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Ordinanza

Ordinanza n. 1740/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e della precedente sentenza di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, notificato al Comune e successivamente dichiarato esecutivo, deducendo la mancata integrale soddisfazione del credito. Con precedente sentenza, il TAR aveva già condannato il Comune a dare esatta esecuzione al decreto ingiuntivo e aveva disposto l’intervento del commissario ad acta. Dalla relazione della commissaria delegata è emerso che il creditore aveva accettato lo stralcio del 50% degli interessi moratori; il Comune aveva riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi euro 114.989,83, aveva disposto e liquidato un acconto di euro 46.000,00 e aveva approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente sospensione delle procedure esecutive. Il Comune aveva comunque manifestato l’impegno a pagare il saldo di euro 68.989,83.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000, la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospenda le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente fino all’approvazione o al diniego del piano. Il giudice ha qualificato il ricorso per ottemperanza come forma di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, ricompresa nel divieto legale. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza del CGARS, ha precisato che il commissario ad acta può svolgere una limitata attività di vigilanza, informazione e sollecitazione affinché il credito sia inserito e soddisfatto nell’ambito della procedura di riequilibrio. Poiché tale attività non era ancora esaurita, l’incarico commissariale è stato mantenuto per acquisire informazioni e sollecitare il pagamento del saldo, mentre è stata negata la liquidazione del compenso richiesto dalla commissaria delegata. Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda in oggetto.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente vengono sospese

    La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale determina la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’ente sino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio.

  • art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000

    fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale

    Individua il termine finale del periodo di sospensione delle procedure esecutive collegato alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

  • art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000

    riconoscimento di un debito fuori bilancio

    È richiamato quale base normativa del riconoscimento del debito derivante da provvedimento giudiziario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza, in quanto forma di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, rientra nella sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000 quando l’ente abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  • La sospensione delle procedure esecutive derivante dal ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non impedisce al commissario ad acta già insediato di svolgere una limitata attività di vigilanza, informazione e sollecitazione, diretta a garantire l’inserimento del credito nel piano di riequilibrio e il suo successivo soddisfacimento.
  • Finché residuano attività commissariali di vigilanza e sollecitazione funzionali al pagamento del credito nell’ambito della procedura di riequilibrio, l’incarico del commissario ad acta non può considerarsi esaurito e non può essere liquidato il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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