Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-495/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023. — L. GmbH e H. Ltd contro Bundesrepublik Deutschland. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Definizione della nozione di “medicinale” – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale”. — Cause riunite C-495/21 e C-496/21

Giurisprudenza europea62021CJ0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Bundesverwaltungsgericht, ha chiarito il regime di qualificazione dei prodotti di frontiera tra dispositivi medici e medicinali. Ha stabilito che la regola di priorità della direttiva 2001/83 opera anche per i medicinali per presentazione. Ha inoltre affermato che, se il principale meccanismo d’azione di un prodotto non è scientificamente accertato, il prodotto non può essere qualificato né come dispositivo medico né come medicinale per funzione. Resta demandato ai giudici nazionali verificare, caso per caso, se ricorrano gli estremi del medicinale per presentazione.

Classificazione di prodotti a base di sostanze di frontiera come dispositivo medico o medicinale e applicazione prioritaria del regime dei medicinali

La questione giuridica

Se, in assenza di un accertamento scientifico del principale meccanismo d’azione di un prodotto, esso possa essere qualificato come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42 o come medicinale ai sensi della direttiva 2001/83; se la nozione di medicinale per presentazione possa applicarsi a un prodotto venduto come dispositivo medico; e se la regola di priorità della direttiva 2001/83 si applichi anche ai medicinali per presentazione.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 si applica sia ai medicinali per funzione sia ai medicinali per presentazione: se un prodotto rientra nella nozione di medicinale, prevale il regime della direttiva 2001/83 e il prodotto non può essere qualificato come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42. Inoltre, quando il principale meccanismo d’azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, esso non può essere qualificato né come dispositivo medico né come medicinale per funzione; resta salva, caso per caso, la possibile qualificazione come medicinale per presentazione, da verificare secondo la percezione del consumatore mediamente avveduto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 5, lettera c), direttiva 93/42/CEE
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 1, punto 2, lettera a), direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 1, punto 2, lettera b), direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 6, direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2004/27/CE
  • Direttiva 2007/47/CE
  • Direttiva 2006/42/CE

Classificazione di prodotti di frontiera tra dispositivi medici e medicinali

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht in controversie tra due imprese farmaceutiche e la Repubblica federale di Germania, per stabilire se alcuni prodotti nasali a base di sostanze possano essere qualificati come dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE oppure come medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE. La Corte si pronuncia sulla portata della nozione di "medicinale per presentazione", sulla regola di priorità del regime dei medicinali e sul ruolo dell’accertamento scientifico del meccanismo d’azione principale.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C-495/21, la L. GmbH commercializzava gocce nasali inizialmente rifiutate come medicinali dalle autorità tedesche e poi immesse sul mercato come dispositivi medici. Il BfArM aveva ritenuto che il prodotto dovesse invece essere soggetto ad autorizzazione come medicinale, sia per funzione sia per presentazione. Nel procedimento C-496/21, la H. Ltd commercializzava uno spray nasale denominato N. come dispositivo medico; anche in questo caso il BfArM aveva imposto la previa autorizzazione come medicinale, ravvisandovi sia un medicinale per funzione sia un medicinale per presentazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, che definisce il dispositivo medico come prodotto la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici, immunologici o mediante metabolismo. Richiama altresì l’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva, che esclude dall’ambito di applicazione i medicinali soggetti alla direttiva 2001/83/CE, tenendo conto del principale meccanismo d’azione del prodotto.

Quanto alla direttiva 2001/83/CE, sono centrali l’articolo 1, punto 2, lettera a), sul medicinale per presentazione, l’articolo 1, punto 2, lettera b), sul medicinale per funzione, e l’articolo 2, paragrafo 2, che impone in caso di dubbio l’applicazione della direttiva sui medicinali quando un prodotto può rientrare anche in un’altra normativa dell’Unione. La Corte richiama inoltre il considerando 7 della direttiva 2004/27/CE, che ha modificato la disciplina per chiarire le definizioni e la gestione dei prodotti di frontiera.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:

  • se l’azione principale voluta possa essere farmacologica anche senza assorbimento del prodotto e senza mediazione recettoriale, quando il prodotto resta sulla superficie delle mucose;
  • se un prodotto possa essere qualificato come dispositivo medico quando la scienza non consente di stabilire se il meccanismo d’azione sia farmacologico o fisico-chimico;
  • se, in una situazione del genere, il prodotto debba comunque essere considerato un medicinale per presentazione in ragione della sua destinazione terapeutica o preventiva;
  • se la regola di priorità del regime dei medicinali dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 si applichi anche ai medicinali per presentazione.

