Cassazione Penale, Sentenza n. 8316/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Luca impugnava la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli sostenendo che il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa esibizione/occultamento delle scritture contabili) si sarebbe perfezionato all'inizio delle operazioni di verifica fiscale (14 aprile 2011) e, poiché la modifica che ha allungato il termine prescrizionale (art. 17, comma 1-bis) è entrata in vigore il 17 settembre 2011, non poteva operare retroattivamente; dunque, calcolando il termine ordinario, il reato sarebbe prescritto il 14 ottobre 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nella fattispecie di occultamento delle scritture contabili, il reato ha natura permanente e la sua consumazione si protrae fino alla conclusione delle operazioni di verifica fiscale (qui fissata al 23 gennaio 2012). Di conseguenza si applica la versione dell'art. 17 vigente al momento della cessazione della permanenza (entrata in vigore il 17 settembre 2011) e il termine prescrizionale prolungato è applicabile: il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata (17 marzo 2021). Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferito al delitto consistente nell'omessa esibizione/occultamento delle scritture contabili. La Corte distingue tra forma istantanea (es. distruzione) e forma permanente (occultamento durante attività di verifica): quest'ultima perdura fino alla conclusione dell'accertamento fiscale
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
comma 1-bis introdotto dalla legge n. 148/2011 (conversione del d.l. n. 138/2011), entrato in vigore il 17 settembre 2011
Prevede il prolungamento del termine prescrizionale per taluni reati fiscali. La Corte afferma che, se la cessazione della permanenza del reato si verifica dopo l'entrata in vigore di tale disposizione, essa si applica anche se costituisce lex durior
legge n. 148/2011 (conversione del d.l. n. 138/2011)
Ha introdotto la modifica all'art. 17 (comma 1-bis) con efficacia dal 17 settembre 2011; la Corte applica la versione vigente al momento della cessazione della permanenza del reato
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata
La Corte richiama orientamenti contrastanti: decisioni che qualificano l'illecito come perfezionato all'inizio della verifica (orientamento piu' datato) e decisioni piu' recenti che qualificano l'illecito come permanente fino al completamento dell'accertamento. La Corte sceglie la seconda impostazione come piu' coerente e preferibile
Massime di principio
- Quando l'illecito di cui all'art. 10 (omessa esibizione/occultamento di scritture contabili) riguarda l'occultamento durante una verifica fiscale, la fattispecie ha natura permanente: la consumazione si estende fino alla conclusione dell'attività di verifica.
- Il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale dei reati permanenti decorre dal momento in cui la permanenza cessa (cioè dalla conclusione dell'accertamento), non dal momento in cui l'occultamento ha avuto inizio.
- Se la cessazione della permanenza del reato avviene dopo l'entrata in vigore di una modifica normativa che allunga la prescrizione (anche se la modifica è piu' sfavorevole), tale normativa si applica alla fattispecie (principio di applicazione della legge vigente al momento della cessazione della permanenza).
- Se la fattispecie è invece riconducibile a una condotta istantanea (es. distruzione di documenti), il dies commissi è il momento dell'atto distruttivo e di conseguenza va valutata la prescrizione secondo quel momento.
- In casi di contestazione di prescrizione è necessario chiarire con precisione la natura della condotta (distruzione vs occultamento) e la cronologia delle operazioni di verifica per individuare correttamente il termine prescrizionale applicabile.
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