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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15736/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

L'imputato ha riproposto una richiesta di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidio di un soggetto, sostenendo l'estensione al proprio caso degli effetti della sentenza della Corte EDU nel caso Lorefice contro Italia e di altre decisioni sovranazionali e di legittimità in tema di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. In particolare, contestava che la condanna in appello fosse stata pronunciata senza la nuova escussione dei collaboratori di giustizia già sentiti in primo grado e dei testimoni ritenuti più importanti. La Corte rileva però che la medesima questione era già stata più volte esaminata e respinta, con conseguente preclusione processuale; inoltre, rende irrilevante l'ulteriore profilo relativo all'arricchimento del compendio istruttorio in appello, valorizzato dall'ordinanza impugnata. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione dell'applicabilità della revisione cosiddetta "europea" e degli effetti della sentenza Lorefice fosse già stata più volte esaminata con esito sfavorevole al ricorrente, con formazione di una preclusione processuale insuperabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    riferimento alla violazione dell'art.6 della Convenzione

    La giurisprudenza richiamata viene evocata per sostenere che la riforma in appello di una sentenza assolutoria senza rinnovazione della prova dichiarativa decisiva può porre un problema di compatibilità con il giusto processo, ma nel caso concreto la questione è già stata esclusa e non consente la revisione richiesta.

  • art. 625 c.p.p.

    ricorso straordinario ex art. 625 cod. proc. pen.

    Richiamo al rimedio straordinario esperito in precedenza avverso la declaratoria di inammissibilità, anch'esso poi dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile la richiesta di revisione europea quando riguarda una situazione processuale ormai esaurita e coperta da giudicato, se non vi è un esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia.
  • La mera evocazione di una sentenza della Corte EDU non basta a riaprire il giudicato: occorre che la decisione europea sia realmente pertinente e produttiva di effetti eseguibili nel caso concreto.
  • Quando la medesima questione è già stata ripetutamente esaminata e respinta, opera una preclusione processuale che rende irrilevanti ulteriori censure sul merito della decisione impugnata.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile senza elementi per escludere la colpa del ricorrente, è dovuto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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