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Sentenza

Sentenza n. 12573/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento A) del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con Decreto n. 257 del 24.6.2022 del Ministero della Transizione Ecologica avente orizzonte temporale gli anni 2022-2028, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2022; B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202306834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti 2022-2028, approvato con decreto ministeriale, nella parte relativa al criterio di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto il giudizio, originariamente proposto davanti al TAR Lombardia – Milano, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio. Ha impugnato il PNGR, nei limiti del proprio interesse, contestando il recepimento del criterio degli “impianti di chiusura del ciclo minimi”, introdotto da ARERA con la delibera n. 363/2021. Sono stati dedotti, in via derivata, la violazione della Costituzione, della legge n. 205/2017, della legge n. 481/1995 e della disciplina del d.lgs. n. 152/2006, nonché nullità per carenza assoluta di potere, difetto di motivazione, incompetenza, sviamento dalla causa tipica e violazione dei principi di legalità e tipicità. Quanto ai vizi propri del decreto ministeriale, sono stati dedotti violazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 120 Cost., malgoverno dell’azione amministrativa e sviamento. Prima della decisione, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente può disporre dell’azione sino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina la riassunzione del giudizio a seguito della declinatoria di competenza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 117, comma 2, Cost.

    Indicato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza essere esaminato per la definizione in rito.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Indicato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza essere esaminato per la definizione in rito.

  • artt. 1 e 2 l. n. 481/1995

    Indicate tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta, senza essere esaminate per la definizione in rito.

  • artt. 179, 182-bis, 183, 198, 198-bis, 199, 200, 201 e 202 d.lgs. n. 152/2006

    Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti indicate come parametro di legittimità del PNGR, ma non esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato con riferimento al difetto di motivazione del decreto ministeriale, senza esame nel merito.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato per sostenere la nullità del provvedimento per carenza assoluta di potere, senza esame nel merito.

  • art. 120 Cost.

    Indicato quale parametro di censura del decreto ministeriale, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente prima che la causa sia trattenuta per la decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito del giudizio e preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ritenga equa tale regolazione in ragione della definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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