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Sentenza

Sentenza n. 1199/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

La controversia

L’ente ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo R.G. 35/2024, divenuto esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune. È stato chiesto di dichiarare l’obbligo del Comune di pagare la somma complessiva di 321.713,91 euro, oltre agli interessi previsti dal titolo, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente ha rappresentato che i precedenti tentativi di esecuzione presso il tesoriere comunale non avevano avuto esito a causa di pignoramenti anteriori gravanti sulle somme riferibili al Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario operi entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il commissario dovrà preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 267/2000 e, ove accertati, riferire senza ritardo al TAR e alla Prefettura competente. Il TAR ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’incarico di ausiliario del giudice, le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    La mancata opposizione ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo azionato in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme all’esecutività del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 244 d.lgs. 267/2000

    L’incapacità dell’ente locale di pagare debiti liquidi ed esigibili comporta la necessità di verificare i presupposti per l’avvio della procedura di risanamento mediante dichiarazione di dissesto.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, quando sia decorso il termine previsto dalla normativa speciale per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.
  • Accertati l’esecutività del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l’ente locale risulti incapace di pagare debiti liquidi ed esigibili, il commissario ad acta deve verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti del dissesto ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 267/2000 e riferire alle autorità competenti, senza sostituirsi alle procedure legalmente previste per il risanamento dell’ente.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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