Cassazione Penale, Sentenza n. 3589/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria per l'accusa di associazione mafiosa (art. 416-bis) e la relativa aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la fondatezza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate come perno probatorio. Venivano inoltre dedotte carenze motivazionali in relazione alle contestazioni di associazione semplice e ai reati fiscali e di riciclaggio (capi E3 ed E4) e la mancata dimostrazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le valutazioni sul quadro indiziario relative all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultavano in larga parte generiche, datate e prive di riscontri individualizzanti rispetto a Gianfranco Ruggiero; per questi profili l'ordinanza è stata annullata e la materia rinviata al Tribunale del riesame per un nuovo esame e per una nuova valutazione delle esigenze cautelari con motivazioni adeguate. Invece la Suprema Corte ha respinto le censure quanto all'associazione semplice e ai reati fiscali contestati (capi E3 ed E4), ritenendo sussistente la piattaforma indiziaria e congrua l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 con riferimento ai reati fiscali; pertanto quelle parti dell'ordinanza restano valide. Non è stata disposta la scarcerazione immediata del ricorrente; la Cancelleria dovrà trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale di riferimento per il riesame delle misure cautelari; indica il rimedio esperito davanti al Tribunale del riesame/Tribunale della libertà
art. 416-bis cod. pen.
delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che, in sede cautelare, per fondare la misura servano indizi specifici, temporalmente e fattualmente riferibili all'imputato, non meri elementi di contiguità familiare o ambientale
art. 416 cod. pen.
associazione a delinquere semplice: la Corte ha confermato la tenuta indiziaria relativa a questa fattispecie nel punto che riguarda le frodi fiscali e le modalità concrete delle operazioni contestate
art. 416-bis.1 cod. pen.
circostanza aggravante per i reati commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa: la Corte conferma che la fattispecie comprende qualunque reato funzionale a procurare risorse o vantaggi al sodalizio, e può applicarsi anche ai reati fiscali descritti
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari connesse al capo 416-bis debbano essere riconsiderate alla luce della rideterminazione del quadro indiziario
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
presunzioni legali e loro utilizzo nella valutazione cautelare: la Corte ha censurato l'uso quasi esclusivo di presunzioni generiche, richiedendo motivazioni più puntuali per le esigenze cautelari
art. 8 D. Lgs. n. 74/2000
riferimento normativo ai reati tributari contestati (rilevanza dei reati fiscali come 'reati fine' nel contesto dell'associazione semplice che gestiva le frodi)
art. 8 lett. c DPR n. 633/1972
norma sulle dichiarazioni d'intento per acquisti in regime di sospensione IVA: utilizzata per descrivere la tecnica fraudolenta delle 'missing trade' e delle false dichiarazioni
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
disposizione formale sulla comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per essere decisive in sede cautelare, devono essere specifiche, datate e corredate da riscontri concreti e individualizzanti; generiche propalazioni familiari o ambientali non sono sufficienti a sostenere la gravità indiziaria per associazione mafiosa
- Un precedente giudicato assolutorio limita la riutilizzazione degli stessi elementi di prova: per riaffermare rilevanza probatoria occorre che i nuovi elementi riguardino espressamente il periodo oggetto della nuova contestazione e apportino riscontri innovativi
- Occorre distinguere chiaramente tra partecipazione stabile all'organizzazione (art. 416-bis), cui corrisponde l'affectio societatis e la 'messa a disposizione', e il ruolo dell'imprenditore colluso o del concorrente esterno; la qualificazione incide direttamente sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può applicarsi anche a reati fiscali o ad altri delitti che materialmente agevolano o forniscono risorse all'associazione mafiosa, purché emerga un nesso funzionale tra la condotta e l'agevolazione del sodalizio
- Nella valutazione delle esigenze cautelari non è sufficiente il richiamo generico alle 'mafie storiche' o a presunzioni: la misura cautelare deve essere sorretta da motivazioni attuali, concrete e specifiche sui rischi di inquinamento probatorio o di reiterazione
- La conferma parziale del provvedimento cautelare (accoglimento su alcuni punti e rigetto su altri) è possibile e può comportare il rinvio al giudice di merito per rinnovare la valutazione e rimodulare le misure con motivazioni adeguate
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare la genericità, la datatezza e la mancata individualizzazione delle fonti dichiarative, nonché l'assenza di riscontri documentali o intercettativi riferibili al periodo contestato, per sollevare la fragilità della gravità indiziaria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →