Ordinanza n. 36/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del 2 ottobre 2025, recante trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, della determina del 3 febbraio 2026 di conferma, impugnata con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ma non ha deciso in questa sede sulla legittimità degli atti impugnati né ha concesso o negato espressamente la sospensione cautelare. Ha quindi fissato per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 25 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Determina di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale e successiva determina di conferma, impugnata con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina del 2 ottobre 2025 con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, nonché la successiva determina del 3 febbraio 2026 di conferma, contestata con motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti amministrativi.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuti sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio
La disposizione è stata utilizzata per fissare direttamente la trattazione di merito, senza definire cautelarmente la controversia con una pronuncia sulla fondatezza delle censure.
art. 57 c.p.a.
Richiamato tra le norme applicabili alla fase cautelare; il testo non specifica un'interpretazione ulteriore.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata
Utilizzato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene sussistenti i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione di merito, senza adottare una decisione cautelare espressa sulla domanda di sospensione.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudizio non viene definito nel merito e la controversia prosegue alla successiva udienza pubblica.
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