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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Nota Tecnica dell''ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza prot. 257 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto “Milano Santa Giulia Spa – P.I.I. Montecity-Rogoredo – Area ubicata in comune di Milano in via Bonfadini n. 148 (Codice identificativo 151460026A) – Progetto Operativo di Bonifica approvato nell''ambito del procedimento di bonifica ai sensi dell''art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Macrofase 1 Lotto 3 – Verifica in banco dei “Terreni conformi ab origine” - Sopralluoghi e Campionamenti del 9, 13, 14 e 23 febbraio 2023 – Nota tecnica e referti analitici”, nella parte in cui si afferma che “La conformità dei “terreni conformi ab-origine” è noto doversi riferirsi al rispetto delle CSC di origine di riferimento per i singoli Lotti” (doc. 1); - del provvedimento del Direttore dell''Area Bonifiche del Comune di Milano prot. n. 678444 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Area Nord PII Montecity Rogoredo - Via BONFADINI ROMUALDO 148, Milano. Codice Identificativo 151460026A. Variante bis autorizzazione per opere di bonifica e messa in sicurezza permanente N°865/152”, che modifica l''Autorizzazione alla bonifica n. 865/152 rilasciata il 19 marzo 2022 e successiva variante del 27 luglio 2022, nella parte in cui “Viene accolta la proposta di variante per quanto riguarda i punti di cui ai capitoli 3, 4, 5 dell''istanza, con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti” (doc. 2); - del parere dell''ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 21 novembre 2022 acquisito dal Comune nell''ambito della Conferenza dei Servizi conclusa con il predetto provvedimento del Direttore dell''Area Bonifiche di modifica dell''Autorizzazione alla bonifica ed allo stesso allegato, nella parte in cui puntualizza che “che i “terreni conformi ab-origine” sono riferiti alla conformità rispetto alle CSC di origine di riferimento per i singoli Lotti”, e non invece rispetto alle CSC o CSR di riferimento a seconda della destinazione d''uso prevista per la porzione di sito in cui sono destinati ad essere utilizzati secondo quanto previsto dal Progetto Operativo di Bonifica approvato (doc. 3); - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.

Giustizia amministrativa202301257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota tecnica di ARPA Lombardia, provvedimento comunale di variante all'autorizzazione per opere di bonifica e messa in sicurezza permanente e parere ARPA concernente i criteri di conformità dei "terreni conformi ab origine"

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota tecnica di ARPA Lombardia del 15 marzo 2023, il provvedimento del Comune di Milano del 13 dicembre 2022 che ha approvato una variante all'autorizzazione per opere di bonifica e messa in sicurezza permanente e il parere ARPA del 21 novembre 2022 recepito nel procedimento, nella parte in cui gli atti affermano che la conformità dei cosiddetti "terreni conformi ab origine" deve essere verificata con riferimento alle CSC di origine proprie dei singoli lotti, anziché alle CSC o CSR applicabili in relazione alla destinazione d'uso prevista per la porzione del sito nella quale i terreni sarebbero utilizzati secondo il Progetto Operativo di Bonifica approvato. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, né prende posizione sulla fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire elementi aggiornati per poter assumere una decisione coerente e valutare la calendarizzazione della causa. Ha ordinato alla ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso affermativo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di attività istruttoria. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni intimate e resistenti di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già presenti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per valutare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'eventuale inerzia rispetto all'incombente relativo alla permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di trarre dal comportamento processuale della parte elementi per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto alla richiesta di confermare l'interesse può essere valutata come disinteresse inequivoco.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Costituisce il quadro normativo del procedimento di bonifica cui si riferiscono gli atti impugnati; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione processuale entro il termine assegnato.
  • L'inerzia della parte che, specificamente sollecitata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, non adempie all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nell'esercizio dei poteri istruttori, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni resistenti di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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