Sentenza n. 146/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo sussistente una situazione di pericolosità sociale, valorizzando una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a un reato ostativo in materia di stupefacenti, nonché ulteriori procedimenti e denunce per fatti di violenza e detenzione di armi. Il Commissario del Governo aveva poi respinto il ricorso gerarchico. In sede giurisdizionale il ricorrente ha dedotto: l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale, sostenendo il carattere marginale del proprio coinvolgimento nei fatti, il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l’inserimento lavorativo e familiare e l’assenza di ulteriori illeciti; la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, per omessa considerazione di elementi sopravvenuti favorevoli, tra cui l’estinzione di un procedimento penale e la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; l’erronea mancata considerazione della richiesta di affidamento in prova, anche in relazione alla funzione rieducativa della misura; la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e del superiore interesse della figlia minore, in ragione del pregiudizio all’unità familiare, al percorso scolastico e all’integrazione della minore.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha preliminarmente dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che, quando il provvedimento sia stato preceduto da ricorso gerarchico, nel successivo giudizio non possono essere introdotti motivi nuovi non dedotti nella sede amministrativa, salvo che il termine per impugnare direttamente l’atto originario non sia ancora decorso. La proposizione del ricorso gerarchico non sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e non consente di ampliare successivamente la causa petendi. Poiché il ricorso giurisdizionale era stato notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni contro il diniego della Questura, le nuove censure e le circostanze sopravvenute non dedotte nel ricorso gerarchico non potevano essere esaminate. Il terzo motivo è stato respinto perché, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità dell’atto deve essere valutata in rapporto alla situazione esistente al momento della sua adozione: a quella data risultava soltanto presentata la domanda di affidamento in prova, senza alcun provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Inoltre, anche l’eventuale ammissione alla misura non avrebbe vincolato l’autorità di pubblica sicurezza, data la diversità di presupposti, finalità e parametri dei rispettivi giudizi. Il quarto motivo è stato respinto perché la mera presenza di una figlia minore non impone automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. L’interesse superiore del minore deve essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Nel caso concreto la valutazione familiare dell’Amministrazione è stata ritenuta puntuale, non manifestamente illogica e non fondata su un travisamento dei fatti. È stato inoltre considerato che l’ordinamento prevede lo specifico rimedio dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni alla permanenza del familiare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
In presenza di una condanna per un reato ostativo, l’Amministrazione può negare il rinnovo del permesso; resta salva la verifica di eventuali elementi sopravvenuti favorevoli idonei a consentire il rilascio del titolo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ... per reati inerenti gli stupefacenti.
La condanna, anche a seguito di patteggiamento, per un reato ostativo in materia di stupefacenti esprime una valutazione legislativa di incompatibilità con il soggiorno e, di regola, esonera l’Amministrazione da un’autonoma rivalutazione della pericolosità sociale, salvo elementi sopravvenuti favorevoli.
art. 29 d.lgs. 286/1998
I vincoli familiari qualificati possono derogare all’automatismo ostativo e impongono il bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e diritto alla vita familiare.
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.
La tutela specifica del minore in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico è rimessa al Tribunale per i minorenni e non determina automaticamente l’illegittimità del diniego amministrativo del titolo di soggiorno.
art. 47 l. 354/1975
La mera presentazione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non ancora accolta al momento dell’adozione del diniego, non costituisce elemento idoneo a incidere sulla valutazione amministrativa della pericolosità.
Massime di principio
- Quando il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto da uno straniero condannato per un reato ostativo, la condanna esprime una valutazione legislativa di incompatibilità con la permanenza sul territorio nazionale; l’Amministrazione non è quindi tenuta a una nuova autonoma valutazione della pericolosità sociale, salvo la verifica di elementi sopravvenuti favorevoli rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
- La presentazione di un ricorso gerarchico non sospende il termine decadenziale per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento originario e non consente di introdurre nel successivo giudizio motivi nuovi non dedotti in sede gerarchica, quando il termine per impugnare direttamente l’atto originario sia ormai decorso.
- La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto; la successiva evoluzione della posizione penale o penitenziaria dello straniero non rende retroattivamente illegittimo il provvedimento.
- La mera presentazione della domanda di affidamento in prova al servizio sociale non incide, di per sé, sulla valutazione amministrativa della pericolosità sociale. Anche l’eventuale ammissione alla misura non vincola l’autorità di pubblica sicurezza, poiché il giudizio penitenziario e quello amministrativo perseguono finalità e applicano presupposti e parametri differenti.
- La presenza di un figlio minore non impone automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno del genitore straniero. L’interesse superiore del minore costituisce un parametro di primaria considerazione, ma deve essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; il diniego è legittimo se tale bilanciamento è congruamente motivato e non affetto da manifesta illogicità o travisamento.
- L’autorizzazione alla permanenza del familiare prevista dall’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 costituisce uno specifico strumento di tutela rimesso al Tribunale per i minorenni e non sostituisce né rende vincolante il giudizio dell’autorità amministrativa sulla pericolosità sociale e sul rinnovo del permesso di soggiorno.
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