Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati ascritti (artt. 110, 61 n.1, 582, 585 c.p.) per i seguenti motivi: 1) contestazione della veridicità delle firme in calce alla procura speciale e all'atto di nomina dell'avv. Marco Alaia (si deduce falsificazione per ottenere il rito abbreviato); 2) eccezione di improcedibilità per difetto di querela; 3) censura sull'adeguatezza della valutazione delle risultanze processuali e sul travisamento del fatto; 4) deduzione di nullità delle statuizioni civili per la mancata presentazione delle conclusioni scritte da parte della parte civile in primo e secondo grado.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto in parte i motivi inammissibili e in parte infondati: 1) sul punto della presunta falsificazione delle firme la Corte ha ritenuto insufficiente la prova (la consulenza grafologica di parte esprimeva solo probabilità; la querela contro l'avv. Alaia fu archiviata e il ricorrente è stato indagato per calunnia), per cui non sussisteva un dubbio ragionevole idoneo a revocare l'ammissione al rito abbreviato; 2) sull'assenza della querela la Corte ha confermato che la volontà di procedere può risultare implicitamente da denunce, identificazioni, ratifiche e costituzione di parte civile, che nel caso erano presenti; 3) è stata respinta la richiesta di riesame del compendio probatorio in cassazione (motivo inammissibile): i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il concorso di persone nel reato, ritenendo provato il contributo morale e materiale del D'Anna (schiaffo iniziale, presenza e adesione all'azione collettiva) e l'assenza dei presupposti per il ricorso al concorso anomalo; 4) il motivo relativo alle conclusioni scritte della parte civile è stato dichiarato inammissibile perché nuovo in cassazione e, comunque, la mancata produzione di conclusioni scritte non comporta la revoca della costituzione se sono state formulate conclusioni orali o precedenti che permangono nel giudizio. In sintesi la condanna e le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Riguarda il concorso di persone nel reato: la Corte ha applicato il principio secondo cui non è necessario provare un preventivo accordo, ma solo che ciascuno abbia contribuito consapevolmente all'impresa criminosa con un apporto materiale o morale apprezzabile.
art. 61 n. 1 c.p.
Circostanza aggravante (futili motivi) riferita alla qualificazione del fatto; la sentenza la considera nel quadro complessivo della responsabilità.
art. 582 c.p.
Norma sulle lesioni personali: la condotta del ricorrente è stata ritenuta concorsuale nella produzione delle lesioni.
art. 585 c.p.
Norma sul danneggiamento, citata tra i capi di imputazione e richiamata nella motivazione collegata al concorso di persone.
art. 116 c.p.
Riguarda il 'concorso anomalo' e i limiti alla sua applicazione; la Corte ha escluso il concorso anomalo perché l'evento non risultava estraneo all'azione partecipata né dovuto a fattori eccezionali imprevedibili.
artt. 41, 43, 117 c.p.
Richiamati nel contesto della discussione sul dolo e sulla responsabilità dell'autore materiale e dei concorrenti; la Corte ha spiegato che per il concorrente morale è sufficiente il dolo eventuale quando l'evento rientra nello schema dell'azione concordata.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Citato rispetto ai limiti del giudizio di legittimità: la Corte sottolinea che la Cassazione non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
Massime di principio
- La contestazione di falsità di firme su procure o atti processuali richiede elementi oggettivi e un grado di probabilità solido: una consulenza di parte che esprime solo probabilità e l'archiviazione di una querela non sono generalmente sufficienti a fondare dubbi ragionevoli per revocare atti processuali già svolti.
- Nei reati perseguibili a querela, la volontà della persona offesa di procedere può essere desunta anche implicitamente (denunce, identificazioni, ratifiche, costituzione di parte civile); quindi l'assenza di una formula espressa di "querela" non determina automaticamente l'improcedibilità se dal complesso degli atti emerge la volontà punitiva.
- In Cassazione è precluso il riesame del merito e la rielaborazione delle risultanze probatorie: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per il concorso di persone nel reato non è sempre necessario provare un precedente accordo: è sufficiente dimostrare un "fatto collettivo" unitario e che ciascun concorrente abbia fornito un contributo materiale o morale apprezzabile, anche se di lieve entità, purché idoneo ad agevolare o rafforzare l'azione altrui.
- Il concorso morale può configurarsi anche tramite semplici comportamenti adesivi o di rafforzamento del proposito criminoso; per la responsabilità di evento è sufficiente il dolo eventuale quando l'evento rientra nello schema prevedibile dell'azione comune.
- La mancata presentazione di conclusioni scritte da parte della parte civile non comporta automaticamente la revoca della costituzione di parte civile se sono state formulate conclusioni orali o se esistono atti processuali precedenti che mantengono efficacia nel grado successivo.
- Motivi nuovi sollevati per la prima volta in Cassazione sono inammissibili: le censure devono essere esperite nei gradi di merito per poter essere valutate in legittimità.
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