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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8518 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 8.821,16 ritenuti indebitamente trattenuti a titolo di IRPEF sull'indennità di buonuscita. Sosteneva che la tassazione fosse stata calcolata applicando l'aliquota del 26,04% soltanto ai 35 anni di servizio di ruolo, invece che all'intero importo corrispondente a 55 anni, comprendente anche i periodi pre-ruolo riscattati mediante contributi interamente a suo carico. Deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 2, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, nonché l'erronea esclusione della detraibilità dei contributi versati per il riscatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione nei rapporti tributari spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR del Lazio e la legittimità del silenzio-rifiuto sul rimborso. La quota di indennità di buonuscita maturata grazie a periodi pre-ruolo o ad anzianità convenzionali riscattati con contributi interamente a carico del dipendente resta soggetta a tassazione separata e non può essere sottratta dalla base imponibile come contribuzione previdenziale riferibile al datore di lavoro. Non sono state liquidate spese, per mancata attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    Disciplina l'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici e costituisce il riferimento normativo per il diritto all'indennità maturata dal ricorrente.

  • L. 6 dicembre 1965, n. 1368

    Consente il riscatto di determinati periodi pre-ruolo, la cui valorizzazione ai fini dell'anzianità può incidere sulla misura dell'indennità di buonuscita.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2

    È stata interpretata nel senso che la parte dell'indennità alimentata da contributi volontari interamente a carico del dipendente per periodi riscattati non viene sottratta dalla base imponibile ordinaria, poiché tali versamenti attribuiscono anzianità convenzionale per periodi altrimenti non valutabili.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 17

    La disposizione sulla determinazione della base imponibile delle indennità di fine rapporto non è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, alla contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.

  • L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 4, comma 3-quater

    Il richiamo a tale disposizione non consente di escludere dalla tassazione la quota di buonuscita derivante da periodi riscattati con contribuzione esclusivamente del dipendente.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 27 giugno 1986

    Il criterio di non tassabilità pro quota deve essere determinato, alla data di maturazione del diritto, in base al rapporto tra l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori e l'aliquota contributiva complessiva; il criterio non opera nello stesso modo per contribuzioni volontarie totalmente a carico del dipendente.

  • Principi della Corte di cassazione in materia di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate

    Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, essa è subentrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti tributari strumentali e possiede la legittimazione esclusiva nei giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2001.

Massime di principio

  • Quando una parte dell'indennità di fine servizio deriva da periodi riscattati con contributi volontari interamente a carico del dipendente, tale quota non è automaticamente esclusa dalla base imponibile: il riscatto attribuisce anzianità convenzionale, ma non equivale necessariamente a contribuzione previdenziale riferibile al datore di lavoro.
  • La quota non tassabile dell'indennità deve essere determinata applicando il rapporto tra la contribuzione previdenziale effettivamente posta a carico del lavoratore e la contribuzione complessiva, con riferimento al momento in cui matura il diritto alla percezione.
  • La tassazione separata dell'indennità di buonuscita non comporta di per sé la deducibilità di tutti i contributi versati dal dipendente per riscattare periodi pre-ruolo o altri periodi non ordinariamente valutabili.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001, il ricorso deve essere rivolto all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, altrimenti la domanda nei confronti del Ministero può essere dichiarata inammissibile.
  • La richiesta di rimborso deve dimostrare concretamente che la quota contestata deriva da contribuzione avente natura previdenziale e non semplicemente da versamenti volontari destinati a ottenere il riconoscimento di anzianità convenzionale.

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