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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-33/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 gennaio 2023. — Romania contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Romania – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla sottomisura “1a” della misura 215 – Pagamenti per il benessere dei “suini da ingrasso” e delle “scrofette” – Aumento almeno del 10% dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Qualificazione giuridica dei fatti – Articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti. — Causa T-33/21

Giurisprudenza europea62021TJ0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso della Romania contro una decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento FEASR oltre 18,7 milioni di euro relativi a pagamenti per il benessere dei suini nell’ambito della misura 215. Ha ritenuto che la Commissione avesse erroneamente applicato una rettifica forfettaria del 25%, poiché il vizio contestato riguardava un metodo di calcolo approvato dalla stessa Commissione e non una vera e propria irregolarità diffusa imputabile ai beneficiari o alle autorità nazionali. Ha inoltre riconosciuto la violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, annullando la decisione impugnata.

Esclusione dal finanziamento FEASR di spese rumene per la misura 215: illegittimità della rettifica forfettaria del 25% applicata dalla Commissione per presunte irregolarità nel metodo di calcolo dei pagamenti per il benessere dei suini

La questione giuridica

Se la Commissione potesse escludere dal finanziamento dell’Unione, mediante una rettifica forfettaria del 25%, le spese connesse alla sottomisura 1a della misura 215 del PNSR 2007-2013, qualificando il metodo di calcolo dei pagamenti come "irregolarità diffuse" e invocando l’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e se la decisione fosse adeguatamente motivata e rispettosa dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione: la rettifica forfettaria del 25% non era giustificata perché il presunto errore riguardava un metodo di calcolo stabilito e approvato dalla Commissione stessa nel contesto di una negoziazione specifica, non un comportamento irregolare dei beneficiari né una situazione riconducibile alle "irregolarità diffuse" dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento delegato n. 907/2014. Inoltre, la Commissione aveva generato nella Romania un legittimo affidamento sulla conformità della sottomisura e non poteva, dopo la scadenza dei termini di modifica del programma, rimettere in discussione con effetto pratico retroattivo i tassi approvati; la motivazione era invece sufficiente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Punto 3.2.5 degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie (Comunicazione C(2015) 3675 final)

Esclusione dal finanziamento FEASR di spese rumene relative alla misura 215

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Romania, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, avverso la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, nella parte in cui escludeva dal finanziamento dell’Unione spese FEASR per EUR 18.717.475,08 relative agli esercizi 2017-2019. La controversia concerne la sottomisura 1a della misura 215 del Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, dedicata ai pagamenti per il benessere dei suini da ingrasso e delle scrofette, con impegno ad aumentare di almeno il 10% lo spazio disponibile per animale.

Contesto fattuale e amministrativo

Il programma rurale rumeno 2007-2013 era stato approvato dalla Commissione nel 2008. Nel 2011 la Romania aveva chiesto una revisione del programma per introdurre la misura 215, poi approvata nel 2012 dopo scambi tecnici e chiarimenti con la Commissione sul metodo di calcolo delle aliquote di sostegno. Successivamente, a seguito di missioni di audit, la Corte dei conti e la Commissione hanno contestato la correttezza del metodo di calcolo, ritenendo che esso producesse una sovracompensazione degli agricoltori.

Evoluzione dei controlli e della posizione della Commissione

Nel primo audit la Commissione aveva già ritenuto che vi fossero errori sistemici e aveva prospettato una rettifica forfettaria del 25% per il periodo 2014-2016, sfociata nella decisione di esecuzione 2018/873. Nel secondo audit, relativo al periodo 2017-2019, la Commissione ha reiterato la propria valutazione: secondo la sua analisi, i tassi di pagamento erano sovrastimati perché il metodo non teneva conto dell’aumento reale del peso degli animali e non detraeva il prezzo iniziale degli animali non acquistati. Sulla base dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 12 del regolamento delegato n. 907/2014, la Commissione ha quindi applicato una rettifica forfettaria del 25%.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ha respinto la censura di difetto di motivazione. Ha rilevato che la decisione impugnata e gli atti del procedimento amministrativo, letti nel loro contesto, consentivano alla Romania di comprendere le ragioni dell’esclusione: la Commissione riteneva che il sistema di gestione e controllo fosse gravemente carente, con irregolarità diffuse e sovracompensazione sistematica, e che, in assenza di un calcolo puntuale del rischio, fosse giustificata una rettifica del 25%.

Legittimo affidamento e certezza del diritto

Il Tribunale ha invece accolto le censure relative al legittimo affidamento e alla certezza del diritto. Ha sottolineato che la Commissione aveva approvato la modifica del programma nel 2012 dopo una negoziazione specifica e con piena conoscenza degli elementi del metodo di calcolo, fornendo alla Romania assicurazioni precise, categoriche e concordanti sulla conformità della misura alla normativa UE. Inoltre, al momento delle contestazioni della Corte dei conti, non era più possibile modificare il programma entro i termini previsti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006. La Commissione non poteva quindi pretendere che la Romania adeguasse retroattivamente i pagamenti o cessasse di applicare i tassi approvati.

Erronea applicazione dell’articolo 12 del regolamento delegato n. 907/2014

Il Tribunale ha ritenuto decisiva la terza censura del primo motivo: la Commissione aveva qualificato erroneamente la situazione come "irregolarità diffuse" e "negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente". La nozione di irregolarità degli orientamenti e dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), presuppone un’azione o omissione degli operatori economici beneficiari, mentre nel caso di specie il problema derivava dal metodo di calcolo adottato dalle autorità rumene, già discusso e approvato dalla Commissione. Di conseguenza, la rettifica forfettaria del 25% non era giustificata ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, dell’articolo 12 del regolamento delegato n. 907/2014 e del punto 3.2.5 degli orientamenti.

Dispositivo

Il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 nella parte in cui escludeva dal finanziamento FEASR le spese rumene per EUR 18.717.475,08 relative agli esercizi 2017-2019 e ha condannato la Commissione alle spese.

Come è indicizzato

Materiefeasrsviluppo ruralerettifiche finanziarielegittimo affidamentoobbligo di motivazione

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