Ragionamento della Corte sull’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83

La Corte afferma anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 non distingue tra medicinali per funzione e medicinali per presentazione. La norma riguarda i "medicinali" in generale e, per la sua lettera e per la sua finalità, si applica a entrambe le categorie.

La Corte evidenzia che il legislatore, con la direttiva 2004/27, ha voluto assicurare certezza del diritto e al tempo stesso un elevato livello di tutela in termini di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali. Ne deriva che, se un prodotto rientra nella definizione di medicinale, deve applicarsi la direttiva 2001/83 e non può trovare applicazione la disciplina sui dispositivi medici. Il richiamo del considerando 7 ai prodotti che rientrano chiaramente in altre categorie non elimina questa priorità, ma opera solo quando le condizioni dell’altra categoria siano effettivamente e chiaramente soddisfatte.

Ragionamento sulla mancanza di accertamento scientifico del meccanismo d’azione

La Corte precisa che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42, un prodotto può essere qualificato come dispositivo medico solo se la sua azione principale non è conseguita con mezzi farmacologici, immunologici o mediante metabolismo. Di conseguenza, la dimostrazione di tale requisito negativo incombe al fabbricante che intenda beneficiare del regime dei dispositivi medici.

In parallelo, la qualificazione come medicinale per funzione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, presuppone proprietà farmacologiche, immunologiche o metaboliche scientificamente accertate. Se lo stato delle conoscenze non consente di stabilire il principale meccanismo d’azione, non si può fondare la classificazione né sul regime dei dispositivi medici né su quello del medicinale per funzione.

Medicinale per presentazione e valutazione del giudice nazionale

Diversamente, la nozione di medicinale per presentazione richiede che il prodotto sia presentato come avente proprietà curative o profilattiche. La Corte ricorda che ciò può risultare da etichette, foglietti illustrativi, indicazioni sulla confezione, comunicazioni commerciali o altri elementi idonei a far percepire al consumatore mediamente avveduto che il prodotto possiede virtù terapeutiche.

Nel caso concreto, elementi quali la descrizione del prodotto come idoneo al trattamento o all’attenuazione di sintomi, i richiami agli effetti collaterali, alle interazioni e la distribuzione esclusiva in farmacia possono concorrere a farlo apparire come un medicinale. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare in concreto, caso per caso, se tali elementi siano sufficienti a integrare la nozione di medicinale per presentazione.

Esito della prima questione

Poiché le risposte fornite alle altre questioni consentono di risolvere la controversia, la Corte dichiara di non dover rispondere alla prima questione relativa alla possibilità di qualificare come farmacologica un’azione che si eserciti localmente sulla superficie delle mucose senza assorbimento sistemico o mediazione recettoriale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 si applica non solo ai medicinali per funzione, ma anche ai medicinali per presentazione;
  • quando il principale meccanismo d’azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, il prodotto non può rientrare né nella definizione di dispositivo medico né in quella di medicinale per funzione;
  • spetta ai giudici nazionali verificare, caso per caso, se siano soddisfatti i requisiti della nozione di medicinale per presentazione.

Principi operativi per la pratica

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che la qualificazione di un prodotto di frontiera non dipende solo dalla sua etichetta commerciale, ma soprattutto dalla prova del meccanismo d’azione e dalla sua presentazione al pubblico. In caso di incertezza scientifica sul meccanismo principale, non è possibile rifugiarsi nel regime dei dispositivi medici; resta possibile soltanto una valutazione concreta della presentazione del prodotto come medicinale, con conseguente applicazione del regime più rigoroso della direttiva 2001/83.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medicimedicinali per uso umanoclassificazione dei prodotti di frontieraautorizzazione all'immissione in commerciodiritto farmaceutico dell'unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.