Cassazione Civile, Ordinanza n. 02457/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da forniture di carburante effettuate da una società fornitrice a favore di una società di trasporti, poi divenuta Benni Express s.r.l.; dopo una scissione parziale, il ramo immobiliare veniva assegnato a una nuova società. La fornitura aveva generato crediti distinti: uno riferito a forniture anteriori alla scissione, per il quale la creditrice riteneva responsabili in solido la società scissa e la beneficiaria della scissione, e uno per forniture successive, nei confronti della sola società scissa. In seguito, la creditrice e la società debitrice avevano sottoscritto un accordo di rientro del debito a rate, poi inadempiuto. Il giudizio di merito si era concentrato sull’interpretazione di tale accordo, sulla imputazione dei pagamenti effettuati e sulla quantificazione del credito residuo. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, in particolare i soci della società cancellata; 2) violazione dell’art. 331 c.p.c. per non avere assegnato un termine per integrare il contraddittorio; 3) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale nell’interpretazione dell’accordo di pagamento; 4) errata attribuzione alle dichiarazioni contenute nell’accordo di un valore confessorio; 5) omesso esame di fatti decisivi e di plurimi elementi documentali a prova dei crediti; 6) violazione delle regole sull’imputazione del pagamento, per avere la Corte territoriale imputato le prime rate alla fattura più risalente e quindi a un debito antecedente alla scissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che in appello si fosse verificata una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Ha affermato che la responsabilità della società beneficiaria della scissione, ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., è dipendente e subordinata rispetto a quella della società scissa, sicché l’impugnazione doveva essere proposta e trattata nei confronti di tutte le parti necessarie, compresi i soci della società estinta, subentrati in via successoria anche se privi di attivo liquidatorio. La mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato per la nullità derivante dalla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
art. 331 c.p.c.
In presenza di cause inscindibili o dipendenti, l’impugnazione deve essere notificata a tutte le parti necessarie e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione determina nullità rilevabile d’ufficio.
art. 2495 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la successione dei soci nelle obbligazioni della società cancellata.
art. 2506-quater, comma 3, c.c.
"ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico"
La Corte lo qualifica come fonte di una solidarietà non pura, ma sussidiaria e dipendente, che presuppone la verifica dell’inadempimento della società cui il debito è stato attribuito nel progetto di scissione.
art. 1193 c.c.
Richiamato in relazione all’imputazione dei pagamenti alle fatture più risalenti in difetto di diversa dichiarazione del debitore al momento del pagamento.
art. 186-ter c.p.c.
Richiamato per l’ordinanza-ingiunzione confermata in primo grado e poi revocata in appello.
art. 1325 c.c.
Invocato nel motivo sulla pretesa errata interpretazione dell’accordo del 5 ottobre 2012.
art. 1362 c.c.
Invocato per censurare la violazione dei criteri di interpretazione del contratto.
art. 1363 c.c.
Invocato per censurare la mancata interpretazione sistematica dell’accordo.
art. 1364 c.c.
Invocato per censurare la mancata considerazione del significato estensivo delle clausole contrattuali.
art. 1366 c.c.
Invocato per censurare la mancata lettura dell’accordo secondo buona fede.
art. 1367 c.c.
Invocato per censurare un’interpretazione dell’accordo volta a conservare effetti.
art. 2730 c.c.
Invocato per contestare l’attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni contenute nell’accordo.
art. 2735 c.c.
Invocato per escludere che la scrittura privata avesse valore di confessione stragiudiziale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
art. 157, terzo comma, c.p.c.
La Corte precisa che la regola della parte che ha causato la nullità non opera quando la nullità deve essere rilevata d’ufficio per difetto di attività del giudice.
art. 2506-quater, terzo comma, c.c.
La responsabilità della società beneficiaria della scissione è subordinata e dipendente rispetto ai debiti non soddisfatti dalla società cui erano stati assegnati.
Massime di principio
- In sede di impugnazione, quando la controversia riguarda cause inscindibili o dipendenti, il giudice deve verificare d’ufficio la corretta instaurazione del contraddittorio e, se manca la notifica dell’impugnazione a tutte le parti necessarie, deve ordinare l’integrazione; la mancata integrazione determina nullità dell’intero grado di giudizio.
- La responsabilità della società beneficiaria di una scissione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. non è una mera solidarietà passiva autonoma, ma una solidarietà sussidiaria e dipendente, perché la pretesa verso la beneficiaria presuppone il mancato soddisfacimento del credito da parte della società cui il debito era stato attribuito.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese produce una successione dei soci nei rapporti debitori residui, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto attivo in sede di liquidazione.
- Il giudizio di merito non può essere esaminato prima della verifica della regolare costituzione del contraddittorio, perché la questione processuale è logicamente preliminare rispetto al merito.
- La regola per cui la parte che ha causato la nullità non può opporla non si applica quando la nullità è rilevabile d’ufficio e discende da un difetto di attività del giudice, come nella mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile.
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