Cassazione Penale, Ordinanza n. 08463/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione investe la conferma in appello della decisione di merito sul punto della non concedibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sostanzialmente contesta la valutazione di merito che ha escluso la minima offensività della condotta. La Corte di cassazione richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, nonché la personalità dell'imputato e le modalità estrinseche del comportamento. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità oggettive della condotta e i precedenti penali dell'imputato, ritenuti incompatibili con un'offesa minima o trascurabile. La Corte rileva che tale apprezzamento è conforme ai principi di diritto consolidati e quindi il ricorso non introduce censure idonee a sovvertire la decisione impugnata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è pronunciata perché il motivo non scalfisce la valutazione di merito sulla non particolare tenuità del fatto, effettuata secondo i criteri legali e giurisprudenziali. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. viene inoltre affermata la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete del reato e non può essere riconosciuta in presenza di modalità della condotta e precedenti personali incompatibili con un'offesa minima.
art. 133, primo comma, c.p.
I parametri per valutare la tenuità del fatto sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in modo equilibrato e congiunto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Il pagamento della somma alla Cassa delle ammende può essere escluso solo se risulta che il ricorrente non ha colpevolmente determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto va verificata attraverso una valutazione globale e non atomistica della fattispecie concreta, considerando insieme modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- L'art. 131-bis c.p. non è applicabile in modo automatico: il giudice può negarlo quando, alla luce della concreta estrinsecazione della condotta e della personalità dell'imputato, emerga un disvalore non minimo del fatto e un concreto bisogno di pena.
- I precedenti penali dell'imputato, specie se gravi e specifici, possono concorrere legittimamente alla valutazione complessiva di non particolare tenuità del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una valutazione di merito conforme ai criteri legali e giurisprudenziali, senza evidenziare un vizio rilevante della decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è regola, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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