Cassazione Penale, Sentenza n. 9948/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità a causa della remissione di querela con relativa accettazione (documentata) intervenuta il 02/11/2023; la difesa ha altresì evidenziato che il giudice di primo grado aveva derubricato il fatto a truffa semplice escludendo le aggravanti contestate
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato la sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela (accettata) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso per le aggravanti contestate, ma la Corte ha ritenuto che, dato che in primo grado le aggravanti erano state escluse e risulta la remissione accettata, mancasse la condizione di procedibilità
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella rubrica dell'imputazione in relazione alla modalità di esecuzione del reato; nel testo non viene sviluppata un'ulteriore interpretazione specifica
art. 110 cod. pen.
Indicata nella rubrica dell'imputazione per la partecipazione al reato; dal testo si evince che la partecipazione era parte dell'imputazione originaria
art. 640 cod. pen. (truffa), comma secondo n. 2-bis
Articolo posto a fondamento dell'imputazione per truffa; la sentenza di primo grado aveva comunque derubricato il fatto a truffa semplice, escludendo le aggravanti indicate nella rubrica
art. 61 cod. pen., n. 5 e n. 7
Si tratta delle aggravanti contestate: il Procuratore Generale ha basato la richiesta di inammissibilità sul loro rilievo, mentre la difesa ha mostrato che in primo grado tali aggravanti erano state escluse e quindi non operavano ai fini della procedibilità
Massime di principio
- La remissione di querela validamente intervenuta e accettata estingue il reato perseguibile a querela di parte; se ciò avviene prima della definizione del giudizio di cassazione, può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato
- Quando la remissione di querela è eccepita in cassazione, è essenziale documentare l'avvenuta accettazione da parte del querelante; la documentazione deve essere allegata al ricorso o in memoria successiva per essere valutata dalla Cassazione
- Se in primo grado il giudice ha escluso aggravanti contestate, la richiesta della procura di dichiarare il ricorso inammissibile basata su quelle aggravanti può essere contrastata dimostrando l'effettiva derubricazione a reato semplice
- L'accoglimento della remissione può comportare comunque l'imposizione delle spese processuali all'imputato nonostante l'annullamento della condanna per estinzione del reato
- In situazioni analoghe è utile verificare attentamente: (a) la natura del reato (se perseguibile a querela), (b) la data della remissione e dell'accettazione, (c) se le aggravanti contestate sono state applicate in sede di condanna, e (d) produrre documentazione probatoria completa per ottenere l'effetto estintivo
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