Cassazione Civile, Ordinanza n. 02607/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA emesso per l'anno 2010 nei confronti di una società che gestiva un villaggio turistico. Con l'avviso l'Ufficio recuperava maggiore IVA ritenendo che alcune prestazioni fatturate dalla società, di natura non alberghiera, fossero state assoggettate erroneamente all'aliquota ridotta del 10% anziché a quella ordinaria del 20% ratione temporis. La CTR aveva invece ritenuto che tali prestazioni (parcheggio auto, affitto campi da tennis, noleggio canoe, corsi di ballo e simili) fossero accessorie alla prestazione principale di soggiorno all-inclusive e quindi dovessero seguire il regime IVA della prestazione principale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che quei servizi non facevano parte del pacchetto prepagato, richiedevano un corrispettivo ulteriore in loco e non erano prenotabili con la vacanza, quindi non potevano qualificarsi come accessori; con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, commi 4 e 7, l. n. 212/2000), contro la decisione della CTR che aveva accolto l'eccezione della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'art. 12 d.P.R. n. 633/1972 la nozione di prestazione accessoria non dipende dalla contestualità del pagamento o dal fatto che il servizio sia incluso in un unico prezzo prepagato, ma dalla sua strumentalità rispetto alla prestazione principale: il servizio accessorio deve costituire mezzo per il completamento o la realizzazione dell'operazione principale. Applicando tale criterio al soggiorno in villaggio turistico, la Corte ha considerato corretta la qualificazione dei servizi di svago e sport offerti ai clienti come accessori al soggiorno, poiché per la clientela rappresentavano un mezzo per fruire al meglio della vacanza e non un fine autonomo. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, essendo venuto meno l'interesse a contestare la ratio decidendi relativa al contraddittorio una volta respinto il primo motivo. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La prestazione accessoria segue il regime IVA della prestazione principale quando è strumentale a quest'ultima e ne costituisce il mezzo di completamento o realizzazione; non è निर्णisivo che sia pagata separatamente o non compresa nel prezzo prepagato.
art. 12, commi 4 e 7, l. n. 212/2000
La censura relativa alla violazione del contraddittorio è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse dopo il rigetto del motivo principale sul regime IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un'amministrazione dello Stato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 633/1972, una prestazione è accessoria quando è strumentale alla prestazione principale e ne rappresenta un mezzo per il completamento o la realizzazione; non è sufficiente valorizzare in senso contrario la separata pattuizione o il pagamento autonomo del servizio.
- Nel settore turistico, i servizi di svago e sport offerti nell'ambito di un soggiorno in villaggio possono essere qualificati come accessori alla prestazione principale di ospitalità quando la loro funzione economica è quella di rendere più piena e agevole la fruizione del soggiorno.
- Un motivo di ricorso che investe una censura subordinata o comunque logicamente dipendente dalla sorte del motivo principale può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse se il primo motivo viene respinto e la relativa ratio decidendi resta assorbente.
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