Corte di giustizia, Sentenza C-162/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2023. — Pesticide Action Network Europe ASBL e a. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso all’esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e dell’ambiente – Principio di precauzione. — Causa C-162/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo la deroga per le emergenze fitosanitarie prevista dal regolamento n. 1107/2009. Uno Stato membro non può invocare l’articolo 53, paragrafo 1, per autorizzare sementi conciate con sostanze attive vietate da regolamenti di esecuzione della Commissione, né i prodotti destinati a tale concia. La decisione valorizza la protezione della salute, dell’ambiente e delle api, nonché il principio di precauzione.
Deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria: uno Stato membro non può autorizzare l’uso o la commercializzazione di sementi conciate con prodotti fitosanitari se un regolamento di esecuzione UE ne ha espressamente vietato l’immissione sul mercato e l’uso.
La questione giuridica
Se l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 consenta a uno Stato membro di autorizzare, in deroga, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per la concia delle sementi e la successiva immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con tali prodotti, anche quando un regolamento di esecuzione della Commissione abbia espressamente vietato l’immissione sul mercato e l’uso di quelle sementi conciate; e, in subordine, quale sia l’ambito delle nozioni di "circostanze particolari" e di pericolo non contenibile con altri mezzi ragionevoli.
Principio di diritto
L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, che costituisce una deroga restrittivamente interpretabile alla regola dell’autorizzazione, non permette a uno Stato membro di aggirare un divieto espresso contenuto in un regolamento di esecuzione della Commissione: se l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con determinati prodotti fitosanitari sono stati espressamente vietati a livello UE, lo Stato membro non può autorizzare né la vendita dei prodotti per la concia né la vendita/semina delle sementi trattate. La Corte fonda la soluzione sul tenore letterale della norma, sul suo contesto, sugli obiettivi di elevata protezione della salute e dell’ambiente e sul principio di precauzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Direttiva 2009/128/CE
- Direttiva 2001/18/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013
Deroga per emergenza fitosanitaria e divieto di sementi conciate con neonicotinoidi
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Conseil d’État belga, riguarda l’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel contesto di autorizzazioni nazionali temporanee concesse per la concia di sementi di barbabietola e altre colture con prodotti contenenti clothianidin e tiametoxam, sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi.
Fatti e procedimento principale
Due associazioni ambientaliste e un apicoltore hanno impugnato dinanzi al giudice belga autorizzazioni temporanee concesse dallo Stato belga per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari destinati alla concia delle sementi e per la successiva vendita/semina di sementi trattate con tali prodotti. Le autorizzazioni erano state adottate invocando l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, cioè la deroga per circostanze particolari e situazioni di emergenza fitosanitaria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 28, 29, 49, 53 e 66;
- la direttiva 2009/128/CE, articolo 14, paragrafo 1, sulla difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi;
- i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 e 2018/785, che hanno vietato l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con clothianidin e tiametoxam, salvo l’uso in serre permanenti;
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, richiamato in relazione al principio di precauzione.
Quadro regolatorio e ragioni del divieto UE
La Corte osserva che i regolamenti di esecuzione 2018/784 e 2018/785 hanno limitato drasticamente l’uso di clothianidin e tiametoxam per i gravi rischi per le api emersi dalle valutazioni EFSA. Tali atti prevedono un divieto espresso di immissione sul mercato e di uso delle sementi conciate, con la sola eccezione delle colture in serre permanenti per l’intero ciclo di vita.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che l’articolo 53, paragrafo 1, costituisce una deroga alla regola generale dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo cui un prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato o impiegato solo se autorizzato. In quanto deroga, la disposizione va interpretata restrittivamente.
Sul piano letterale, la Corte rileva che l’articolo 53 consente di derogare solo all’articolo 28 e non autorizza a superare divieti specifici contenuti in altri atti dell’Unione. In particolare, l’articolo 49 del regolamento n. 1107/2009 disciplina in modo specifico le sementi conciate e prevede misure di limitazione o divieto quando vi sia un rischio grave per salute o ambiente; i divieti dei regolamenti di esecuzione si collocano proprio in questo quadro.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte valorizza:
- il considerando 32 del regolamento n. 1107/2009, che ammette autorizzazioni eccezionali solo quando necessario;
- il considerando 33, che evidenzia la specificità delle sementi conciate;
- l’obbligo, derivante dalla direttiva 2009/128/CE, di privilegiare i metodi non chimici e i prodotti a minor rischio;
- gli obiettivi generali del regolamento, ossia un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, fondati sul principio di precauzione.
La Corte afferma che un’interpretazione dell’articolo 53 che consentisse di eludere un divieto espresso, adottato dopo valutazione scientifica del rischio, contrasterebbe con la ratio del regolamento e finirebbe per anteporre la produttività agricola alla prevenzione dei rischi per api, salute e ambiente.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 non consente a uno Stato membro di autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per la concia delle sementi, né l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con tali prodotti, quando un regolamento di esecuzione abbia espressamente vietato tali operazioni.
Poiché questa risposta risolve le prime due questioni, la Corte dichiara assorbite le questioni dalla terza alla quinta.
Principi affermati
La deroga per emergenza fitosanitaria non può essere utilizzata per neutralizzare un divieto UE espresso relativo alle sementi conciate. La protezione elevata della salute e dell’ambiente, in particolare delle api, prevale sull’esigenza di garantire la produzione agricola quando il legislatore e la Commissione abbiano già accertato e regolato il rischio con un divieto specifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 gen 2023Corte di giustizia, Sentenza C-292/21
- Sentenza · 19 gen 2023Corte di giustizia, Sentenza C-680/20
- Sentenza · 19 gen 2023Corte di giustizia, Sentenza C-147/21
- Sentenza · 19 gen 2023Corte di giustizia, Sentenza C-495/21
- Sentenza · 18 gen 2023Tribunale, Sentenza T-33/21
- Sentenza · 18 gen 2023Tribunale, Sentenza T-443/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →