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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17314/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna relative a due episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi a Brindisi a circa due mesi di distanza. Secondo la tesi difensiva, i fatti sarebbero stati unificati dal medesimo movente: evitare di essere trovato in possesso di stupefacenti e privo di patente di guida. Il tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che, pur in presenza di reati omogenei, non fosse provato lo stato di tossicodipendenza al momento dei fatti (risultando attestato solo fino al 2017, mentre i reati sono del 2020) e che le condotte denunciassero piuttosto una scelta di vita e una propensione a delinquere, con autonome deliberazioni rese in occasione di controlli occasionali e non preventivabili, dunque non un originario disegno criminoso. Il ricorso ha reiterato i profili di omogeneità, contiguità cronologica e identità di movente, senza però confutare la ratio decisoria del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché meramente reiterativo delle questioni già respinte dal giudice dell'esecuzione e privo di elementi idonei a scardinare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 52 D.Lgs. n. 196/03

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • In tema di esecuzione penale, la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili non può essere accolta sulla base della sola omogeneità dei fatti, della vicinanza temporale e della prospettata identità del movente, se tali dati non siano accompagnati da elementi concreti idonei a dimostrare un unico originario disegno criminoso.
  • Il giudizio sulla continuazione può essere negato quando la motivazione complessiva delle condotte deponga per autonome deliberazioni criminose e per una seriale inclinazione a delinquere, incompatibile con la figura del programma unitario preventivo.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si limita a riproporre pedissequamente argomenti già esaminati e disattesi dal giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
  • La mancanza di prova su un elemento fattuale invocato a sostegno della continuazione, quale la condizione di tossicodipendenza riferita al momento dei fatti, può essere valorizzata dal giudice per escludere l'unitarietà del disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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