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Sentenza

Sentenza n. 4128/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti - della determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo del 08.07.2024 con la quale si è comunicata la “Chiusura del procedimento avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, con nota del 27/05/2024, prot. -OMISSIS- – provvedimento ai sensi degli artt. 19, co. 3 e 4, e 21-nonies della L. 241/1990 ss.mm.ii. sulla SCIA alternativa al PdC (PE -OMISSIS-) del 18.12.2023, prot.-OMISSIS-, mediante, archiviazione della stessa PE -OMISSIS-. Ubicazione: -OMISSIS-”; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi e, in particolare, per quanto occorrer possa della nota del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo 27/05/2024, prot. -OMISSIS-, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 19, co. 3 e 4, e 21-nonies della L. 241/1990 ss.mm.ii. sulla SCIA alternativa al PdC (PE -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202402285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di chiusura e archiviazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché comunicazione di avvio del procedimento di controllo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dell'8 luglio 2024 con cui il Comune ha chiuso e archiviato il procedimento relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 18 dicembre 2023, nonché la precedente comunicazione di avvio del procedimento del 27 maggio 2024, adottata ai sensi degli artt. 19, commi 3 e 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990. La SCIA riguardava un intervento unitario comprendente la riqualificazione di una struttura ricettiva, la demolizione di un fabbricato commerciale, il recupero della relativa superficie lorda e una nuova soluzione edilizia con mutamento di destinazione d’uso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di avere presentato l’8 agosto 2025 una nuova pratica edilizia sostitutiva, con rinuncia all’esecuzione delle opere che prevedevano l’utilizzo della volumetria e senza incremento o decremento di superficie lorda né cambio di destinazione d’uso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La nuova pratica edilizia non è stata considerata meramente aggiuntiva, ma sostitutiva dell’interesse sostanziale originariamente azionato: il ricorrente ha abbandonato la soluzione progettuale oggetto della SCIA impugnata e ha scelto di perseguire un diverso percorso amministrativo. Di conseguenza, l’eventuale annullamento dell’archiviazione non gli avrebbe restituito alcuna utilità concreta, poiché egli aveva espressamente rinunciato alle opere cui il titolo era funzionalmente preordinato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito, del carattere sopravvenuto dell’improcedibilità e della connessione con giudizi paralleli relativi al medesimo compendio immobiliare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione

    La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto all’annullamento, quando l’eventuale decisione favorevole non potrebbe più arrecare alcuna utilità al ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all’art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990

    Costituisce la base normativa del procedimento comunale di controllo sulla SCIA, oggetto degli atti impugnati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nell’avvio del procedimento comunale di controllo e autotutela sulla SCIA.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento edilizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente abbandona la soluzione progettuale cui l’atto impugnato si riferiva e intraprende un percorso amministrativo sostitutivo, sicché l’eventuale annullamento non potrebbe più procurargli un’utilità concreta e attuale.
  • La presentazione di una nuova pratica edilizia determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso relativo a una precedente SCIA quando la nuova pratica non si aggiunge alla precedente, ma la sostituisce sostanzialmente e riflette la rinuncia alle opere originariamente progettate.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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