Cassazione Penale, Ordinanza n. 01473/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano formulate con motivi non consentiti contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena, sull'accordo delle parti, in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa per due ipotesi di furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con due motivi, la mancanza di motivazione e l'inosservanza degli artt. 192 e 530 c.p.p., nonché la mancanza di motivazione e l'inosservanza dell'art. 133 c.p. La Corte rileva che il ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per censure relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze su motivi rinunciati, mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, i motivi dedotti non rientrano in tali limiti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero e sulla pronuncia difforme rispetto al concordato
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione e valutazione della prova, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 530 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni di proscioglimento, ma la Corte esclude la deducibilità della mancata valutazione delle condizioni ex art. 129 c.p.p. nell'impugnazione proposta contro sentenza di concordato in appello
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena, ma i vizi della dosimetria non sono deducibili se non si traducono in illegalità della sanzione
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 448-bis c.p.p.
richiamato in comparazione: le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto al patteggiamento
art. 444 c.p.p.
richiamato in comparazione: il patteggiamento ha effetti diversi perché l'accordo investe anche i termini dell'accusa, con maggiore ampiezza del sindacato di legittimità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. va pronunciata senza formalità
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01
precedente richiamato sul perimetro di ammissibilità del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
precedente richiamato sul perimetro di ammissibilità del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01
precedente richiamato per affermare che l'ipotesi di annullamento d'ufficio riguarda essenzialmente l'illegalità della pena
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato è circoscritto ai vizi che riguardano la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione motivi di impugnazione rinunciati con l'accordo, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e i vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione.
- Nel concordato in appello, la possibilità di intervento della Corte di cassazione è più ristretta rispetto al patteggiamento, perché l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non investe i termini dell'accusa.
- L'illegalità della pena costituisce la principale ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata, anche in presenza di inammissibilità del ricorso, purché non vi sia tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →