Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Forlì, che aveva condannato un avvocato al pagamento di compensi professionali e interessi moratori. L'Amministrazione finanziaria aveva tassato la sentenza sia come provvedimento giudiziario, sia come atto recante enunciazione del contratto sottostante (asserito contratto di patrocinio). La CTR Emilia-Romagna ha ritenuto non dovuta l'ulteriore imposta di registro per enunciazione, osservando che dalla sentenza e dagli atti non emergevano elementi sufficienti per identificare con certezza il negozio sottostante, e ha compensato le spese per parziale soccombenza reciproca e complessità della questione. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1, 3, 5, 22 e tariffa allegata, sostenendo che la sentenza tassata conteneva già in sé tutti gli elementi identificativi del contratto di patrocinio e quindi legittimava la tassazione per enunciazione. Il contribuente propone ricorso incidentale tardivo con tre motivi: illegittimità della compensazione delle spese, insufficienza della motivazione sulla compensazione per complessità della controversia, e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR riformato la sentenza di primo grado su un capo che, secondo il ricorrente incidentale, non sarebbe stato devoluto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la censura, formalmente qualificata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'insussistenza, nell'atto tassato, di sufficienti elementi identificativi del negozio enunciato. Ha inoltre richiamato il principio per cui la tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 richiede che l'atto enunciante contenga, senza necessità di accertamenti extratestuali, l'espresso richiamo al negozio e tutti i suoi elementi costitutivi tali da renderlo identificabile come atto a sé stante. Conseguentemente, è stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del contribuente ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato per le ragioni indicate in sentenza.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 3, 5, 22
La tassazione per enunciazione presuppone autonomia dell'enunciazione, identità delle parti tra atto enunciante ed enunciato, permanenza degli effetti dell'atto enunciato e sua identificabilità sulla base del solo testo dell'atto registrato, senza accertamenti extratestuali.
Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, parte prima, art. 8; parte seconda, art. 1, lett. b)
Richiamate dalla ricorrente come base normativa della pretesa impositiva sulla sentenza e sul contratto enunciato.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sentenza giudiziaria, con le sue ragioni di fatto e di diritto, integrasse già gli elementi identificativi del titolo negoziale sottostante.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Utilizzato per qualificare le censure dell'Agenzia e del ricorrente incidentale; la Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere usata per rivalutare il fatto e che la nullità per ultrapetizione richiede una reale pronuncia su un capo non devoluto.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente incidentale per contestare la compensazione delle spese, che egli assumeva non giustificata né da soccombenza reciproca né da altre ragioni idonee.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Norma richiamata in tema di spese nel processo tributario, invocata contro la compensazione disposta dalla CTR.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare asserita pronuncia ultra o extra petita della CTR; la Corte, dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo, non esamina nel merito il motivo.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, sia per l'amministrazione dello Stato, sia per l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Massime di principio
- La tassazione dell'atto per enunciazione richiede che l'atto sottoposto a registrazione contenga un espresso richiamo al negozio enunciato e gli elementi essenziali necessari a identificarlo con certezza; non è sufficiente una mera desumibilità indiretta del rapporto sottostante.
- Quando il giudice di merito accerta che nell'atto registrato mancano elementi sufficienti per identificare il negozio enunciato, la censura che mira a sovvertire tale conclusione non denuncia una violazione di legge, ma tende a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
- La verifica della tassabilità per enunciazione è un giudizio di merito sull'interpretazione dell'atto, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per specifici vizi processuali, non per una diversa lettura del contenuto documentale.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo, con conseguente mancato esame dei relativi motivi.
- La compensazione delle spese processuali deve trovare fondamento nelle ipotesi legali o in motivazione specifica; una domanda accessoria come quella per lite temeraria non incide, di regola, sull'individuazione della soccombenza relativa al thema decidendum principale.
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