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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31940/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento relativa a Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2004, emessa a seguito del rigetto in primo grado dell’opposizione contro il presupposto avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della contribuente e la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha dedotto il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell’agente della riscossione, sostenendo che la riscossione avrebbe dovuto essere esercitata dalla capogruppo e che la difesa non potesse essere affidata ad avvocati del libero foro. Con il secondo e il terzo ha censurato la notifica della cartella, contestando l’uso della raccomandata con avviso di ricevimento, la mancanza della relata e la mancata indicazione della data di consegna. Con il quarto ha denunciato omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata sottoscrizione della cartella. Con il quinto ha lamentato omessa pronuncia sulla pretesa illegittimità della cartella perché emessa in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, e comunque infondato nel merito perché l’agente della riscossione era legittimato a stare in giudizio e la disciplina del 2005 aveva attribuito l’attività di riscossione alla società pubblica e alle sue partecipate, subentrate ex lege alle precedenti concessionarie. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario/agente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata, e che la notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento. Ha ritenuto non decisiva l’omessa pronuncia sulla sottoscrizione della cartella, perché la mancata sottoscrizione non ne determina nullità quando l’atto sia comunque riferibile all’ufficio da cui promana; ha inoltre richiamato l’irrilevanza dei vizi formali degli atti vincolati. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, rilevando che sul punto la CTR aveva comunque deciso e che il ricorso avverso la sentenza sul presupposto avviso di accertamento era già stato rigettato. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell’agente della riscossione, con ulteriore menzione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Ha trasferito l’attività di riscossione alla nuova società pubblica di riscossione e alle sue partecipate, che si sostituiscono ex lege ai precedenti concessionari.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure sulla legittimazione e sul processo tributario.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale invocata nel motivo di ricorso.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notificazione diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa a quella ordinaria.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla notifica della cartella disciplinata dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che, ove il punto sia comunque decidibile in diritto, non occorra cassazione solo per l’omissione grafica.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riscossione in pendenza di giudizio.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di riscossione e spese.

  • art. 15, comma 7, d.l. 31 maggio 2009, n. 78

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla validità della cartella.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’agente postale sull’avvenuta consegna e sul soggetto ricevente fa piena prova fino a querela di falso.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, in un’ottica di economia processuale, di correggere la motivazione e decidere la questione di diritto senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il requisito di chiarezza del ricorso e dell’indicazione del vizio dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro di censura per violazione di legge invocato dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro di censura invocato per vizio motivazionale, nei limiti applicabili al caso.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione al fenomeno successorio processuale derivante dalla soppressione del precedente sistema di concessione della riscossione.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    I vizi formali di un atto vincolato non ne determinano l’annullamento se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Non prevede sanzione per la mancata sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’agente della riscossione è legittimato a resistere in giudizio nelle controversie sulla cartella quando la pretesa riguarda atti della riscossione a lui imputabili; le censure sulla legittimazione devono essere specifiche e autosufficienti quanto ai documenti o alle fonti statutarie richiamate.
  • In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessaria una distinta relata di notifica, perché la prova dell’avvenuta consegna è data dall’avviso di ricevimento e dalle attestazioni dell’agente postale.
  • La mancata sottoscrizione della cartella, o del ruolo che vi sia confluito, non determina di per sé invalidità dell’atto quando ne sia certa la provenienza dall’autorità competente e l’atto abbia natura vincolata; i vizi formali non comportano annullamento se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza di omessa pronuncia deve comunque consentire di individuare con chiarezza il vizio dedotto; tuttavia, se la questione è definibile in diritto senza ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito e correggere la motivazione senza rinvio.
  • La notifica della cartella si perfeziona, quando eseguita con raccomandata diretta, alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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