao, che resta valido.

Rapporto con il rimborso dei dazi e con le norme doganali

Una parte estesa della motivazione affronta le obiezioni delle associazioni degli importatori in merito al rimborso dei dazi e al ruolo delle autorità doganali nazionali. La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base per sostenere di poter temporaneamente disporre che le autorità doganali si astengano dal procedere al rimborso in attesa della reisituzione del dazio. Viene inoltre chiarito che le decisioni finali sul rimborso restano comunque in capo alle autorità doganali degli Stati membri, ma sulla base delle conclusioni della Commissione in merito a TEM e TI.

Obiezioni delle parti interessate e risposta della Commissione

Il regolamento riporta e respinge diverse censure: presunta inversione dell’onere della prova, mancanza di visite in loco, violazione dei diritti di difesa, discriminazione rispetto ad altri esportatori, pretesa assenza di base giuridica per la riapertura del procedimento, violazione del legittimo affidamento e incompetenza della Commissione. La Commissione replica che la riapertura del procedimento è consentita per dare esecuzione alla sentenza della Corte, che le verifiche documentali sono sufficienti quando gli elementi forniti lo consentono e che non vi è violazione del principio di parità di trattamento, poiché le situazioni poste a confronto non sono comparabili.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Reistituzione del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, classificate nei codici NC elencati, fabbricate dai produttori esportatori indicati nell’allegato II. Le aliquote sono pari al 16,5% per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10% per il produttore esportatore vietnamita interessato.

Prodotto interessato, esclusioni e classificazione doganale

Il prodotto interessato comprende alcune calzature con tomaie di cuoio, ma esclude le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo. Sono indicati puntualmente i codici NC e i codici TARIC applicabili, con precisazioni tecniche per le definizioni di alcune categorie escluse.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Applicazione temporale e destinatari

Il dazio riguarda le importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. I destinatari concreti sono i sette produttori esportatori elencati nell’allegato II, identificati anche tramite codice addizionale TARIC A999.

Fondamento giuridico e esecuzione della sentenza

Il regolamento si fonda sull’articolo 266 TFUE e sugli articoli 9, paragrafo 4, e 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione afferma di riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l’illegittimità rilevata dalla Corte, limitandosi a correggere l’aliquota del dazio per i produttori esportatori interessati.

Valutazione del TEM e del TI

La Commissione esamina le domande di TEM e TI presentate dai sette produttori esportatori e le respinge tutte. Per il TEM, ritiene che nessuna impresa abbia dimostrato la sussistenza di tutti i cinque criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; per il TI, conclude che nessuna abbia soddisfatto i cinque criteri dell’articolo 9, paragrafo 5, della precedente versione del regolamento di base.

Conseguenze sul rimborso e sulle aliquote residue

Poiché TEM e TI sono negati, la Commissione applica il dazio residuo già previsto in origine: 16,5% per la Cina e 10% per il Vietnam. Il regolamento chiarisce che non vi è base per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal pagamento del dazio antidumping.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionalepolitica commerciale comune

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