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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-443/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 January 2023. — YAplus DBA Yoga Alliance v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL – Earlier EU figurative mark yoga ALLIANCE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Examination of the facts by EUIPO of its own motion – Article 95(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-443/21

Giurisprudenza europea62021TJ0443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Pur riconoscendo un errore sulla valutazione del grado di attenzione per taluni servizi educativi, il Tribunale ritiene che tale errore non incida sull’esito complessivo. Decisivo è il fatto che l’elemento comune "yoga alliance" ha carattere distintivo molto debole e che i segni si differenziano nettamente sul piano figurativo e, in parte, concettuale.

Marchio UE: assenza di rischio di confusione tra i segni "YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL" e "yoga ALLIANCE" nell’opposizione contro registrazione internazionale designante l’Unione europea

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 basando la decisione su un fatto non dedotto dalle parti; e se abbia errato nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in particolare quanto a pubblico rilevante, grado di attenzione, somiglianza dei segni, distintività del marchio anteriore e valutazione complessiva del rischio di confusione.

Principio di diritto

In una procedura di opposizione per motivi relativi, l’EUIPO è sì limitato ai fatti, prove e argomenti forniti dalle parti, ma può trarre conclusioni logiche dai dati di causa e fondarsi su fatti notori; non vi è violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 se la motivazione contestata costituisce il naturale sviluppo delle constatazioni già acquisite. Inoltre, quando i segni condividono solo un elemento verbale debolmente distintivo e i restanti elementi figurativi e verbali generano differenze visive apprezzabili, la coincidenza non basta, neppure a fronte di servizi in parte identici o simili, a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): il Tribunale conferma quindi l’assenza di rischio di confusione e respinge il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: assenza di rischio di confusione tra i segni "YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL" e "yoga ALLIANCE"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata su un marchio anteriore dell’Unione. Il Tribunale esamina sia la censura relativa al perimetro dell’istruttoria dell’EUIPO ex articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sia la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno contestato era una registrazione internazionale designante l’Unione europea per servizi di classe 41 relativi a educazione, formazione, intrattenimento, attività sportive e culturali. La ricorrente aveva proposto opposizione sulla base di un precedente marchio figurativo dell’UE registrato per servizi in classi 35, 41 e 42, tutti connessi al settore yoga.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente un rischio di confusione. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e negato il rischio di confusione, valorizzando soprattutto la debole distintività degli elementi comuni e le differenze visive tra i segni.

Primo motivo: violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001

La ricorrente contestava alla commissione di ricorso di aver fondato la propria conclusione su un fatto non dedotto dalle parti, ossia l’idea che, nel settore dello yoga, esistano molte associazioni e alleanze tra operatori, tale da escludere che il termine "alliance" potesse essere percepito come indicazione dell’origine commerciale.

Il Tribunale respinge la censura. Ricorda che, nelle procedure relative a motivi relativi di rifiuto, l’EUIPO è limitato ai fatti, prove e argomenti forniti dalle parti, ma deve comunque pronunciarsi su tutte le questioni necessarie per applicare correttamente il regolamento. Nel caso concreto, le affermazioni della commissione di ricorso erano considerate la naturale conseguenza delle premesse già accertate, cioè che il pubblico rilevante comprendeva il significato di "alliance" e non avrebbe quindi letto l’espressione "yoga alliance" come indicazione di provenienza.

Il Tribunale aggiunge che, anche a voler qualificare tale passaggio come fatto notorio, la ricorrente non aveva contestato in modo dettagliato la sua esattezza. Di conseguenza, nessuna violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, è ravvisata.

Secondo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

Il Tribunale richiama i criteri consolidati sul rischio di confusione: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, considerazione del pubblico rilevante e sufficienza di un rischio in una parte del territorio dell’Unione.

Pubblico rilevante e grado di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale non anglofono dell’Unione europea. Il Tribunale conferma questa impostazione, ma precisa che il livello di attenzione varia a seconda del servizio:

  • per i servizi di formazione, il livello di attenzione è sopra la media, in ragione dell’impegno di tempo e risorse richiesto;
  • per i servizi educativi, il livello di attenzione varia da medio a sopra la media;
  • per intrattenimento, attività sportive e culturali, il livello è medio.

Il Tribunale rileva però che la commissione di ricorso aveva errato nel considerare i soli servizi educativi come aventi attenzione sopra la media, ma tale errore non incide sull’esito finale della causa.

Comparazione dei servizi

Il Tribunale conferma che i servizi in classe 41 del marchio contestato coincidono o sono simili a quelli coperti dal marchio anteriore:

  • i servizi di formazione del marchio contestato sono identici a quelli di formazione coperti dal marchio anteriore;
  • i servizi di educazione sono simili in misura da media a certa alle prestazioni educative del marchio anteriore;
  • i servizi di intrattenimento e le attività sportive e culturali presentano un grado di similarità con i servizi anteriori.

Distintività dell’elemento comune "yoga alliance"

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli elementi verbali comuni hanno distintività molto debole, se non nulla. La parola "yoga" è facilmente comprensibile in gran parte dell’Unione, anche presso pubblico non anglofono; la parola "alliance" è un vocabolo inglese di base o comunque agevolmente riconoscibile in molte lingue europee e, nel settore yoga, descrive un’unione tra operatori piuttosto che un’origine imprenditoriale.

Dominanza e confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni coincidono solo negli elementi verbali debolmente distintivi "yoga alliance", mentre divergono per gli ulteriori elementi verbali e figurativi, oltre che per la colorazione e la struttura grafica complessiva. Per questo la somiglianza visiva è solo bassa.

Sul piano fonetico, la coincidenza nella pronuncia di "yoga alliance" è controbilanciata dalla debole capacità distintiva dell’elemento comune e dalle differenze introdotte da "india international"; ne risulta una somiglianza media.

Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano un’alleanza legata allo yoga, ma il segno richiesto aggiunge l’idea di un legame con l’India e di un’organizzazione internazionale; inoltre il marchio anteriore richiama, per il suo elemento figurativo, un fiore di loto. Anche per questo il Tribunale conferma una similarità concettuale media.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale considera il marchio anteriore complessivamente debole sotto il profilo distintivo. La sua capacità distintiva deriva principalmente dall’elemento figurativo floreale e solo in misura minore dalla stilizzazione della parola "yoga". Ciò limita l’ambito di protezione del segno anteriore.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale attribuisce maggior peso alle differenze visive, poiché le somiglianze fonetiche e concettuali poggiano su elementi verbali debolmente distintivi. Richiamando la logica dell’interdipendenza, sottolinea che una protezione eccessiva di elementi quasi descrittivi ostacolerebbe l’uso legittimo di segni disponibili nel mercato.

Poiché il pubblico rilevante è in grado di percepire con chiarezza le differenze tra i segni e i servizi comuni o simili non bastano, da soli, a compensare la debole distintività degli elementi condivisi, il Tribunale conclude che non esiste rischio di confusione, nemmeno sotto forma di associazione economica tra imprese collegate.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata alle spese del procedimento davanti al Tribunale. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento davanti alla commissione di ricorso seguono la decisione impugnata, mentre non sono recuperabili, in questa sede, le spese del procedimento davanti all’Opposition Division.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionedistintività del marchioripartizione delle spese

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